Comunicazione dati fatture emesse e ricevute: le istruzioni

Nadia Pascale

29 Aprile 2022 - 17:45

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Fino al 30 giugno 2022 sarà ancora necessario provvedere alla comunicazione dati fatture emesse e ricevute con l’esterometro.

Comunicazione dati fatture emesse e ricevute: le istruzioni

La comunicazione dati fatture emesse e ricevute è un adempimento conosciuto inizialmente come spesometro e disciplinato dal Decreto Legge 78/2010, modificato con decreto legge 193 del 2016. Si tratta di uno strumento (in realtà ormai residuale nella forma dell’esterometro, a breve sarà superato anch’esso) che obbliga i soggetti passivi Iva a comunicare telematicamente i dati delle fatture emesse, ricevute e registrate.

Lo spesometro è stato superato con l’introduzione in Italia della fatturazione elettronica obbligatoria ed è quindi stato trasformato in esterometro con obbligo solo a carico di soggetti Iva, residenti e stabiliti, che effettuano operazioni transfrontaliere, o semplicemente effettuano operazioni con soggetti che si trovano fuori dall’Italia. Anche l’esterometro è in via di superamento, infatti l’articolo 1 comma 1103 del decreto legge 178 del 2020, prevedeva lo scambio tramite SdI (Sistema di Interscambio) delle fatture transfrontaliere dal 1° gennaio 2022. Con un emendamento contenuto nel decreto fiscale 146 del 2021 il termine è stato prorogato al 1° luglio 2022. Di conseguenza l’esterometro, che ora vedremo, resta in vigore fino al 30 giugno 2022.

Cosa cambia dal 1° luglio 2022

Dal 1° luglio 2022 i dati delle operazioni transfrontaliere saranno comunicati esclusivamente attraverso il sistema di interscambio e con il formato XML.

Per le fatture attive dovrà essere emessa fattura elettronica indicando nel campo il campo “codice destinatario” con “XXXXXXX”. Per le fatture passive ricevute in modalità analogica il cliente italiano dovrà creare una fattura elettronica di tipo TD17, TD18 e TD19 da trasmettere al Sistema di Interscambio.

Resta quindi l’obbligo di comunicazione tramite esterometro dei dati fatture emesse e ricevute per il primo trimestre 2022 entro il 2 maggio 2022 e per i dati relativi al secondo trimestre entro il 22 agosto 2022. La scadenza naturale dovrebbe essere il 31 luglio che cade di domenica, di conseguenza si deve tenere in conto la proroga feriale e quindi slitta fino a lunedì 22 agosto.

Preparazione del file per l’invio dei dati: i software di compilazione

La fattura da preparare per l’invio tramite esterometro deve contenere obbligatoriamente tali dati:

  • i dati identificativi delle parti e quindi cedente/prestatore e cessionario/committente;
  • la data dell’operazione;
  • la data di registrazione dell’operazione;
  • il numero del documento;
  • la base imponibile;
  • l’aliquota Iva applicata;
  • l’importo dell’imposta determinata in base all’aliquota.

Nel caso in cui l’operazione compiuta non comporti l’annotazione dell’imposta, deve essere indicata la natura dell’esclusione utilizzando i codici previsti ( da N1 ad N7).
Per la compilazione della comunicazione dati fatture emesse e ricevute deve essere utilizzato il formato Xml, per facilitare le operazioni l’Agenzia delle Entrate ha predisposto il software di compilazione. L’Agenzia delle Entrate ha sottolineato che si può continuare ad utilizzare lo stesso software utilizzato per lo spesometro e non ha quindi predisposto un software specifico per l’esterometro. Si può scaricare il software gratuito Qui

L’interfaccia del software prevede due sezioni: “fatture emesse” e “fatture ricevute”: in base all’operazione da compiere ci si deve posizionare in una o nell’altra. Occorre riempire i vari campi per completare l’operazione.

Per facilitare le operazioni è possibile anche effettuare l’importazione dei dati, in questo caso è necessario andare sull’icona “importa da contabilità”, oppure “importa da Xml” se i dati da importare sono contenuti in un file Xml. Queste due funzioni sono disponibili solo se si è nella sezione “fatture emesse” o “fatture ricevute”.

