Congedo di paternità, da qualche anno sono cambiate le regole per goderne. Ecco tutto quello che serve sapere su durata, retribuzione e preavviso per la comunicazione al datore di lavoro.
Negli anni il congedo di paternità ha subito diverse modifiche, fino ad arrivare a 10 giorni di astensione obbligatoria con l’approvazione del D.lgs n. 105 del 2022.
È l’articolo 10 del provvedimento a introdurre il congedo di paternità obbligatorio in sostituzione di quanto era stabilito dall’articolo 4, comma 24, lettera a), della legge n. 92 del 28 giugno 2012. Il congedo viene così portato a 10 giorni complessivi (è venuta meno la possibilità di godere di un giorno extra previo rientro anticipato dal congedo di maternità da parte della madre) e diventa obbligatorio, con tanto di sanzioni per i datori di lavoro che ne impediscono il godimento.
Il vantaggio è che durante i 10 giorni di assenza - che è importante sottolineare possono essere goduti anche prima del parto - il lavoratore percepisce la retribuzione piena, non comportando così alcuna penalizzazione in busta paga.
Vediamo dunque cosa spetta al lavoratore che sta per diventare padre, nonché quali sono le tempistiche entro cui comunicare al datore di lavoro quando si intende godere dei 10 giorni di permesso retribuiti al 100%.
Chi ne ha diritto
Il congedo di paternità spetta ai padri - anche adottivi, affidatari, o collocatari - entro il 5° mese dalla nascita del figlio, dall’affidamento o comunque dall’ingresso in famiglia (o in Italia) laddove riconosciuto a seguito di adozione nazionale o internazionale. Per poter richiedere il congedo è comunque necessario avere un contratto come lavoratore dipendente.
Quando se ne può godere
Il periodo in cui se ne può fare richiesta va dai 2 mesi precedenti alla data presunta del parto e si estende fino al compimento del 5° mese del figlio. Per i casi di affidamento o adozione i 5 mesi sono calcolati dall’ingresso in famiglia.
Come se ne può godere
I 10 giorni di congedo parentale possono essere goduti anche non in forma continuativa. Quindi in tutto il periodo di riferimento si possono prendere anche singole giornate di permesso.
È tuttavia importante sottolineare che a differenza del congedo parentale non può essere fruito a ore.
Compatibilità con il congedo di maternità
Il congedo di paternità è un diritto autonomo: ciò significa che spetta indipendentemente dal fatto che la madre stia usufruendo o meno del congedo di maternità.
Ciò vale per tutti i 10 giorni di congedo, che possono essere goduti anche in maniera continuativa.
Quanto spetta
Come anticipato, nei 10 giorni di congedo il padre ha diritto a un’indennità a carico dell’Inps pari al 100% della retribuzione. A tal proposito, va detto che nel computo dei giorni di congedo si considerano - e come tali indennizzano - solamente le giornate lavorative.
Quindi, se un lavoratore impiegato dal lunedì al venerdì si assenta dal martedì al mercoledì della settimana successiva, gli dovranno essere scalati solamente 7 giorni di congedo.
Congedo di paternità in caso di morte del figlio
Il congedo può essere fruito, sempre entro i 5 mesi successivi alla nascita del figlio, anche nel caso di:
- figlio nato morto dal primo giorno della 28° settimana di gestazione (il periodo di 5 mesi entro cui fruire dei giorni di congedo decorre dalla nascita del figlio che in queste situazioni coincide anche con la data di decesso);
- decesso del figlio nei 10 giorni di vita dello stesso (compreso il giorno della nascita).
Il periodo di 5 mesi entro cui fruire dei giorni di congedo decorre comunque dalla nascita del figlio e non dalla data di decesso. Sono quindi esclusi dalla tutela restano i padri i cui figli (nati, adottati o affidati) siano deceduti successivamente al 10° giorno di vita (il giorno della nascita è compreso nel computo).
Come fare domanda
Le modalità per fare domanda per il congedo di paternità non sono cambiate negli ultimi anni. Tale congedo, quindi, va richiesto presentando richiesta:
- all’Inps se l’indennità è erogata direttamente dall’Istituto;
- al datore di lavoro se le indennità vengono da lui anticipate. Sarà poi il datore di lavoro a comunicare all’Inps le giornate di congedo fruite attraverso il flusso Uniemens.
Il padre lavoratore dipendente deve comunicare al proprio datore di lavoro le date in cui intende usufruire del congedo con almeno 5 giorni di anticipo. Se richiesto in concomitanza della nascita, il preavviso si calcola sulla data presunta del parto.
Nei casi di pagamento a conguaglio, per poter usufruire dei giorni di congedo il padre deve comunicare in forma scritta al datore di lavoro le date di fruizione.
Nei casi di pagamento diretto da parte di Inps, la domanda si presenta online attraverso il servizio dedicato. In alternativa, si può fare la domanda chiamando gratuitamente il contact center Inps, oppure rivolgendosi a patronati e altri intermediari autorizzati.
Il datore di lavoro può opporsi?
Il datore di lavoro non può opporsi alla richiesta di godimento del congedo di paternità, a patto che il dipendente ne dia comunicazione con il giusto preavviso.
Tant’è che nel T.U. è stato introdotto l’articolo 31-bis con il quale viene prevista una sanzione per il datore di lavoro che rifiuta, si oppone oppure ostacola l’esercizio del diritto in oggetto, che va da un minimo di 516 a un massimo di 2.582 euro.
© RIPRODUZIONE RISERVATA