Diritto d’autore: come dimostrare la paternità di un’opera?

Caterina Gastaldi

3 Novembre 2022 - 19:37

condividi

ll diritto d’autore nasce automaticamente assieme all’opera. In che modo si dimostra la paternità del proprio lavoro?

Diritto d’autore: come dimostrare la paternità di un’opera?

Nel momento in un cui un’opera nasce, e quindi viene creata da uno o più autori, questa è tecnicamente protetta dal diritto d’autore. Questo prevede una serie di diritti sia morali che patrimoniali, e quindi relativi allo sfruttamento economico del lavoro.

Tuttavia, se è vero che tutti i diritti relativi al diritto d’autore nascono in contemporanea con l’opera e che quindi questa e il suo creatore sono tecnicamente protetti fin da subito, senza che vi sia la necessità di dimostrare il proprio legame con il lavoro, è anche vero che si possono verificare situazioni in cui la paternità dell’autore rischia di venire messa in dubbio, così come l’originalità del lavoro stesso.

Esistono però diverse soluzioni per questo problema, che possono essere per esempio la registrazione del proprio progetto presso la Siae, oppure presso un notaio.

Quali opere sono protette dal diritto d’autore

Il diritto d’autore si divide in diritti morali e diritti patrimoniali, i quali includono una lunga serie di sotto-diritti, tutti atti a proteggere l’autore e l’opera che è stata creata.

A poter beneficiare di queste tutele sono:

  • tutte le opere letterarie, sia in forma scritta, sia orali;
  • le opere teatrali;
  • quelle architettoniche;
  • le opere fotografiche;
  • i software (che vengono considerati alla stregua delle opere letterarie);
  • le opere musicali, sia con parole, sia senza;
  • quelle figurative, come dipinti, disegni, o scenografie;
  • tutte le opere cinematografiche, mute o con sonoro;
  • i lavori di disegno industriale, quando presentano carattere creativo e artistico.

Il diritto d’autore è automatico alla creazione del lavoro, e non è quindi previsto che il lavoro venga pubblicato o trasposto su qualche supporto se ha la possibilità di esistere solo in forma orale, come un racconto o una canzone.

Tuttavia, soprattutto prima di inviare un progetto, come può avvenire per un romanzo, quando si è in cerca di una pubblicazione, è buona norma identificare temporalmente la nascita dell’opera stessa, entrando in questo modo in possesso di un documento che possa indicare la sua data di creazione, così da avere una protezione in più se mai dovesse essere necessario dimostrarne la paternità. Per svolgere questa operazione si possono utilizzare una serie di strumenti diversi.

La marcatura temporale

Online esistono diverse piattaforme, come Patamu o Soundreef, che permettono di poter registrare temporalmente il proprio lavoro, ottenendo così una marcatura temporale unica che va a certificare l’esistenza e la paternità dell’opera per un periodo di circa 20 anni, a seconda del servizio a cui ci si appoggia, da poter esibire in caso di controversie.

Prima di procedere con questa operazione è necessario assicurarsi che l’ente a cui ci si rivolge sia accreditato per questo tipo di servizio e che supporti l’opera in questione (per esempio, Soundreef è specifico per la musica). Bisognerà poi inserire i dati richiesti, una copia digitale del lavoro, ed eventualmente pagare quanto dovuto, a seconda sempre del servizio.

Deposito presso Siae o notaio

Lo strumento più conosciuto in Italia per proteggere i propri diritti in questo caso è la Siae. Questo ente permette agli autori di qualsiasi genere di depositare i lavori creati, dietro pagamento di una cifra che va da 72 a 288 euro e che permette di accedere a tutti i servizi offerti dalla Siae.

Il deposito in questo caso ha una durata di 5 anni, e può essere rinnovato ogni volta che lo si desidera.

Un’alternativa alla Siae che esiste da tempo può essere quella di rivolgersi a un notaio. Questa operazione, comunque, è tendenzialmente più onerosa e può essere una buona soluzione per coloro che desiderano trasmettere l’opera attraverso testamento.

Pec e raccomandata

Un metodo sfruttato comunemente in passato era quello di utilizzare la raccomandata con ricevuta di ritorno come prova temporale della creazione finita dell’opera. Il lavoro veniva inserito in una busta sigillata e inviata a se stessi e in questo caso il timbro postale viene considerato al pari di un marcatore temporale.

Questa soluzione però fa sì che ci sia il rischio che qualcuno possa aprire la busta ed entrare in possesso del lavoro. Proprio per questo si può ricorrere alla stessa operazione, attraverso l’auto invio di una Pec con allegato il proprio inedito, in cui sarà necessario apporre anche la firma digitale dell’autore.

In entrambi i casi l’operazione ha lo stesso valore e attesta l’esistenza del lavoro, con data e ora.

Pubblicazione o esecuzione

Un’altra modalità, che può risultare meno immediata, è quella della pubblicazione o dell’esecuzione del proprio lavoro. Nel momento in cui un’opera raggiunge il pubblico verrà chiaramente attestata la sua esistenza, anche temporalmente.

Questa opzione presenta alcune complicazioni. Per quel che riguarda l’esecuzione, questa deve venire registrata con data e tempo certi, deve avvenire in pubblico. Anche per la pubblicazione è necessario che questa avvenga attraverso supporti con data certa, quindi riviste o supporti cartacei, case editrici, o giornali online, per esempio.

Essere autore, salvo prova contraria

Queste operazioni sono una prova in più, che vanno ad attestare temporalmente il momento della creazione finita dell’opera. In questo modo, se qualcuno dovesse entrarne in possesso e spacciarla come propria, si potrà dimostrare di averla ideata per primi.

L’articolo 2 della legge sul diritto d’autore infatti recita “Il titolare del diritto d’autore è colui che ha creato l’opera. È reputato autore dell’opera, salvo prova contraria, chi è in essa indicato come tale nelle forme d’uso, ovvero, è annunciato come tale nella recitazione, esecuzione, rappresentazione o radio-diffusione dell’opera stessa. Come espressamente indicato dall’art. 8 LA. Pertanto colui che si dichiara autore di un’opera è considerato tale fino a prova contraria.”

Nel caso di un’opera creata da più persone, tutti vengono trattati come co-autori. Viene quindi considerato autore chi si dichiara come tale. Per ciò, in particolare nel momento in cui si decide di inviare il proprio lavoro a terzi in cerca di una pubblicazione, creare una prova della sua nascita può rivelarsi un buono modo per proteggersi da eventuali problemi futuri, entrando così in possesso di qualcosa che ha validità di “prova contraria” nel caso in cui terzi volessero utilizzare i propri lavori senza averne diritto.

Iscriviti a Money.it