Come fare se il dipendente non vuol presentare le dimissioni?

Paolo Ballanti

15 Luglio 2024 - 10:55

Il dipendente che si dimette deve formalizzare la volontà di interrompere il contratto attraverso l’apposita piattaforma ministeriale. Se non lo fa come deve comportarsi l’azienda? La guida completa

Come fare se il dipendente non vuol presentare le dimissioni?

Le dimissioni rappresentano la dichiarazione unilaterale del dipendente trasmessa all’azienda di voler risolvere il contratto di lavoro.

Con l’obiettivo di contrastare il fenomeno delle cosiddette «dimissioni in bianco», dove il lavoratore firma un documento in cui rassegna le dimissioni, privo di data poi apposta dal datore di lavoro, la normativa ha previsto che, a pena di inefficacia, le dimissioni presentate dal 12 marzo 2016 devono essere formalizzate utilizzando appositi moduli del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, da trasmettere all’ITL e al datore di lavoro (via PEC) attraverso la piattaforma telematica «servizi.lavoro.gov.it».

Eccezion fatta per le ipotesi (tassative) in cui non opera l’obbligo di presentare dimissioni telematiche (si pensi ad esempio alle dimissioni in periodo di prova) può accadere che il lavoratore manifesti la volontà di risolvere il contratto con modalità diverse, come la semplice lettera consegnata a mani del datore di lavoro, senza contestualmente compilare e trasmettere il modulo sul portale ministeriale.

In situazioni simili, posto che le dimissioni così gestite sono inefficaci, come deve comportarsi il datore di lavoro? Analizziamo la questione in dettaglio.

Sollecitare le dimissioni online

Il lavoratore che rassegna le dimissioni con modalità diverse da quelle telematiche sul portale del Ministero del lavoro, ad esempio con una semplice comunicazione scritta, dev’essere invitato dal datore di lavoro a presentare le dimissioni stesse nel rispetto della procedura prescritta dalla legge.

A tal proposito è necessario trasmettere una comunicazione scritta al dipendente, a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, in cui:

  • Si comunica al dipendente che le dimissioni rassegnate sono inefficaci a norma di legge;
  • Si invita il dipendente a presentare le dimissioni collegandosi al portale «servizi.lavoro.gov.it» oltre a fornire l’indirizzo PEC dell’azienda;
  • Si descrive al dipendente la procedura da seguire per presentare le dimissioni telematiche;
  • Si ricorda che sino all’ultimo giorno di vigenza del contratto, come risultante dal modulo di dimissioni telematiche, il dipendente è tenuto a presentarsi al lavoro secondo l’orario definito nel contratto di assunzione o nelle intese successivamente intercorse;
  • Si precisa che eventuali assenze ingiustificate saranno valutate ai fini disciplinari a norma dell’apposito regolamento interno.

Mancanza di dimissioni online

In mancanza di dimissioni online il contratto di lavoro non si risolve e il dipendente resta a tutti gli effetti in forza, con il conseguente obbligo di rendere la prestazione lavorativa manuale e / o intellettuale dedotta nel contratto.

Il lavoratore deve pertanto presentarsi al lavoro nei giorni e nelle fasce orarie indicate nel contratto di assunzione o nelle intese successivamente intercorse.

Se il dipendente:

  • Non si presenta al lavoro;
  • Non giustifica l’assenza con la documentazione attestante uno stato di malattia (certificato medico) o altri eventi (ad esempio certificato di donazione sangue) che legittimano il dipendente a non presentarsi al lavoro;

l’azienda, per poter considerare le giornate come assenza ingiustificata (ai fini dell’eventuale successiva procedura disciplinare) è opportuno che trasmetta al dipendente un ordine di servizio, dove invita l’interessato a presentarsi al lavoro nel rispetto dell’orario contrattuale.

Una volta che il lavoratore ha totalizzato un certo numero di giornate di assenza ingiustificata (con annesso ordine di servizio) l’azienda, in base a quanto previsto nell’apposito regolamento interno, può contestare la condotta dell’interessato a livello disciplinare.

Contestazione disciplinare

Prima di procedere alla contestazione disciplinare l’azienda è opportuno che verifichi l’adozione dell’apposito regolamento interno. Quest’ultimo, oltre ad avere un contenuto minimo essenziale che riprende la normativa di legge e gli articoli del Ccnl competenti in materia, deve:

  • Riportare le condotte rilevanti a livello disciplinare e le corrispondenti sanzioni;
  • Essere portato a conoscenza dei lavoratori mediante affissione in luogo accessibile a tutti.

Effettuate le necessarie verifiche, il datore di lavoro analizza il regolamento in cerca della sanzione prevista per assenza ingiustificata del dipendente.

Dal momento che il regolamento disciplinare assume a riferimento il Ccnl applicato è utile fornire alcuni esempi di sanzioni conseguenti all’assenza ingiustificata del lavoratore:

  • Il Ccnl Commercio e terziario - Confcommercio dispone all’articolo 238 l’applicazione del licenziamento disciplinare senza preavviso in caso di assenza ingiustificata oltre tre giorni nell’anno solare;
  • Il Ccnl Metalmeccanica - industria prevede all’articolo 10 il licenziamento con preavviso in caso di assenze ingiustificate prolungate oltre quattro giorni consecutivi ovvero assenze ripetute per tre volte in un anno nel giorno seguente alle festività o alle ferie.
  • Il Ccnl Chimica - industria contempla all’articolo 40 il licenziamento senza preavviso a fronte di assenze ingiustificate prolungate oltre cinque giorni consecutivi ovvero assenze ingiustificate ripetute per cinque volte in un anno nei giorni seguenti ai festivi o seguenti alle ferie.

Accertata la sanzione contemplata dal regolamento, il datore di lavoro contesta la condotta al dipendente in forma scritta.

L’interessato, entro cinque giorni dal ricevimento della contestazione, può difendersi in forma orale o scritta.

Trascorsi cinque giorni, il datore di lavoro deve decidere se applicare la sanzione disciplinare o, al contrario, soprassedere.

Da notare che in caso di licenziamento, sia esso per giustificato motivo soggettivo o per giusta causa, di un dipendente a tempo indeterminato, a prescindere dal fatto che trattasi del risultato di un procedimento disciplinare, il datore di lavoro è tenuto a versare all’Inps, con modello F24, il cosiddetto «contributo aziendale di recesso».

Quest’ultimo è pari, per l’anno 2024, a 635,67 euro per ogni dodici mesi di anzianità aziendale. In ogni caso per dipendenti con un’anzianità pari o superiore a trentasei mesi il contributo è pari a 635,67 * 3 = 1.907,01 euro.

Per rapporti di lavoro inferiori ai dodici mesi, il contributo dev’essere riproporzionato in base al numero dei mesi di durata del rapporto di lavoro. A tal proposito si considera mese intero quello in cui la prestazione lavorativa si sia protratta per almeno quindici giorni di calendario.

Quali sanzioni rischia il dipendente?

Le sanzioni potenzialmente applicabili dall’azienda, nel rispetto di quanto previsto dal regolamento disciplinare, si concretizzano in:

  • Ammonizione scritta;
  • Multa, fino ad un massimo di quattro ore di retribuzione base;
  • Sospensione dal lavoro e dalla retribuzione per un massimo di dieci giorni;
  • Trasferimento ad altra sede o reparto;
  • Licenziamento per giustificato motivo soggettivo (con preavviso) o per giusta causa (senza preavviso).