Fondo perduto per i centri storici, la domanda all’Agenzia delle Entrate va inviata entro la scadenza di oggi 14 gennaio 2021. Le istruzioni e il modello per l’istanza si trovano nel provvedimento dell’Agenzia delle Entrate del 12 novembre 2020.
Fondo perduto per i centri storici, la scadenza per l’invio della domanda è il 14 gennaio 2021: sono le ultime ore per inoltrare la richiesta all’Agenzia delle Entrate.
L’Amministrazione Finanziaria ha pubblicato il 12 novembre il provvedimento con le istruzioni e il modulo da compilare: le imprese dei centri storici delle città colpite dal calo del turismo estero hanno tutte le informazioni per poter fare domanda del contributo a fondo perduto previsto dal decreto Agosto.
La domanda va inviata esclusivamente mediante il servizio web disponibile nell’area riservata del portale “Fatture e Corrispettivi” del sito dell’Agenzia delle Entrate.
Una volta presa in carico la domanda, l’Agenzia delle Entrate comunicherà l’accoglimento o la non spettanza del contributo in base alla presenza o meno dei requisiti previsti dal decreto Agosto. Il contributo, in caso positivo, verrà erogato direttamente sul conto corrente del richiedente.
Fondo perduto centri storici: istruzioni e modello per fare domanda entro la scadenza del 14 gennaio 2021
L’articolo 59 del decreto Agosto è quello dedicato al contributo a fondo perduto per i centri storici, ovvero per le attività economiche e commerciali colpite dal calo del turismo estero.
Nel provvedimento del 12 novembre 2020 l’Agenzia delle Entrate fornisce tutte le informazioni utili per l’invio della domanda, che conterrà i seguenti dati:
- il codice fiscale del soggetto, persona fisica o persona non fisica, che richiede il contributo;
- il codice fiscale del legale rappresentante del soggetto che richiede il contributo, nei casi in cui quest’ultimo sia diverso dalla persona fisica o nel caso in cui il soggetto richiedente sia minore o interdetto;
- nel caso in cui il soggetto richiedente sia un erede che prosegue l’attività di un soggetto deceduto, il codice fiscale del de cuius;
- l’indicazione se i ricavi o compensi dell’anno 2019 sono inferiori o uguali a 400.000 euro, sono superiori a 400.000 euro e fino a 1 milione di euro oppure sono superiori a 1 milione di euro;
- l’indicazione se il soggetto richiedente ha iniziato l’attività a partire dal 1° luglio 2019;
- l’indicazione se il soggetto richiedente esercita le attività secondo le previsioni del comma 1 dell’articolo 59 del decreto;
- l’ammontare del fatturato e dei corrispettivi riferito ai mesi di giugno 2020 e giugno 2019, degli esercizi di cui al comma 1 dell’articolo 59 del decreto, realizzati nelle zone A dei comuni di cui al medesimo comma 1, e il codice catastale dei predetti comuni;
- l’IBAN del conto corrente intestato al soggetto richiedente il contributo;
- la firma e la data di sottoscrizione dell’istanza;
- il codice fiscale dell’eventuale soggetto incaricato della trasmissione telematica dell’istanza.
La domanda può essere inviata dal 18 novembre 2020 fino alla scadenza del 14 gennaio 2021 direttamente dal richiedente o da un intermediario abilitato con delega di consultazione del Cassetto fiscale del richiedente.
In caso di errore è possibile inviare una nuova istanza in sostituzione della domanda precedentemente trasmessa. L’ultima istanza trasmessa nel periodo tra il 18 novembre 2020 e il 14 gennaio 2021 sostituisce tutte quelle precedentemente inviate per le quali non è stato già eseguito il mandato di pagamento del contributo.
È possibile, inoltre, presentare una rinuncia all’istanza precedentemente trasmessa, che sarà valutata come una rinuncia totale al contributo. La rinuncia può essere trasmessa anche oltre la scadenza del 14 gennaio 2021 e può essere presentata da un intermediario abilitato.
In allegato il modello per la richiesta del contributo a fondo perduto per i centri storici.
- ISTANZA PER IL RICONOSCIMENTO DEL CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO PER ATTIVITÀ ECONOMICHE E COMMERCIALI NEI CENTRI STORICI (Art. 59 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104)
- Clicca qui per scaricare il file.
Fondo perduto centri storici: le città interessate
L’elenco delle città a cui è dedicato il fondo perduto dell’articolo 59 del decreto Agosto si trova nelle istruzioni allegate per la compilazione del modello.
- ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE DELL’ISTANZA PER IL RICONOSCIMENTO DEL CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO PER ATTIVITÀ ECONOMICHE E COMMERCIALI NEI CENTRI STORICI (Art. 59 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104
- Clicca qui per scaricare il file.
In particolare, il fondo perduto è a favore degli esercenti attività di vendita di beni o servizi al pubblico, svolte nei centri storici (zone A o equivalenti) dei comuni capoluogo di provincia o di città metropolitana ad alta presenza di turisti stranieri.
