Ecobonus e Conto Termico 3.0 sono cumulabili? Scopri le ultime regole del GSE, i limiti per le persone fisiche e le eccezioni per le imprese del terziario.
L’Ecobonus è cumulabile con il Conto Termico 3.0? Il principio di incumulabilità del Conto Termico con altri incentivi statali riferiti alle stesse spese è stato chiarito da una recente FAQ pubblicata dal GSE. La regola generale vuole, infatti, che la stessa componente non possa essere sommata sia sul Conto Termico che nell’Ecobonus, ma sono previste delle eccezioni. Non potendo il contribuente ripartire la stessa spesa su due agevolazioni distinte, quindi, è necessario effettuare una scelta prima di effettuare la spesa.
Il Conto Termico 3.0 è un contributo in conto capitale che si richiede al GSE per la realizzazione di interventi di piccole dimensioni finalizzati al miglioramento dell’efficienza energetica e alla produzione di energia termica da fonti rinnovabili.
Quali interventi sono agevolabili con il Conto Termico 3.0
Gli interventi agevolabili con il Conto Termico sono quelli finalizzati al miglioramento dell’efficienza energetica come:
- isolamento dell’involucro comprese le finestre;
- sistemi di illuminazione;
- ricarica veicoli elettrici;
- impianti fotovoltaici con sistemi di accumulo.
Sono agevolabili, inoltre, anche gli interventi che permettono di produrre energia termica da fonti rinnovabili come:
sostituzione di impianti di climatizzazione invernale;
installazione di impianti solari termici.
Chi è ammesso al Conto Termico 3.0?
Il beneficio è riconosciuto alle amministrazioni pubbliche e ai soggetti privati, ma in questo secondo caso solo per interventi su unità immobiliari che appartengono all’ambito terziario e nello specifico: categoria catastale A/10, gruppo catastale B, C (esclusi C/6 e C/7), D (escluso D/9) ed E (esclusi E/2, E/4, E/6).
Nella generalità dei casi è previsto un incentivo nella misura non superiore al 65%, ma in deroga il beneficio potrebbe raggiungere anche il 100%.
Da sottolineare che il decreto che ha introdotto il Conto Termico 3.0 prevede che il beneficio è riconosciuto solo per interventi per i quali non siano stati concessi altri incentivi statali (Iperammortamento, Transizione 5.0 ed Ecobonus).
Ecobonus e Conto Termico sono cumulabili?
Per le amministrazioni pubbliche e per gli ETS (Enti del Terzo Settore) non economici per edifici di proprietà il Conto Termico 3.0 può essere cumulato con altri finanziamenti pubblici statali e non statali a patto che il totale dei contributi a fondo perduto non sia superiore al 100% delle spese ammissibili.
Per le imprese e gli ETS economici il Conto Termico 3.0 può essere cumulato con altri aiuti di Stato non di origine statale anche per gli stessi costi ammissibili.
La regola generale vuole che per le persone fisiche la non cumulabilità del Conto Termico 3.0 con altri incentivi statali riferiti alle stesse spese è confermata. Per le persone fisiche, quindi, la detrazione dell’Ecobonus non può essere cumulata con il Conto Termico per la stessa componente.
Le persone fisiche, però possono godere dell’Ecobonus su alcuni interventi e del Conto Termico su altri.
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