Codice deontologico avvocati: novità e cambiamenti in Gazzetta Ufficiale

Simone Micocci

17 Aprile 2018 - 11:56

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Il Consiglio Nazionale Forense ha modificato alcuni articoli del Codice deontologico; per gli avvocati diventa obbligatorio informare l’assistito della possibilità di ricorrere alla negoziazione assistita o al procedimento di mediazione.

Codice deontologico avvocati: novità e cambiamenti in Gazzetta Ufficiale

Il Consiglio Nazionale Forense ha apportato alcuni cambiamenti al Codice deontologico forense.

Le novità per gli avvocati sono state svelate dalla Gazzetta Ufficiale dove è stato appena pubblicato il comunicato del CNF con il quale si annuncia la modifica dei seguenti articoli del Codice deontologico:

  • articolo 20 sulla responsabilità disciplinare;
  • articolo 27 - comma III - sul dovere di informazione.

Novità che toccano da vicino l’attività professionale degli avvocati delle quali è bene essere a conoscenza per evitare di subire una delle sanzioni disciplinari comminate in caso di violazione del Codice deontologico forense.

Vediamo quindi quali sono le novità e i cambiamenti introdotti e come dovrà comportarsi un avvocato per evitare una sanzione.

Il nuovo articolo 20

Prima dei cambiamenti approvati dal Consiglio Nazionale Forense l’articolo 20 del Codice deontologico recitava:

La violazione dei doveri di cui ai precedenti articoli costituisce illecito disciplinare perseguibile nelle ipotesi previste nei titoli II, III, IV, V, VI di questo codice.

La precedente formulazione però sarà interamente soppressa e sostituita dalla seguente disposizione:

La violazione dei doveri e delle regole di condotta di cui ai precedenti articoli e, comunque, tutte le infrazioni ai doveri e alle regole di condotta imposti dalla legge o dalla deontologia costituiscono illeciti disciplinari ex art. 51 comma 1 legge n. 247/2012.

Nel II comma si aggiunge che:

Tali violazioni, ove riconducibili alle ipotesi tipizzate ai titoli II, III, IV, V e VI del presente codice, comportano l’applicazione delle sanzioni ivi espressamente previste; ove non riconducibili a tali ipotesi comportano l’applicazione delle sanzioni disciplinari di cui agli articoli 52 lettera c) e 53 della legge 31 dicembre 2012, n. 247, da individuarsi e da determinarsi, quanto alla loro entita’, sulla base dei criteri di cui agli articoli 21 e 22 di questo codice.

Quindi qualora la violazione di una norma del codice rientri nelle fattispecie descritte dai titoli II, III, IV, V e VI verrà applicata la sanzione espressamente prevista dall’articolo di riferimento. Ricordiamo che nei suddetti titoli si fa riferimento a:

  • titolo II: rapporti con il cliente e la parte assistita;
  • titolo III: rapporti con i colleghi;
  • titolo IV: doveri dell’avvocato;
  • titolo V: rapporti con i terzi e controparti;
  • titolo VI: rapporti dell’avvocato con le Istituzioni forensi.

Qualora le violazioni non facciano riferimento agli articoli presenti nei suddetti titoli saranno applicate invece le sanzioni previste dalla lettera c dell’articolo 52 e dall’articolo 53 della legge 247/2012 a seconda della gravità del fatto contestato, ovvero:

  • avvertimento: quando il fatto contestato non è grave e vi è motivo di ritenere che l’incolpato non commetta altre infrazioni;
  • censura: quando la gravità dell’infrazione, il grado di responsabilità, i precedenti dell’incolpato e il suo comportamento successivo al fatto inducono a ritenere che egli non incorrerà in un’altra infrazione.
  • sospensione: si applica per infrazioni consistenti in comportamenti e in responsabilità gravi o quando non sussistono le condizioni per irrogare la sola sanzione della censura
  • radiazione (esclusione definitiva dall’albo, elenco o registro): inflitta per violazioni molto gravi che rendono incompatibile la permanenza dell’incolpato nell’albo.

Il nuovo articolo 27

A subire una variazione però è stato anche l’articolo 27 del Codice deontologico (titolo II) sul dovere di informazione.

Per questo articolo sono rimasti invariati i commi I e II, i quali stabiliscono che l’avvocato deve informare:

  • chiaramente la parte assistita, all’atto dell’assunzione dell’incarico, delle caratteristiche e dell’importanza di quest’ultimo e delle attività da espletare, precisando le iniziative e le ipotesi di soluzione.
  • il cliente e la parte assistita sulla prevedibile durata del processo e sugli oneri ipotizzabili; deve inoltre, se richiesto, comunicare in forma scritta, a colui che conferisce l’incarico professionale, il prevedibile costo della prestazione.

Invece il III comma dell’articolo 27 viene sostituito con la seguente formulazione:

L’avvocato, all’atto del conferimento dell’incarico, deve informare chiaramente la parte assistita della possibilità’ di avvalersi del procedimento di negoziazione assistita e, per iscritto, della possibilità’ di avvalersi del procedimento di mediazione; deve altresì informarla dei percorsi alternativi al contenzioso giudiziario, pure previsti dalla legge.

Invariati anche i commi che vanno dal IV al IX, ovvero:

  • L’avvocato, ove ne ricorrano le condizioni, all’atto del conferimento dell’incarico, deve informare la parte assistita della possibilità di avvalersi del patrocinio a spese dello Stato;
  • L’avvocato deve rendere noti al cliente ed alla parte assistita gli estremi della propria polizza assicurativa;
  • L’avvocato, ogni qualvolta ne venga richiesto, deve informare il cliente e la parte assistita sullo svolgimento del mandato a lui affidato e deve fornire loro copia di tutti gli atti e documenti, anche provenienti da terzi, concernenti l’oggetto del mandato e l’esecuzione dello stesso sia in sede stragiudiziale che giudiziale, fermo restando il disposto di cui all’articolo 48, terzo comma, del presente codice;
  • Fermo quanto previsto dall’articolo 26, l’avvocato deve comunicare alla parte assistita la necessità del compimento di atti necessari ad evitare prescrizioni, decadenze o altri effetti pregiudizievoli relativamente agli incarichi in corso;
  • L’avvocato deve riferire alla parte assistita, se nell’interesse di questa, il contenuto di quanto appreso legittimamente nell’esercizio del mandato;
  • La violazione dei doveri di cui ai commi da 1 a 5 comporta l’applicazione della sanzione disciplinare dell’avvertimento. La violazione dei doveri di cui ai commi 6, 7 e 8 comporta l’applicazione della sanzione disciplinare della censura.

Quindi in base a quanto stabilito dalle novità approvate dal Consiglio Nazionale Forense e pubblicate in Gazzetta Ufficiale l’avvocato ha l’obbligo di comunicare al cliente la possibilità di avvalersi della negoziazione assistita, dei percorsi alternativi al contenzioso giudiziario e - per iscritto - del procedimento di mediazione.

Per chi non lo fa è prevista la sanzione disciplinare dell’avvertimento che consiste nell’informare l’incolpato che la sua condotta non è stata conforme alle norme deontologiche e di legge, con invito ad astenersi dal compiere altre infrazioni.

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