Nel dettaglio, sono città che prima dell’emergenza sanitaria hanno registrato un numero di presenze straniere:
- di almeno tre volte superiore a quello dei residenti negli stessi comuni per i capoluoghi di provincia;
- in numero pari o superiore a quello dei residenti negli stessi comuni per i capoluoghi di città metropolitana.
CODICE CATASTALE | COMUNE | PROVINCIA | RAPPORTO PRESENZE TURISTICHE STRANIERI/RESIDENTI |
L736 | Venezia | VENEZIA | 42,6 |
L746 | Verbania | VERBANO-CUSIO-OSSOLA | 26,0 |
D612 | Firenze | FIRENZE | 21,5 |
H294 | Rimini | RIMINI | 15,3 |
I726 | Siena | SIENA | 11,6 |
G702 | Pisa | PISA | 9,9 |
H501 | Roma | ROMA | 7,6 |
C933 | Como | COMO | 7,2 |
L781 | Verona | VERONA | 6,4 |
F205 | Milano | MILANO | 5,8 |
L500 | Urbino | PESARO E URBINO | 5,7 |
A944 | Bologna | BOLOGNA | 4,2 |
E463 | La Spezia | LA SPEZIA | 4,2 |
H199 | Ravenna | RAVENNA | 4,2 |
A952 | Bolzano | BOLZANO-BOZEN | 4,1 |
A794 | Bergamo | BERGAMO | 3,8 |
E715 | Lucca | LUCCA | 3,7 |
F052 | Matera | MATERA | 3,4 |
G224 | Padova | PADOVA | 3,3 |
A089 | Agrigento | AGRIGENTO | 3,3 |
I754 | Siracusa | SIRACUSA | 3,0 |
H163 | Ragusa | RAGUSA | 3,0 |
F839 | Napoli | NAPOLI | 2,2 |
B354 | Cagliari | CAGLIARI | 1,8 |
C351 | Catania | CATANIA | 1,7 |
D969 | Genova | GENOVA | 1,6 |
G273 | Palermo | PALERMO | 1,3 |
L219 | Torino | TORINO | 1,3 |
A662 | Bari | BARI | 1,3 |
Fondo perduto centri storici: come controllare lo stato della domanda
A seguito della presentazione dell’istanza l’Agenzia delle Entrate rilascia una prima ricevuta che ne attesta la presa in carico. Durante la successiva elaborazione ci saranno i controlli formali dei dati contenuti nella domanda.
Successivamente alla ricevuta di presa in carico e a seguito di controlli, è rilasciata una seconda ricevuta che attesta l’accoglimento o lo scarto dell’istanza, ai fini del pagamento nel primo caso o con l’indicazione dei motivi di rigetto nella seconda situazione.
Nel caso in cui l’Istanza sia stata accolta ai fini del pagamento non è possibile trasmettere ulteriori istanze, mentre è consentita la presentazione di una rinuncia.
Il richiedente del fondo perduto trova le ricevute nella propria area riservata del sito dell’Agenzia delle Entrate (“la mia scrivania”) e nella sezione “Consultazione degli invii effettuati” dell’applicazione web predisposta per l’invio (portale “Fatture e Corrispettivi”).
Inoltre, l’Agenzia delle Entrate trasmette al richiedente una comunicazione contenente l’informazione che è stata trasmessa un’istanza o una rinuncia ad una domanda precedentemente presentata.
Tale comunicazione è inviata mediante messaggio di posta elettronica certificata all’indirizzo presente nell’Indice Nazionale degli indirizzi PEC delle imprese e dei professionisti (INI-PEC) istituito presso il Ministero dello Sviluppo economico.
La comunicazione è a disposizione del richiedente anche nella propria area riservata del portale “Fatture e Corrispettivi”.
Fondo perduto centri storici: erogazione del contributo
L’erogazione del contributo è effettuata mediante accredito sul conto corrente identificato dall’IBAN indicato nell’Istanza, intestato al codice fiscale del soggetto, persona fisica ovvero persona diversa dalla persona fisica, che ha richiesto il contributo.
Il contributo spetta ai soggetti che hanno iniziato l’attività prima del 1° luglio 2020. Al fine di evitare storni e anomalie nella fase di pagamento del contributo, l’Agenzia delle Entrate verifica che il conto sul quale erogare il bonifico, identificato dal relativo codice IBAN, sia intestato o cointestato al codice fiscale del soggetto richiedente.
Se, una volta effettuati i controlli, viene riscontrata un’indebita fruizione del contributo sia essa parziale o totale, l’Agenzia delle Entrate recupera la somma maggiorata di sanzioni e interessi. L’operatore può in ogni caso regolarizzare spontaneamente la violazione restituendo contributo, con interessi e sanzioni ridotte grazie al ravvedimento operoso.
La somma deve essere restituita tramite la presentazione del modello F24 senza possibilità di compensazione. I codici tributo per effettuare il versamento verranno istituiti con una futura risoluzione dell’Agenzia delle Entrate.
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