Pubblicato il decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze sulla determinazione della base imponibile per il CPB, ecco le novità del 2025.
Novità per il concordato preventivo biennale 2025-2026: definita la procedura per il calcolo della proposta.
Il 22 maggio è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il decreto del MEF che definisce le modalità di calcolo della proposta del concordato preventivo biennale.
Si ricorda che il concordato preventivo biennale è un accordo tra Fisco e contribuente, titolari di partita Iva con obbligo ISA, sulla base imponibile per l’imposta sui redditi e IRAP per due anni.
La novità è entrata in vigore nel 2024 con proposta valida per il 2024 e il 2025. Chi non ha aderito l’anno scorso può aderire nel 2025, al verificarsi dei requisiti, per il 2025 e 2026. Fin da subito diciamo che le modalità di calcolo stabilite dal MEF per il 2025-2026 sono simili a quelle indicate già l’anno precedente. Vediamo però le novità e in breve un riepilogo dei criteri già adottati l’anno scorso.
Ecco come è calcolata la base imponibile per la proposta di concordato preventivo biennale.
Base imponibile concordato preventivo biennale
Il concordato preventivo biennale nasce con l’obiettivo di semplificare gli adempimenti per i titolari di partita Iva che, aderendo, possono sapere in anticipo quante tasse devono pagare per 2 anni. Una semplificazione che ha anche l’obiettivo di determinare il reddito presunto e di evitare l’evasione fiscale. Per chi riesce a guadagnare più di ciò che si presume, ovvio che vi sia un guadagno fiscale, chi, invece, guadagna meno, ha una perdita determinata dalla differenza tra le tasse che avrebbe dovuto pagare e quelle che effettivamente paga sul reddito presunto.
La prima novità del 2025 è determinata dal fatto che non possono aderire i contribuenti in regime forfettario, questo implica che, la metodologia di calcolo della base imponibile concentrata prevalentemente sugli ISA, sarà in un certo senso più equa tra le varie partite Iva. L’articolo 9 del decreto legislativo istitutivo del concordato, cioè D.lgs 13 del 2024 prevede che la proposta di concordato sia elaborata dall’Agenzia delle Entrate sulla base di una metodologia che è approvata con decreto del ministro dell’Economia e delle Finanze.
ISA, PIL e andamento di settore, ecco le novità per il concordato peventivo biennale
In linea generale la procedura di calcolo prevede che la proposta di concordato sia elaborata tenendo in considerazione i redditi degli anni precedenti, i punteggi ISA e gli andamenti economici e di mercato.
Si ricorda che per chi matura un punteggio ISA elevato, quindi ha un elevato grado di affidabilità fiscale, la differenza tra i redditi dichiarati negli anni precedenti e il reddito posto a base del concordato preventivo biennale, non è elevata. Più il punteggio ISA è basso e maggiore diventa la distanza.
Per tutti i contribuenti si applica una sorta di aggiornamento della base imponibile avente come punto di riferimento gli andamenti economici e gli andamenti di mercato. Gli andamenti di mercato prendono in considerazione il settore di interesse della singola partita IVA, ad esempio per i parrucchieri si prende come riferimento l’andamento di mercato di questo specifico settore.
La novità prevista per il 2025 è proprio l’aggiornamento dei dati inerenti le proiezioni macroeconomiche del PIL, cioè l’andamento economico dell’Italia.
Infine, sulle proiezioni, cioè sulla base imponibile così determinata si può ottenere una riduzione del 10%, del 20% o del 30% nel caso in cui la zona di ubicazione dell’azienda sia stata colpita da calamità naturali.
In particolare riduzione pari al:
- 10%, in presenza di eventi straordinari che hanno comportato la sospensione dell’attività economica per un periodo compreso tra trenta e sessanta giorni;
- 20%, in presenza di eventi straordinari che hanno comportato la sospensione dell’attività economica per un periodo superiore a sessanta giorni e fino a centoventi giorni;
- 30%, in presenza di eventi straordinari che hanno comportato la sospensione dell’attività economica per un periodo superiore a centoventi giorni.
Infine, ancora non è certa l’applicazione anche per coloro che aderiscono nel 2025 del ravvedimento speciale.
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