Fattura elettronica d’acquisto per minimi e forfettari: regole per la conservazione

Martina Cancellieri

30 Novembre 2018 - 16:50

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Le regole sulla conservazione delle fatture elettroniche d’acquisto ricevute dai titolari di partita IVA in regime dei minimi e forfettari sono state chiarite dall’Agenzia delle Entrate con le FAQ pubblicate il 28 novembre 2018.

Fattura elettronica d’acquisto per minimi e forfettari: regole per la conservazione

Niente conservazione elettronica delle fatture d’acquisto ricevute dai minimi e i forfettari, a meno che il soggetto non comunichi il codice destinatario o l’indirizzo PEC per riceverle tramite il SdI.

A partire dal 1° gennaio 2019, gli operatori IVA saranno tenuti all’obbligo di emettere la fattura elettronica a tutti i consumatori finali, compresi i titolari di Partita IVA in regime dei minimi o forfettario, ai quali dovrà consegnare una copia della ricevuta in formato analogico o elettronico, salvo che il cliente non rinunci esplicitamente.

Nel caso in cui il contribuente in regime dei minimi o forfettario comunichi l’indirizzo PEC e il codice destinatario per la ricezione delle fatture elettroniche, tale soggetto sarà obbligato alla conservazione digitale delle ricevute d’acquisto.

Per le fatture elettroniche d’acquisto ricevute in formato cartaceo, i minimi e i forfettari dovranno comunque continuare ad effettuare la conservazione analogica.

I chiarimenti sulle regole per la conservazione delle fatture elettroniche ricevute da minimi e forfettari sono stati forniti dall’Agenzia delle Entrate nelle FAQ sulla fattura elettronica pubblicate il 28 novembre 2018.

Fattura elettronica d’acquisto per minimi e forfettari: regole per la conservazione

Le fatture elettroniche ricevute dai minimi e i forfettari non sono soggette all’obbligo di conservazione digitale nel caso in cui non venga fornito l’indirizzo PEC dove saranno trasmesse le fatture d’acquisto tramite il SdI.

Per gli operatori IVA obbligati ad emettere la fattura elettronica dal 2019 i minimi e i forfettari risultano come un qualsiasi altro consumatore finale. Pertanto, salvo che il cliente rinunci ad avere la copia, i fornitori sono tenuti a consegnarne una in formato analogico oppure elettronico.

I dubbi in merito all’obbligo di conservazione delle fatture elettroniche d’acquisto ricevute dai minimi e i forfettari sono stati chiariti in data 28 novembre 2018 con la pubblicazione dell’elenco delle FAQ da parte dell’Agenzia delle Entrate.

I minimi e i forfettari sono esonerati dall’obbligo di emissione della fattura elettronica che entrerà in vigore il 1° gennaio 2019, tuttavia vi sono delle regole cui attenersi per ciò che concerne la conservazione delle ricevute d’acquisto.

L’Agenzia delle Entrate ha spiegato che i minimi e i forfettari possono decidere di ricevere le fatture elettroniche emesse dai loro fornitori comunicando loro un indirizzo PEC o codice destinatario tramite il SdI.

Solo in questo caso, per i minimi e i forfettari vige l’obbligo di conservazione digitale delle fatture elettroniche d’acquisto ricevute. Contrariamente dovranno essere conservate in formato analogico.

Niente spesometro per le fatture elettroniche emesse dai minimi e i forfettari

Nell’elenco delle FAQ sulla fattura elettronica l’Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti anche per ciò che concerne le fatture emesse dai minimi e i forfettari nei confronti di operatori IVA tenuti all’obbligo di fattura elettronica.

Tali fatture elettroniche emesse dai minimi e i forfettari non sono più soggette all’obbligo di comunicazione tramite spesometro.

“Conseguentemente, per le fatture ricevute da un soggetto passivo IVA che rientra nel regime forfettario o di vantaggio a partire dal 1° gennaio 2019 non sussisterà più l’obbligo di comunicazione ‘spesometro’.”

È questo quanto chiarito dall’Agenzia delle Entrate con una risposta alle FAQ sulla fattura elettronica che ha ricordato quanto stabilito dalla normativa vigente.

L’art. 1, comma 3 bis, del Dlgs n. 127/2015 stabilisce infatti un obbligo di comunicazione dei dati delle sole fatture relative ad operazioni transfrontaliere, ovvero quelle da o verso soggetti non residenti o non stabiliti in Italia.

Inoltre l’Agenzia ha ricordato che la scorsa Legge di Bilancio 2018 ha abrogato l’art. 21 del DL n. 78/2010 e abolito lo spesometro “con riferimento alle operazioni di cessione di beni e prestazioni di servizi effettuate a partire dal 1° gennaio 2019”.

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