Ecco come funziona la nuova procedura sanzionatoria di Consob e Banca d’Italia. Dalla rilevanza della violazione alle modalità di applicazione delle sanzioni.
Il D.Lgs. 128/2026 ha modificato la procedura sanzionatoria che la Consob (Commissione nazionale per le società e la borsa) e la Banca d’Italia adottano contro le violazioni delle norme sui mercati finanziari, sull’abuso di mercato, sulla trasparenza e sulla tutela degli investitori. Il nuovo articolo 195 del TUF (Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria) delinea modalità, tempi e mezzi di ricorso. Le autorità potranno adottare un regolamento proprio coerente con l’impianto normativo per la definizione delle regole specifiche, rispettando sempre i principi fissati dalla legge:
- contraddittorio;
- piena conoscenza e parità delle attività istruttorie:
- sollecita verbalizzazione;
- distinzione tra funzioni istruttorie e funzioni decisorie.
Bisognerà attendere il 7 maggio 2027 per l’entrata in vigore della nuova procedura sanzionatoria, che ora vedremo, termine ultimo anche per la definizione del regolamento da parte della Consob e della Banca d’Italia.
Niente sanzioni automatiche, si valuta la rilevanza
La novità principale relativa alla procedura sanzionatoria, ma in generale di tutta la riforma introdotta dal D.Lgs. 128/2026, è la condizione di rilevanza della violazione. Sostanzialmente, viene messo un freno alle sanzioni automatiche per ogni infrazione del TUF commessa. Ora la Consob, come pure la Banca d’Italia per le violazioni su cui ha competenza, è tenuta a effettuare prima una valutazione sulla rilevanza dell’illecito. Si mira così a evitare l’applicazione delle sanzioni per inosservanze di mero carattere formale o che comunque hanno avuto conseguenze irrilevanti, evitando procedimenti superflui.
Sono escluse a priori dalla valutazione, quindi sempre da sanzionare, quelle violazioni per le quali è prevista una sanzione minima superiore a 10.000 euro, che pertanto hanno già una certa gravità. Ci sono di fatto ben poche violazioni che rientrano in questa categoria, tra cui l’abuso di informazioni privilegiate e la manipolazione, perciò la valutazione è quasi sempre rimessa all’autorità competente. Nel dettaglio, la Consob e la Banca d’Italia hanno tempo fino al 7 maggio 2027 per definire un regolamento da seguire per l’apprezzamento delle infrazioni. I criteri di base, anche alternativi fra loro, sono tuttavia stabiliti dalla legge:
- incidenza della condotta sulla complessiva organizzazione e sui profili di rischio aziendali;
- carattere sistematico o diffuso delle violazioni;
- significatività del pericolo per la tutela degli investitori, della sana e prudente gestione dell’impresa o della stabilità finanziaria;
- incidenza sul tempestivo esercizio delle funzioni di vigilanza o mancata ottemperanza a specifiche prescrizioni provenienti dall’autorità di vigilanza competente;
- significatività del profitto conseguente alla violazione o del pregiudizio causato purché determinabile;
- incidenza della condotta sulla trasparenza o l’integrità dei mercati dei capitali e del controllo societario.
Oltre a subordinare il procedimento sanzionatorio alla rilevanza della violazione, il nuovo TUF interrompe anche l’automatismo delle sanzioni accessorie interdittive. L’applicazione è discrezionale e facoltativa, come pure per le sanzioni accessorie.
La procedura sanzionatoria e la notifica
La Consob e la Banca d’Italia devono notificare all’interessato la contestazione degli addebiti entro 180 giorni, che salgono a 360 per i soggetti con residenza o sede all’estero. Questo termine viene calcolato a partire dal momento in cui si conclude l’accertamento, poiché vi sono elementi sufficienti. A questo punto, l’autorità può adottare le sanzioni con un provvedimento motivato, indicando anche la data dell’accertamento e il termine di conclusione del procedimento sanzionatorio.
Ricevendo la notifica il soggetto sanzionato può presentare un’istanza di accesso agli atti ed entro 30 giorni anche presentare delle memorie scritte e documenti di prova che la Consob e la Banca d’Italia sono obbligate a considerare. L’interessato può inoltre richiedere di essere ascoltato personalmente, anche con l’assistenza di un avvocato. Le stesse opportunità sono garantite anche nella fase decisoria, in cui però l’audizione è riservata ai casi di particolare complessità e rilevanza. La notifica avviene per via telematica, attraverso l’indirizzo Pec risultante dai pubblici elenchi.
Il ricorso
Ai sensi del nuovo articolo 195 del TUF il ricorso contro il provvedimento sanzionatorio deve essere presentato al Tar della Lombardia, con sede a Milano, indipendentemente dalla sede o residenza del soggetto e dal luogo della violazione. Questo ricorso, peraltro, non sospende l’esecuzione della sanzione. A tal proposito, però, è bene fare attenzione perché la competenza del Tar della Lombardia non riguarda ogni sanzione comminata dalla Consob o dalla Banca d’Italia. In particolare, per quanto riguarda le sanzioni erogate da queste autorità diverse da quelle previste dal TUF il ricorso deve essere presentato presso la Corte d’Appello territorialmente competente.
Si guarda quindi al luogo in cui ha sede la società oppure l’ente a cui appartiene l’autore della violazione. Nel caso in cui questi criteri non possano essere applicati si fa invece riferimento al luogo in cui è stata commessa la violazione. Anche in questo caso non viene sospesa l’esecuzione del provvedimento, a meno che sia il tribunale stesso a decidere diversamente in presenza di gravi motivi. A questo punto le parti ricevono, almeno 60 giorni prima, una notifica del decreto che fissa la data dell’udienza pubblica per la discussione dell’opposizione. Entro 10 giorni prima di questa data l’autorità presenta documenti e memorie. È inoltre bene sapere che è obbligatorio presenziare all’udienza, a meno di un comprovato legittimo impedimento, per non vedere il ricorso dichiarato improcedibile e subire l’addebito delle relative spese.