Come disdire il canone RAI? La procedura completa

Veronica Caliandro

8 Luglio 2025 - 13:32

Cos’è il canone RAI, quanto costa e, soprattutto, in quali si è esenti e si può dare disdetta? Entriamo nei dettagli e vediamo come fare.

Come disdire il canone RAI? La procedura completa

A partire dal cibo fino ad arrivare alle piccole esigenze quotidiane, sono tante le voci che pesano sulle tasche delle famiglie italiane. Tra queste si annovera il canone RAI, che deve essere pagato da tutti coloro che guardano la televisione.

Ma per quale motivo bisogna sostenere tale spesa e, soprattutto, vi è chi ha diritto alla relativa esenzione? Entriamo quindi nei dettagli per vedere di cosa si tratta, chi può evitare il relativo pagamento e come fare.

Cos’è il canone RAI e quanto costa

Il canone RAI non è un abbonamento volontario, bensì un obbligo previsto per legge, volto a finanziare il servizio pubblico radiotelevisivo. Il relativo pagamento deve essere effettuato ogni anno da chiunque possieda un apparecchio televisivo. A partire dal 2016 il pagamento avviene in modo automatico tramite la bolletta della luce. A tal proposito, come spiegato sul sito dell’Agenzia delle Entrate:

«Il canone tv viene addebitato direttamente in bolletta dai gestori di fornitura elettrica. Dal 2016, infatti, è stata introdotta la presunzione di detenzione di un apparecchio televisivo in presenza di un’utenza per la fornitura di energia elettrica residenziale. Il canone, quindi, non potrà più essere pagato tramite bollettino postale. L’importo del canone è pari a 90 euro l’anno. Attenzione: per l’anno 2024, l’importo del canone annuo era stato ridotto a 70 euro.»

Chi può essere esentato dal canone RAI

Non tutti sono tenuti a pagare il canone RAI. La legge prevede infatti alcune situazioni specifiche in cui è possibile ottenere l’esenzione. La prima e più ovvia possibilità riguarda chi non ha un televisore in casa. Chi non possiede un apparecchio in grado di ricevere il segnale radiotelevisivo, infatti, può presentare una dichiarazione sostitutiva per non pagare il canone. A tal proposito è bene sottolineare che non basta non guardare la TV, bensì conta il solo possesso dell’apparecchio, a prescindere dall’effettivo utilizzo o meno. Un’altra categoria che ha diritto all’esenzione è quella degli over 75 con reddito annuo familiare inferiore a 8 mila euro.

Vi sono, inoltre, alcune categorie particolari che hanno diritto all’esenzione per motivi istituzionali o internazionali. Tra questi si annoverano i diplomatici e il personale delle ambasciate, secondo quanto previsto dalle convenzioni internazionali. Stesso discorso per i militari stranieri appartenenti alle forze armate della NATO presenti in Italia, le sedi consolari e le ambasciate.

Ma non solo, capita spesso che una persona abbia intestate due o più utenze elettriche, magari per la casa al mare o un’abitazione dei genitori. In questi casi, è importante sottolineare, il canone RAI viene applicato una sola volta per nucleo familiare. Se il canone è già addebitato su una bolletta, è possibile chiedere di non pagarlo sulla seconda. Il tutto a patto di presentare una comunicazione ad hoc all’Agenzia delle Entrate.

Come disdire il canone RAI

Coloro che rientrano nelle categorie prima citate possono richiedere l’esenzione del canone RAI. A tal fine è fondamentale seguire una procedura precisa, utilizzare i moduli appositi e rispettare le scadenze. Di seguito vedremo, passo dopo passo, come fare a seconda della propria situazione.

Soggetti che non hanno un televisore in casa

Coloro che non possiedono un televisore devono presentare una dichiarazione sostitutiva per evitare l’addebito automatico del canone sulla bolletta della fornitura dell’energia elettrica. Per beneficiare di tale opportunità è possibile scaricare dal sito dell’Agenzia delle Entrate il modulo di dichiarazione sostitutiva.

A questo punto bisogna compilare il Quadro A, attraverso cui dichiarare il mancato possesso dell’apparecchio TV. Si deve allegare copia di un documento di riconoscimento in corso di validità e inviare tutto entro il 31 gennaio per ottenere l’esonero per l’intero anno. Nel caso in cui la domanda venga inviata entro il 30 giugno, si ha diritto all’esonero solamente per il secondo semestre.