Il software di comunicazione dati fatture emesse e ricevute consente di compiere tre azioni:

  • comunicazione dati;
  • rettifica dati;
  • annullamento dati.

Il file generato contiene questa indicazione ITpartitaIVA _DF_12345.xml

L’Agenzia delle Entrate ha anche predisposto il software di controllo che consente di verificare la correttezza della compilazione della comunicazione e quindi procedere successivamente all’inoltro della stessa. Il software di controllo utilizzato prima della trasmissione dei dati permette di evidenziare errori, anomalie o incongruenze riscontrate tra i dati contenuti nel file e le indicazioni fornite dalla documentazione tecnica.

Il file può essere preparato anche attraverso software diversi rispetto a quello dell’Agenzia delle Entrate, si tratta di strumenti messi a disposizione da aziende private e che possono avere un’interfaccia anche più semplice da gestire e diverse funzionalità. Proprio per questo la descrizione qui proposta del software è volutamente semplicistica e con caratteri generici. Naturalmente i software devono essere in grado di assicurare la generazione di un file che rispetti le specifiche tecniche previste dall’Agenzia delle Entrate. I software diversi rispetto a quelli dell’AdE possono essere a pagamento.

Come inviare la comunicazione dati fatture

Dopo aver preparato il file di comunicazione dati fatture emesse e ricevute, è necessario che lo stesso sia sottoscritto con firma digitale dal soggetto che ha predisposto la comunicazione. Non è detto che la comunicazione debba essere effettuata dal titolare dell’attività, può anche delegare il commercialista a queste incombenze e il tal caso sarà l’intermediario con delega a dover provvedere alla firma digitale. Solo dopo aver apposto la firma digitale sarà possibile procedere all’invio. A questo punto andando alla sezione “riepilogo invii” è possibile controllare tutti gli inoltri che sono stati effettuati.

Accanto ad ogni invio è possibile notare l’esito della comunicazione, questo è caratterizzato dai codici

  • ES01: accettato;
  • ES02: accettato con segnalazioni;
  • ES03: scartato.

Chi deve inviare i dati delle fatture emesse e ricevute

Superato quindi lo spesometro, come visto, fino al 30 giugno 2022 resta l’obbligo di comunicazione dati fatture emesse solo per le operazioni compiute tra soggetti passivi Iva residenti o stabiliti in Italia e soggetti non stabiliti e quindi a fronte di fatture per servizi e prestazioni emesse nei confronti di soggetti che si trovano all’estero e a fronte di fatture ricevute. L’obbligo è a carico di esercenti attività di impresa o professionale titolari di partita Iva.
Devono inoltre ritenersi obbligati anche: le associazioni, gli enti del terzo settore, le associazioni sportive dilettantistiche che abbiano effettuato o ricevuto cessioni di beni e servizi.

Sono esonerate le associazioni che invece abbiano optato per il regime 389/1991, a condizione che nel periodo di imposta precedente abbiano maturato entrate da attività commerciali non superiori a 65.000 €. Si tratta di un regime fiscale agevolato per associazioni senza fini di lucro. Non sono tenuti alla comunicazione gli imprenditori agricoli in regime di esonero (redditi inferiori a 7.000 €). Sono esonerate le operazioni per le quali è stata emessa la bolletta doganale o fatturazione elettronica, in tali casi i dati sono già in possesso dell’Erario.

Devono ritenersi attualmente esonerati anche coloro che sono in regime forfetario o altro regime di vantaggio, ma ricordiamo che anche per questi soggetti a breve entrerà in vigore l’obbligo di fatturazione elettronica e di fatto utilizzeranno l’SdI dal primo luglio 2022 anche per le operazioni verso l’estero e dall’estero.

Ricordiamo che in caso di mancata comunicazione sono previste sanzioni, queste sono comminate anche nel caso di ritardo nell’invio, se la trasmissione avviene entro 15 giorni dal termine di scadenza, la sanzione viene dimezzata. La sanzione prevista è di 2 euro per ogni fattura non trasmessa fino a un ammontare massimo di 400 euro per ogni trimestre. Le sanzioni devono essere pagate con modello F24.

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