Controlli conto corrente, all’Agenzia delle Entrate basta la presunzione legale

Patrizia Del Pidio

20 Gennaio 2026 - 14:17

All’Agenzia delle Entrate basta la presunzione bancaria per avviare controlli fiscali quando ci sono prelievi o versamenti che sono incongruenti con il reddito dichiarato. Vediamo la nuova sentenza.

 Controlli conto corrente, all’Agenzia delle Entrate basta la presunzione legale

I movimenti del conto corrente sono costantemente monitorati dall’Agenzia delle Entrate per verificare la correttezza delle dichiarazioni fiscali presentate. Grazie alla presunzione bancaria il Fisco può dedurre che esistono redditi non dichiarati basandosi semplicemente su prelievi e versamenti effettuati sul conto corrente.

La presunzione bancaria, quindi, è un potere concesso dalla giurisprudenza al Fisco italiano che permette di presumere che i versamenti siano legati al reddito imponibile e che i prelievi possano far dedurre che ci sia un reddito maggiore rispetto a quello dichiarato. Vediamo come funziona e la recente sentenza della Corte di Cassazione.

La presunzione bancaria dell’Agenzia delle Entrate

Con la presunzione bancaria ogni versamento effettuato sul conto corrente è considerato come una potenziale entrata reddituale e allo stesso modo ogni prelievo può essere interpretato come un insieme di somme destinate ad attività che generano reddito sommerso.

Lo strumento si basa sulle tracce tangibili delle attività economiche del contribuente: se un lavoratore autonomo effettua frequenti versamenti sul conto corrente il Fisco potrebbe presumere che le somme derivino da attività non dichiarate.

L’Agenzia delle Entrate monitora i conti correnti per verificare eventuali irregolarità confrontando le dichiarazioni fiscali presentate con i movimenti bancari. Se vengono rilevate discrepanze tra i movimenti e il reddito dichiarato, allora può predisporre un controllo più capillare che può sfociare in accertamenti fiscali.

I controlli dell’Agenzia delle Entrate

I controlli del Fisco si estendono a tutti i movimenti bancari come versamenti, prelievi e trasferimenti tra conti correnti. In presenza di discrepanze significative il contribuente può, in ogni caso, fornire una prova documentale che attesti la natura delle somme. Possono essere usate come prove documentali fatture, ricevute o contratti.

I movimenti che non sono giustificati possono portare a sanzioni fiscali e alla revisione della dichiarazione dei redditi. Le spiegazioni che l’Agenzia delle Entrate richiede devono essere dettagliate e puntuali.

L’ordinanza della Cassazione

Un’ordinanza della Corte di Cassazione, la n.34459 del 29 dicembre 2025, ha ribadito il principio che l’artigiano rientra tra gli imprenditori e non tra i lavoratori autonomi. Per questo motivo è soggetto alla presunzione bancaria previste per gli imprenditori.

Per la Cassazione l’artigiano non rientra nel lavoro autonomo ma deve essere considerato come piccolo imprenditore, anche se svolge la sua attività in modo prevalentemente personale. Questa precisazione comporta una differenza fondamentale nei controlli fiscali.

L’articolo 32 del Dpr 600/1973 prevede che i versamenti sui conti correnti siano presunti come reddito non dichiarato e i prelievi non giustificati possano far presumere maggior reddito rispetto a quello dichiarato. La seconda presunzione, in base a quanto previsto dalla sentenza 228/2014 della Corte Costituzionale, non si applica ai lavoratori autonomi, ma solo al reddito di impresa.

Essendo considerati gli artigiani piccoli imprenditori, sono soggetti alla presunzione sia su prelievi sia su versamenti. L’ordinanza prevede, quindi, che non ci siano distinzioni tra impresa artigiana e impresa ordinaria. Per gli artigiani non è prevista una disciplina attenuata in ambito controlli fiscali.

Quello che va chiarito, in ogni caso, è che la presunzione bancaria è relativa e mai assoluta perché il contribuente può sempre fornire una prova contraria che dimostri che i prelievi non sono collegati a ricavi non dichiarati, che le somme sono state già tassate o che sono fiscalmente irrilevanti.

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