Per quanto concerne le modalità, è possibile avanzare la richiesta online tramite il portale dell’Agenzia delle Entrate, a cui è possibile accedere con SPID, CIE o CNS. In alternativa è possibile inviare una PEC all’indirizzo cp22.canonetv@postacertificata.rai.it oppure una raccomandata con ricevuta di ritorno al seguente indirizzo: Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale I di Torino – Ufficio Canone TV – Casella Postale 22 – 10121 Torino.

Più utenze elettriche

Se un soggetto ha più di una utenza elettrica intestata a sé stesso o a membri del proprio nucleo familiare e il canone è già addebitato su una bolletta, allora è possibile chiedere che non venga addebitato sulle altre bollette.

A tal fine è sufficiente compilare il Quadro B del modulo indicato nel paragrafo precedente, facendo riferimento inoltre alle stesse modalità e tempistiche. Ma non solo, è importante avere l’accortezza di scrivere il codice fiscale dell’intestatario dell’utenza su cui si paga già il canone.

Decesso dell’intestatario

Se la persona intestataria dell’utenza elettrica è venuta a mancare, allora uno degli eredi può presentare la dichiarazione sostitutiva per evitare l’addebito del canone sull’utenza elettrica intestata al deceduto. Anche in questo caso l’erede deve compilare il Quadro B del modello e indicare il codice fiscale dell’intestatario dell’utenza su cui il canone è addebitato, Nel campo “data inizio” se deve indicare la data del decesso.

Se la data è antecedente al 1° gennaio dell’anno di presentazione della dichiarazione sostitutiva, allora può essere indicato convenzionalmente il 1° gennaio dell’anno di presentazione, Anche in questo caso la dichiarazione sostitutiva può essere presentata tramite applicazione web disponibile sul sito di Agenzia delle entrate; intermediari abilitati; posta elettronica certificata e in forma cartacea tramite raccomandata con ricevuta di ritorno.

Over 75 con reddito basso

Come già detto hanno diritto all’esenzione totale dal canone anche le persone aventi un’età pari o superiore a 75 anni e reddito familiare inferiore a 8 mila euro, senza conviventi titolari di un reddito proprio, fatta eccezione per collaboratori domestici, colf e badanti. Quest’ultimi, sempre come spiegato sul sito dell’Agenzia delle Entrate:

«possono presentare una dichiarazione sostitutiva (sezione I dell’apposito modello) con cui attestano il possesso dei requisiti per essere esonerati dal pagamento del canone TV. L’agevolazione compete se nell’abitazione di residenza si possiedono uno o più apparecchi televisivi, mentre non compete nel caso in cui l’apparecchio televisivo sia ubicato in luogo diverso da quello di residenza».

L’agevolazione viene riconosciuta per l’intero anno se il compimento del 75° anno avviene entro il 31 gennaio dell’anno stesso. Se, invece, il soggetto interessato compie 75 anni nel periodo compreso dal 1° febbraio al 31 luglio dell’anno, l’agevolazione viene riconosciuta soltanto per il secondo semestre.

Esonero per effetto di convenzioni internazionali

Per effetto delle convenzioni internazionali non devono pagare il canone RAI gli agenti diplomatici, i funzionari o gli impiegati consolari, così come i funzionari di organizzazioni internazionali, esenti in base allo specifico accordo di sede applicabile, e i militari di cittadinanza non italiana o il personale civile non residente in Italia di cittadinanza non italiana appartenenti alle forze NATO di stanza in Italia.

Il riconoscimento di tale agevolazione non è automatico, bensì i soggetti in questione devono presentare una dichiarazione sostitutiva di sussistenza dei presupposti di esenzione dal pagamento del canone di abbonamento alla televisione per uso privato per effetto di convenzioni internazionali. Tale modello, assieme ad un documento di riconoscimento, deve essere presentato:

«tramite plico raccomandato senza busta, al seguente indirizzo: Agenzia delle entrate – Direzione Provinciale I di Torino – Ufficio Canone TV – Casella postale 22 - 10121 Torino. La dichiarazione sostitutiva può essere presentata in ogni giorno dell’anno e, ai fini della determinazione del canone dovuto, produce effetti in base alla data di decorrenza della condizione di esenzione e fino alla data di scadenza della stessa».

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