Contratti editoriali, a cosa fare attenzione

Caterina Gastaldi

7 Settembre 2022 - 09:19

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Quali sono i punti a cui bisogna fare attenzione nei contratti editoriali, quanto durano, e che diritti si cedono.

Contratti editoriali, a cosa fare attenzione

Per quanto il settore dell’editoria italiana stia vivendo un momento di crisi, in Italia vengono pubblicati moltissimi libri. Nel 2016, per esempio, sono stati ben 61.188 i titoli stampati in 129 milioni di copie, chiaramente non tutti best sellers o opera di grandi autori famosi, nazionali o internazionali, pubblicati da grandi case editrici. Sul territorio nazionale infatti esistono moltissimi autori amatoriali e piccole o medie case editrici, alcune presenti solo online.

La questione dei contratti editoriali, e le eventuali clausole a cui fare attenzione, interessa in particolare questo tipo di autori. Se gli scrittori affermati solitamente possono contare sul sostegno di un agente o un legale, chi è nuovo a questo mondo può trovarsi ad affrontare insidie di ogni genere, e rischiare di perderci soldi, tempo, e pazienza. Di seguito una breve guida sugli elementi a cui prestare maggiore attenzione.

Quali diritti vengono ceduti

In Italia la legge relativa al diritto d’autore è la numero 633 del 22 aprile 1941. Pur trattandosi di una legge piuttosto datata, questa protegge ogni opera d’ingegno di carattere creativo, quindi romanzi inclusi, nel momento in cui viene creata.

Questo significa che nel momento in cui si dà vita a un prodotto nato dalla propria creatività questo è automaticamente protetto dal diritto d’autore. Non è necessario, quindi, che questo venga registrato alla Siae o altre realtà simili, per quanto possa risultare utile in determinate situazioni.

Per questo quando si firma un contratto con una casa editrice si cedono alcuni diritti facenti parte del diritto d’autore. In particolare si cederanno, per un determinato periodo di tempo, parte o tutti i diritti patrimoniali relativi a una determinata opera.

I diritti d’autore infatti si suddividono in due macro categorie:

  • diritti morali: sono incedibili e sono relativi alla paternità dell’opera. Rimarranno legati all’autore per sempre, identificandolo come creatore del romanzo;
  • diritti patrimoniali: sono cedibili e concernono lo sfruttamento patrimoniale dell’opera. Comprendono diverse tipologie di diritto (es. diritto di adattamento radiofonico), ognuna delle quali può essere ceduta separatamente dalle altre. Sono quelli relativi allo sfruttamento economico dell’opera in questione.

L’autore ha quindi il diritto di vendere la sua opera e trarne dei ricavi, azione perseguibile anche in totale autonomia senza bisogno di un editore. Nel momento in cui ci si appoggia all’editore, però, è necessario dargli l’autorizzazione a rivendere il proprio romanzo per trarne profitto. L’autore, in tutta questa operazione, deve ricevere in cambio un pagamento, spesso in forma di royalties, ma a volte è anche previsto un anticipo.

Anche l’editore dovrà guadagnarne, poiché offre un servizio, oltre a investire parte del suo capitale per la produzione e la distribuzione dell’opera in questione. A volte possono anche essere previste delle spese pubblicitarie.

Le royalties

L’autore deve assicurarsi che nel contratto siano riportare le percentuali di royalties che ricaverà sulla singola copia venduta. Si tratta della principale fonte di entrata per gli autori, poiché è raro che la casa editrice offra un anticipo, soprattutto se piccola e nel caso di scrittori esordienti.

Normalmente la percentuale è variabile ed è compresa tra il 7% e il 15% sul prezzo di copertina del romanzo, meno l’Iva. Vengono pagate al netto della ritenuta d’acconto.

A seconda della tipologia di diritti ceduti, varia anche la loro percentuale, ma in particolare è necessario fare attenzione a un dettaglio: al superamento di un certo numero di copie, le royalties dovrebbero aumentare, per due ragioni:

  • è giusto che un autore guadagni di più da un romanzo di successo;
  • la casa editrice è rientrata dalle spese iniziali, e continuerà comunque a ricevere un compenso sulle copie vendute, che sono andate oltre la media.

Su tutti i contratti deve essere presente la percentuale di royalties, che verranno poi pagate all’autore in seguito alla consultazione di un rendiconto annuale. Cosa succede se sul contratto si trova una clausola che prevede un minimo di copie vendute prima che l’autore possa ricevere delle royalties? Semplicemente, la scelta migliore è eliminare questa clausola.

Nel caso in cui invece l’editore avesse pagato un anticipo, allora probabilmente richiede di poter rientrare di quell’anticipo prima di poter pagare le royalties. Una volta raggiunta questa somma, momento detto di “break even point”, l’editore comincerà a pagare le royalties.

Nel caso in cui non si raggiungesse, l’autore non dovrà restituire l’anticipo all’editore.

Case editrici a pagamento

Alcune case editrici chiedono agli autori un pagamento iniziale per procedere con la pubblicazione del romanzo, oppure l’acquisto di un numero minimo di copie, spesso al prezzo di copertina. Il consiglio generale riguardo a queste case editrici è quello di evitarle, in quanto il lavoro che fanno è più simile a quello di una copisteria, stampando il romanzo a spese dell’autore senza però prendersi i rischi d’impresa connessi alla sua pubblicazione.

Se non si riesce a far pubblicare il proprio romanzo da una casa editrice non a pagamento, è meglio investire quei soldi in un editing professionale, da cui si ricaverà comunque esperienza in più e un miglioramento del proprio scritto.

Tempo massimo del contratto

Per legge la durata massima di un contratto editoriale è di vent’anni, oltre i quali sarà poi richiesto un rinnovo.

Solitamente i contratti proposti hanno una durata inferiore, ma è necessario prestare attenzione anche al periodo in cui il proprio scritto rimarrà in circolazione.

Su un contratto, per esempio, potrebbe venire scritto che il romanzo verrà venduto per 18 mesi, ma che l’editore rimarrà in possesso dei diritti per un periodo più lungo, impedendo di fatto di cercare una nuova casa editrice prima della scadenza.

A cosa fare attenzione

In breve, quando si appone la firma su un documento del genere è sempre importante prendersi il tempo necessario per leggere tutto.

Gli elementi a cui bisognerà fare più attenzione sono:

  • durata del contratto, ovvero per quanto tempo il romanzo verrà effettivamente venduto e per quando i diritti rimarranno in mano all’editore;
  • eventuali clausole da eliminare, come l’obbligo di acquisto di un minimo di copie, oppure la presenza di un numero di romanzi venduti prima del pagamento delle royalties;
  • pagamento richiesto per farsi pubblicare, questo tipo di case editrici sono sempre da evitare, perché significa che il suo guadagno viene dai soldi che ricevuti dagli autori e non dai lettori;
  • i diritti ceduti, se vengono richiesti per esempio anche quelli cinematografici o di traduzione;
  • il termine ultimo di pubblicazione dal momento di inizio del contratto, che non dovrebbe mai superare i due anni.

Nel momento in cui si pubblica il proprio romanzo, infatti, è importante ricordare che si tratta sempre del frutto del proprio lavoro, e non vale la pena svenderlo.

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