Ecco quando è possibile farsi dare soldi dai genitori e non considerarli nell’eredità secondo quanto stabilito dal Codice civile.
I soldi che i genitori danno ai figli rappresentano, nella maggioranza dei casi, delle donazioni, con la conseguenza che sono poi calcolate ai fini della divisione ereditaria. In particolare, dalla quota spettante e poi calcolata sul patrimonio ereditario vengono sottratte le donazioni che ha ricevuto dal genitore quando era ancora in vita, considerando per l’appunto che quella porzione ereditaria sia stata già ottenuta dall’erede.
La questione delle donazioni può essere facilmente sollevata dai coeredi, per evitare di dover ridurre la propria eredità in favore di colui che ha ricevuto la donazione. Bisogna sapere, però, che questo non è sempre possibile. Esistono, infatti, delle particolari donazioni in favore dei figli che non sono calcolate nel patrimonio ereditario. Vediamo quindi come farsi dare soldi dai genitori senza considerarli nell’eredità.
Come farsi dare soldi dai genitori e non considerarli nell’eredità
Il coniuge e i figli del defunto hanno l’obbligo di collazione, cioè devono conferire nel patrimonio ereditario tutti i beni che hanno ricevuto a titolo di donazione (o il loro valore), al fine di assicurare una divisione ereditaria il più equa possibile, secondo le quote determinate dal Codice civile.
Non tutte le donazioni sono soggette a collazione, questo dipende, oltre che dal rapporto tra donante e donatario, dalla loro finalità. In particolare, ai sensi dell’articolo 742 del Codice civile le seguenti donazioni sono escluse dalla collazione:
- Le spese di mantenimento;
- le spese per l’educazione;
- a causa di malattia;
- per l’abbigliamento;
- finalizzate alle nozze;
- remuneratorie (per riconoscenza o meriti).
Le spese necessarie per il corredo nuziale e l’istruzione artistica sono invece soggette a collazione, ma in maniera limitata alla parte eccedente la cosiddetta misura ordinaria, che deve essere calcolata in base al patrimonio del defunto. Sono poi escluse dalla collazione anche le donazioni di modico valore effettuate nei confronti del coniuge, sempre da considerare in relazione al patrimonio del defunto.
Di conseguenza, rispettando questi limiti, è possibile farsi dare dei soldi dai genitori e non considerarli nell’eredità. Esistono poi dei trasferimenti a titolo gratuito di denaro che non sono soggetti a collazione, poiché non configurano delle donazioni. Si tratta dei soldi conferiti in conformità agli usi oppure per dei servizi resi dal donatario.
Passiamo quindi a qualche esempio pratico in cui i figli non sono tenuti a includere nell’eredità le donazioni ricevute dai genitori:
- Regali di Natale, compleanno e simili (conformità agli usi sociali);
- premio per aver aiutato i genitori nella ristrutturazione di casa (remunerazione);
- spese mediche;
- contributo per il matrimonio;
- spese scolastiche.
Per questo tipo di donazioni e, in genere, per le spese che sono escluse dall’obbligo di donazione, non c’è obbligo di collazione. Questo significa che i figli non devono restituire alcunché e che la loro quota ereditaria è calcolata sul patrimonio, escludendo da quest’ultimo le donazioni in oggetto.
In questi casi, un’eventuale contestazione da parte dei coeredi è facilmente risolvibile provando le finalità particolari delle donazioni oppugnate. Non dovrebbe peraltro essere difficile provare la deroga di collazione in questi casi, ma è anzi spesso più complicato provare le avvenute donazioni.
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Quando la donazione non rientra nell’eredità
Come detto, non sempre è facile provare che siano avvenute delle donazioni. Più nello specifico, può essere complesso dimostrare che i trasferimenti di denaro in oggetto siano avvenuti a titolo di donazione. Si tratta di una questione piuttosto importante, in quanto se il denaro ricevuto dai genitori non configura una donazione allora non deve essere considerato ai fini ereditari.
Si ricorda che la donazione si caratterizza per alcuni elementi essenziali:
- Spirito di liberalità;
- arricchimento del donatario.
In buona sostanza, per provare l’avvenuta donazione è necessario provare che il genitore abbia dato dei soldi al figlio con lo specifico intento di arricchirlo, senza aspettarsi alcun genere di corrispettivo. In mancanza di questi elementi è impossibile configurare il trasferimento di denaro come donazione, di conseguenza non rientra nell’eredità.
Si cita, ad esempio, l’ordinanza n. 18814/2023 della Corte di cassazione, la quale ha appunto escluso la collazione ereditaria di alcuni soldi che la figlia (ricorrente) aveva ricevuto dalla madre defunta. La Cassazione ha accolto le obiezioni della figlia, in quanto le supposte donazioni erano avvenute durante un lungo periodo di convivenza fra le due donne.
Non c’erano elementi sufficienti per mostrare che i soldi ricevuti dalla figlia fossero necessari per motivi diversi dall’amministrazione familiare e nemmeno che la madre volesse così arricchire l’erede. Di conseguenza, i soldi in questione (per altro ricevuti in modo frazionato, per cui sarebbe stato necessario mostrare l’esecuzione di tante donazioni quanti i trasferimenti) non dovevano rientrare nel patrimonio ereditario.
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