Concordato preventivo per evitare il fallimento: cos’è e come richiederlo

Isabella Policarpio

04/03/2021

02/12/2022 - 15:09

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Per evitare il fallimento e risolvere la crisi d’impresa, la legge prevede il concordato preventivo (che può essere in bianco o con continuità aziendale). Ecco come funziona, chi e come può richiederlo.

Concordato preventivo per evitare il fallimento: cos’è e come richiederlo

Il concordato preventivo è uno degli strumenti previsti dalla legge con cui un’impresa in crisi può evitare il fallimento, stipulando degli accordi con i creditori sotto il vigile controllo del tribunale a cui si fa ricorso.

Attraverso il concordato preventivo l’imprenditore realizza un piano per sanare i debiti accumulati e consentire la prosecuzione dell’attività.

Per accedervi è necessario che l’impresa soddisfi alcuni requisiti (oggettivi e soggettivi) stabiliti dalla Legge fallimentare.

Ecco le informazioni necessarie.

Concordato preventivo: cos’è e cosa dice la legge

Per capire cos’è il concordato preventivo e come funziona bisogna prendere come riferimento l’articolo 160 della Legge fallimentare. Qui è stabilito che l’imprenditore che si trova in stato di crisi può proporre ai creditori un concordato preventivo sulla base di un piano che può prevedere:

  • la ristrutturazione dei debiti e la soddisfazione dei crediti attraverso qualsiasi forma (anche mediante cessione dei beni (accollo, o altre operazioni straordinarie, l’attribuzione ai creditori - nonché a società da questi partecipate - di azioni, quote, ovvero obbligazioni o altri strumenti finanziari e titoli di debito;
  • l’attribuzione delle attività delle imprese interessate dalla proposta di concordato ad un assuntore;
  • la suddivisione dei creditori in classi secondo posizione giuridica e interessi economici omogenei;
  • trattamenti differenziati tra creditori appartenenti a classi diverse.

Quando una azienda può chiedere il concordato?

Un’azienda può richiedere il concordato preventivo soltanto se è in una situazione di crisi oppure è insolvente nei confronti dei creditori. Possono accedere al concordato preventivo soltanto le imprese che presentano due presupposti:

  • il presupposto oggettivo: sono ammessi alla procedura concordataria solamente gli imprenditori che superano i limiti dimensionali indicati nell’articolo 1 della Legge Fallimentare. Ci sono dei limiti, quindi, che vanno rispettati poiché chi li supera non può accedere allo strumento che previene il fallimento. I criteri, che solitamente vengono aggiornati ogni tre anni, al momento sono: patrimonio annuo inferiore ai 300mila euro, ricavi lordi inferiori ai 200mila euro e ammontare di debiti inferiore a 500mila euro.
  • il presupposto soggettivo: l’imprenditore deve trovarsi in stato di crisi o di insolvenza.

Come fare domanda di ammissione al concordato preventivo

La domanda di ammissione al concordato preventivo è proposta con ricorso presentato al tribunale del luogo in cui l’impresa ha la propria sede principale.

Il ricorso deve essere sottoscritto dal debitore che deve presentare (ai sensi dell’articolo 161 della Legge fallimentare):

  • una relazione aggiornata sulla situazione patrimoniale, economica e finanziaria dell’impresa;
  • l’elenco nominativo dei creditori, con l’indicazione dei rispettivi crediti e delle cause di prelazione;
  • l’elenco dei titolari dei diritti reali o personali su beni di proprietà o in possesso del debitore;
  • il valore dei beni e i creditori particolari degli eventuali soci illimitatamente responsabili;
  • un piano contenente la descrizione analitica delle modalità e dei tempi di adempimento della proposta.

Che succede con il concordato preventivo

Dopo il ricorso, il tribunale emette un decreto con il quale dichiara aperta la procedura di concordato preventivo. Poi provvede a formare diverse classi di creditori per stabilire l’ordine in cui verranno soddisfatti.

Con l’apertura del concordato preventivo, il tribunale:

  • delega ad un giudice alla procedura di concordato;
  • convoca i creditori entro 120 giorni dalla data del provvedimento e stabilisce il termine per la comunicazione di questo ai creditori;
  • nomina il commissario giudiziale.

Inoltre il giudice stabilisce “il termine non superiore a 15 giorni entro il quale il ricorrente deve depositare nella cancelleria del tribunale la somma pari al 50% delle spese che si presumono necessarie per l’intera procedura, ovvero la diversa minor somma, non inferiore al 20% di tali spese.”

Cos’è il concordato preventivo con continuità aziendale?

Il concordato con continuità aziendale è stato introdotto dal decreto legislativo 83/2012 ed è previsto all’articolo 186 bis della Legge fallimentare secondo cui il concordato preventivo con continuità aziendale “prevede la prosecuzione dell’attività di impresa da parte del debitore, la cessione dell’azienda in esercizio ovvero il conferimento dell’azienda in esercizio in una o più società, anche di nuova costituzione.”

Questa forma di concordato prevede la permanenza in vita dell’attività imprenditoriale, così da garantire che le entrate prodotte vadano a coprire - parzialmente o interamente - i debiti accumulati nei confronti dei creditori.

Concordato in bianco

L’articolo 161 della Legge Fallimentare prevede il “concordato in bianco”, secondo quanto stabilito dalla riforma attuata dal decreto legge 69/2013:

“L’imprenditore può depositare il ricorso contenente la domanda di concordato unitamente ai bilanci relativi agli ultimi tre esercizi e all’elenco nominativo dei creditori con l’indicazione dei rispettivi crediti, riservandosi di presentare la proposta, il piano e la documentazione di cui ai commi secondo e terzo entro un termine fissato dal giudice compreso fra sessanta e centoventi giorni e prorogabile, in presenza di giustificati motivi, di non oltre sessanta giorni.”

Il concordato in bianco permette all’imprenditore di beneficiare immediatamente degli effetti che derivano dall’apertura della procedura, anche se la domanda è incompleta per quanto riguarda il piano di risanamento.

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