Come passare dal regime ordinario al regime forfettario

Nadia Pascale

13 Febbraio 2026 - 08:53

Si può effettuare il passaggio dal regime ordinario al regime forfettario? Quale procedura si deve eseguire e quali sono i vantaggi? Ecco cosa sapere.

Come passare dal regime ordinario al regime forfettario

Come passare dal regime ordinario al regime forfettario? Chi ha una partita Iva in regime ordinario può scegliere di passare, in presenza dei requisiti previsti, al regime forfettario e, quindi, ottenere una semplificazione fiscale importante, ma come eseguire la giusta procedura per il passaggio dal regime ordinario al regime forfettario?

Il regime forfettario è stato introdotto per la prima volta dalla Legge 190 del 2014, articolo 1 commi da 54 a 89. Nucleo centrale del regime di vantaggio è l’applicazione di un’imposta sostitutiva di imposte sui redditi, addizionali e Irap, con aliquota al 15%, che scende al 5% nei primi 5 anni di attività. Si parla in questi casi anche di flat tax. Sono, inoltre, previste semplificazioni in materia di Iva.

Ma come effettuare dal punto di vista pratico il passaggio dal regime ordinario al regime forfettario? Ecco le istruzioni.

Perché passare dal regime ordinario al forfettario?

In genere chi apre una partita Iva sceglie fin dal primo momento se aderire al regime forfettario o al regime ordinario. In questo caso il contribuente che inizia un’attività d’impresa, arte o professione deve presentare il modello di dichiarazione di inizio attività AA9/12 messo a disposizione dall’Agenzia delle Entrate. Cosa fare, invece, se tale scelta arriva in un secondo momento?

Nella maggior parte dei casi optano per il regime ordinario fin dal primo momento coloro che ritengono di cumulare nell’arco dell’anno ricavi e compensi per un valore superiore agli 85.000 euro, soglia limite. Si opta per il regime ordinario anche nel caso in cui si ritenga di avere un’elevata mole di spese e quindi si preferisca la deduzione analitica.

La scelta del regime ordinario è obbligata in assenza dei requisiti, ad esempio:

  • contratto di lavoro dipendente che genera un reddito superiore a 35.000 euro;
  • detenzione di quote di partecipazione in società;
  • spese per il personale superiori a 20.000 euro;
  • adozione di un regime speciale Iva ( ad esempio tabacchi).

Si tratta di casi in cui non si può accedere ai benefici del regime forfettario, ma cosa fare se ci si rende conto di avere sbagliato oppure vengono meno le condizioni ostative al regime forfettario? In passato era precluso il passaggio dal regime ordinario a uno di vantaggio, ma ora tale limite non c’è più ed è possibile passare dal forfettario all’ordinario e poi di nuovo all’ordinario. Ma dal punto di vista pratico come fare?

Passaggio al regime forfettario per comportamenton concludente

Il passaggio dal regime forfettario all’ordinario è automatico alla perdita dei requisiti.
Abbastanza semplice è anche il passaggio dal regime ordinario al forfettario. Naturalmente ci deve essere un’autovalutazione dei requisiti, quindi, si deve valutare in primo luogo l’ammontare di ricavi e compensi che si presume di avere nell’arco dell’anno e omettere gli adempimenti Iva se si ritiene di poter rientrare nel regime forfettario.

In questo caso si può iniziare a tenere la contabilità ed emettere le fatture secondo le modalità previste per il forfettario (vi è comunque l’obbligo di fatturazione elettronica).
Come precisato dall’Agenzia delle Entrate nella Circolare 6/E/2015, chi vuole transitare nel regime forfettario dal regime ordinario non è tenuto a specifici adempimenti, ossia non deve dare alcuna comunicazione preventiva (con il modello AA9) ovvero successiva (con la dichiarazione annuale).
Nella dichiarazione dei redditi successiva, cioè dichiarazione del 2027 relativa all’anno di imposta 2026, si esercita l’opzione e si applica il nuovo regime.

Adempimenti Iva preliminari per il passaggio al regime forfettario dall’ordinario

Nonostante si possa aderire al regime forfettario per fatti concludenti, occorre prestare attenzione agli adempimenti dell’ultimo anno di imposta in regime ordinario in materia di rettifica della detrazione IVA. La correzione deve essere effettuata per:

  • i beni ammortizzabili nel caso in cui al momento dell’ingresso nel forfettario ancora non siano stati ammortizzati completamente;
  • Rimanenze di magazzino presenti in contabilità al 31/12 dell’ultimo anno di adozione del regime ordinario;
  • servizi non utilizzati al 31/12 dell’ultimo anno di adozione del regime ordinario.

La correzione deve essere effettuata nell’ultima dichiarazione Iva in regime ordinario, quindi la dichiarazione da presentare entro il 30 aprile 2026 per l’anno di imposta 2025.

In termini pratici, quindi, l’Iva oggetto di rettifica deve essere portata in diminuzione dell’importo complessivo da detrarre nel quadro VF del Modello IVA (Rigo VF70) ai fini della determinazione del saldo annuale d’imposta.

Un’ulteriore correzione riguarda le operazioni con esigibilità differita dell’imposta di cui all’art.6 comma 5 del D.P.R. n.633/1972. In questo caso si perde il diritto alla differibilità pertanto, in presenza di fatture ancora non liquidate, il contribuente perde il diritto al differimento dell’esigibilità ed è tenuto a versare le imposte corrispondenti nell’ultima dichiarazione IVA di applicazione del regime ordinario.

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