Escludere un figlio dall’eredità? Scopri come usare le polizze vita per proteggere il patrimonio ed evitare la divisione prevista dalle quote legittime.
Escludere un figlio dall’eredità, in base alla normativa italiana, è quasi impossibile perché i figli sono eredi legittimari e hanno sempre diritto alla quota legittima del patrimonio dei genitori. Per escludere un figlio dal proprio asse ereditario è necessario che venga accertata la sua indegnità a succedere.
Si tratta dei casi in cui la prole si è macchiata di tentato omicidio, calunnia e altri reati gravi nei confronti dei genitori. In tutti gli altri casi diseredare un figlio non è possibile.
Senza bisogno di scriverlo nel testamento, però, è possibile escludere un figlio dalla divisione del proprio patrimonio grazie alle polizze vita. Vediamo cosa prevede la legge in questi casi.
Polizze vita e testamento
Il capitale assicurativo non segue le logiche e le regole della successione e proprio per questo molti scelgono questa strada per lasciare parte del proprio patrimonio senza bisogno che questo entri nella successione ereditaria. Tuttavia bisogna sempre fare molta attenzione alla libertà contrattuale che le polizze assicurative offrono e la tutela dei legittimari per evitare che, poi, ci siano dei contenziosi tra gli eredi.
Le polizze vita non rientrano nel patrimonio ereditario. La somma che l’assicurazione paga al beneficiario alla morte dell’assicurato non entra nella successione perché il diritto a ricevere il denaro nasce dallo stesso contratto assicurativo. Il capitale della polizza vita non fa parte dell’eredità e il beneficiario della polizza acquisisce il diritto a ricevere le somme dal contratto e non per successione.
Le somme della polizza vita
Il capitale investito nella polizza vita non rientra nell’eredità e proprio per questo non deve essere diviso tra gli eredi secondo le quote.
Se un padre stipula una polizza vita e nomina come beneficiario uno solo dei figli o, addirittura un amico, gli altri figli non possono pretendere la suddivisione dell’importo poiché quest’ultimo non è patrimonio del defunto da trasmettere agli eredi.
Il beneficiario della polizza vita, solitamente, viene stabilito al momento della sottoscrizione del contratto con l’assicurazione. Il proprietario, però, mantiene il diritto di cambiare idea sul beneficiario dell’indennizzo e può farlo usando il testamento olografo. Il beneficiario di una polizza vita può essere, quindi, designato:
- nel contratto di assicurazione;
- con una dichiarazione successiva alla stipula del contratto;
- tramite testamento: basta soltanto una frase scritta sul testamento olografo per cambiare il beneficiario scelto alla sottoscrizione della polizza.
Se nel testamento si scrive chiaramente a chi deve andare il capitale dell’assicurazione e quella volontà prevale su tutte le altre indicazioni scritte in precedenza. I giudici, quando si tratta di contratti, tendono a seguire quella che è la volontà del defunto e non le norme testamentarie.
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Escludere un figlio dalla polizza
Mentre un figlio non può essere escluso dall’eredità dei genitori, un padre o una madre possono decidere di non nominare uno dei figli come beneficiario della polizza vita. Si tratta di libertà contrattuale che non pone vincoli su chi sia il beneficiario della polizza. Il figlio escluso non può pretendere il pagamento della sua parte dall’assicurazione.
Attenzione però: se le polizze vita vengono usate per svuotare il patrimonio dell’eredità con il solo scopo di lasciare qualche figlio a bocca asciutta, l’ordinamento potrebbe anche procedere a meccanismi di compensazione prendendo a riferimento i capitali versati per pagare l’assicurazione nel corso degli anni.
L’erede che vuole ottenere la sua quota, in ogni caso, non può agire sul capitale liquidato dalla polizza, ma solo sui premi versati se troppo alti: in questo caso può procedere con azione di riduzione: se un genitore versa 100.000 euro in un’unica soluzione in una polizza e muore poco dopo, il figlio legittimario può chiedere che quei 100.000 euro (i premi) siano computati nella massa ereditaria (collazione) per verificare se la sua quota legittima è stata lesa.
Un’altra conseguenza dell’autonomia del contratto con le assicurazioni è che il beneficiario può incassare la polizza anche se rinuncia all’eredità del defunto. Quando ad esempio, il defunto lascia una situazione ereditaria non rosea, con molti debiti, il beneficiario della polizza può rinunciare all’eredità per non dover ereditare anche i debiti del defunto, ma può incassare tutta la somma proveniente dalla polizza vita. Le somme corrisposte ai beneficiari, tra l’altro, sono esenti dall’imposta di successione, le somme, inoltre, non possono essere sottoposte ad azione esecutiva o cautelare
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