Concorso pubblico: il bando non può richiedere titoli di studio eccessivi

Isabella Policarpio

31/08/2020

23/08/2021 - 10:52

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Spesso i bandi di concorso chiedono titoli di studio eccessivi rispetto alla professione per cui si concorre. Per il Consiglio di Stato questa pratica è illegittima.

Concorso pubblico: il bando non può richiedere titoli di studio eccessivi

Non di rado i concorsi pubblici prevedono tra i requisiti titoli di studio altamente qualificati, talvolta eccessivi rispetto alla tipologia di lavoro da assegnare ai vincitori.

Questo viene fatto per ridurre il numero di partecipanti e affinare i criteri di selezione; tuttavia esclude una grande fetta della popolazione dalla possibilità di ottenere l’ambito posto fisso.

Nessuna legge impone requisiti e titoli di studio per poter partecipare ai concorsi, rimettendo la scelta alla discrezionalità delle Pubbliche amministrazioni. Il Consiglio di Stato però ha stabilito che i “titoli eccessivi” sono illegittimi: i criteri di selezione devono essere proporzionati all’oggetto del concorso.

Quando un titolo di studio è eccessivo? Cosa dice la legge sui concorsi pubblici?

Quando una Pubblica amministrazione bandisce un concorso per il reclutamento di personale può stabilire termini e requisiti secondo la sua discrezionalità. Difatti la scelta dei requisiti dei propri impiegati rientra tra le prerogative dell’amministrazione pubblica e nessuna legge può prevedere il contrario. Secondo la giurisprudenza amministrativa:

“in capo all’amministrazione indicente la procedura selettiva un potere discrezionale nell’individuazione della tipologia dei titoli richiesti per la partecipazione, da esercitare tenendo conto della professionalità e della preparazione culturale richieste per il posto da ricoprire.”

(Consiglio di Stato, Sez. V, 18 ottobre 2012, n. 535)

Ma ciò non vuol dire che tale discrezionalità sia senza limiti: proprio su questo punto è intervenuto il Consiglio di Stato stabilendo che i requisiti imposti dal concorso pubblico non possono essere eccessivi rispetto alle competenze del tipo di impiego per cui si concorre (sentenza n. 6972 del 14 ottobre 2019). In altre parole bisogna che il titolo di studio (diploma, laurea, dottorato di ricerca) imposto dal bando sia proporzionato alla posizione lavorativa da assegnare.

Nello specifico, la Pubblica amministrazione deve tenere conto della concreta preparazione culturale e delle competenze necessarie a svolgere correttamente il lavoro da assegnare; mentre la pratica di stabilire titoli eccessivamente alti per ridurre il numero di partecipanti è da considerarsi scorretta, contraddittoria e illogica (come stabilito sempre dal Consiglio di Stato sez. V, 28 febbraio 2012, n. 2098).

Nella determinazione dei titoli di studio le Pubbliche amministrazioni devono attenersi al principio di proporzionalità: i requisiti devono corrispondere alle funzioni del posto di lavoro da ricoprire, altrimenti la discrezionalità diventa non aderente all’interesse pubblico perseguito.

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