Concessioni balneari, gli espropri senza indennizzo sono legittimi. Ma a quali condizioni?

Guido Salerno Aletta

16/07/2024

Secondo le regole generali dell’accessione, gli immobili appartengono al proprietario del suolo, a meno che non sia previsto diversamente dalla legge o da un titolo contrattuale.

Concessioni balneari, gli espropri senza indennizzo sono legittimi. Ma a quali condizioni?

I Romani dicevano: “particula non intellegitur nisi tota lege perspecta”. In pratica, una disposizione normativa è incomprensibile, e risulta magari contraria al buon senso, se non viene letta nella sua interezza.

E’ questo il caso della acquisizione al Demanio, senza diritto ad alcun indennizzo o compenso, delle opere costruite dal Concessionario per fini turistico-ricettivi sul suolo demaniale alla scadenza della concessione stessa: si era sostenuto che si trattasse invece di una disposizione contraria alla Carta dei Diritti Fondamentali dell’Unione Europea (2000/C 364/01) che all’articolo 17, comma 1, tutela la proprietà privata stabilendo che: “1. Ogni individuo ha il diritto di godere della proprietà dei beni che ha acquistato legalmente, di usarli, di disporne e di lasciarli in eredità. Nessuno può essere privato della proprietà se non per causa di pubblico interesse, nei casi e nei modi previsti dalla legge e contro il pagamento in tempo utile di una giusta indennità per la perdita della stessa. L’uso dei beni può essere regolato dalla legge nei limiti imposti dall’interesse generale”.

Ebbene, la Corte di giustizia europea è stata adita in ordine al lamentato contrasto con l’articolo citato della disposizione dell’articolo 49 del Codice della Navigazione, in base al quale “Salvo che sia diversamente stabilito nell’atto di concessione, quando venga a cessare la concessione, le opere non amovibili, costruite sulla zona demaniale, restano acquisite allo Stato, senza alcun compenso o rimborso, salva la facoltà dell’autorità concedente di ordinarne la demolizione con la restituzione del bene demaniale nel pristino stato”.
Ad ogni buon conto, la questione era stata sollevata anche in ordine alla possibile contrarietà della norma nazionale italiana rispetto al disposto degli articoli 49 e 56 del Trattato di Funzionamento della Unione Europea (TFUE), che sanciscono, rispettivamente, le libertà di stabilimento e di prestazione dei servizi.

La questione è stata risolta nel senso che l’acquisizione gratuita, senza compenso o rimborso alcuno, da parte del Demanio non è una regola assoluta, ma solo quella residuale che si applica nel caso che non sia stato disposto diversamente dall’atto di concessione: una clausola che il concessionario non solo non poteva non conoscere, ma che aveva formalmente accettato.
Ed infatti, la Corte ha ritenuto che l’articolo 49 del codice della navigazione si limita a trarre le conseguenze dei principi fondamentali del demanio pubblico. Infatti, l’appropriazione gratuita e senza indennizzo, da parte del soggetto pubblico concedente, delle opere non amovibili costruite dal concessionario sul demanio pubblico costituisce l’essenza stessa dell’inalienabilità del demanio pubblico. D’altra parte, il principio di inalienabilità implica che il demanio pubblico resta di proprietà di soggetti pubblici e che le autorizzazioni di occupazione demaniali hanno carattere precario, nel senso che esse hanno una durata determinata e sono inoltre revocabili.

In conclusione, visto che l’articolo 49, primo comma, prevede espressamente la possibilità di derogare al principio dell’acquisizione immediata senza alcun indennizzo o rimborso delle opere non amovibili costruite dal concessionario sul demanio pubblico marittimo, tale disposizione evidenzia la dimensione contrattuale, e dunque consensuale, di una concessione di occupazione del demanio pubblico. Ne consegue che l’acquisizione immediata, gratuita e senza indennizzo delle opere non amovibili costruite dal concessionario su tale demanio non può essere considerata come una modalità di cessione forzosa delle opere suddette.
La decisione è chiara: il concessionario non è il proprietario del suolo su cui ha costruito le opere, in quanto questo è demaniale. E, secondo le regole generali dell’accessione, gli immobili appartengono al proprietario del suolo, a meno che non sia previsto diversamente dalla legge o da un titolo contrattuale.

E’ ben vero che le concessioni demaniali sui lidi del mare sono state considerate per decenni come degli orpelli formali, e che coloro che le avevano ottenute in tempi lontanissimi erano riusciti a farsele rinnovare di continuo in modo automatico. Ma è altrettanto vero che non si erano premurati di precisare nell’atto di concessione il compenso che avrebbero dovuto ricevere alla scadenza per le opere realizzate.
Carta canta e villan dorme!