Chi non può essere scelto come testimone di nozze?

Ilena D’Errico

15 Maggio 2023 - 00:09

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Matrimoni e unioni civili, ecco chi non può essere scelto come testimone di nozze secondo la legge italiana.

Chi non può essere scelto come testimone di nozze?

La scelta dei testimoni di nozze è sicuramente importante per gli sposi, indubbiamente mossi da motivazioni affettive e sentimentali. Per non avere sorprese, tuttavia, è bene non lasciarsi sopraffare dall’emozione del momento e tener conto nella decisione anche della legge. Scopriamo chi non può essere scelto come testimone di nozze e quali sono i requisiti per il rito civile e per quello canonico o concordatario. Si ricorda poi che relativamente alla regolamentazione civile, la normativa sui testimoni è equiparata anche per le unioni civili.

Chi non può essere scelto come testimone di nozze, i requisiti

I testimoni di nozze sono figure rilevanti dal punto di vista civile e non solo per il diritto canonico. La figura del testimone di nozze non è quindi puramente religiosa, come accade per esempio per padrini e madrine. Di conseguenza, per il matrimonio civile o concordato e la trascrizione di quello canonico bisogna osservare i requisiti stabiliti dal Codice civile. In particolare, la legge italiana chiede che i testimoni siano maggiorenni e capaci di intendere e di volere. Così, le persone che non possono fare i testimoni sono:

  • Minorenni;
  • interdetti;
  • inabilitati;
  • incapaci anche solo momentaneamente (ecco perché il testimone di nozze non può presenziare alla funzione da ubriaco, per esempio).

Questi requisiti (insieme alla cittadinanza), come anticipato, attengono all’ordinamento civile e non sono nemmeno menzionati dal diritto canonico, il quale si limita a richiedere la loro presenza ai fini della validità. Di conseguenza, per il rito concordatario sarà necessario attenersi alle medesime condizioni, mentre per quello esclusivamente canonico si può - almeno potenzialmente – scegliere chiunque, dato che la valenza è puramente simbolica per gli sposi e la Chiesa richiede in modo specifico soltanto la presenza dei testimoni.

Questo significa che nella scelta non bisogna tenere conto della religione praticata dai testimoni, anche se poi ogni parrocchia può determinare delle restrizioni più specifiche. In ogni caso per la validità legale sono sufficienti:

  • La maggiore età;
  • i diritti civili;
  • la cittadinanza italiana (se si sceglie una coppia sposata è sufficiente che uno dei due sia cittadino italiano).

Di conseguenza, anche i parenti possono ricoprire il ruolo di testimoni di nozze, essendo peraltro menzionati in modo specifico dal Codice civile.

A cosa servono i testimoni di nozze?

Il solo fatto che la legge ponga dei requisiti, anche se piuttosto basilari, per la scelta dei testimoni evidenzia che questo ruolo è collegato a una specifica funzione all’interno del matrimonio, al di là dei legami affettivi. L’unico dovere giuridico in capo ai testimoni è quello di attestare l’avvenimento del matrimonio e la volontà degli sposi, almeno per quanto in conoscenza.

Da questo dovere molto semplice deriva l’impossibilità di annullare un matrimonio per mancanza di testimoni, anche se ciò comporta una sanzione pecuniaria a carico dell’ufficiale di stato civile che ha celebrato la funzione.

Quanti testimoni di nozze si possono avere?

La legge stabilisce che i testimoni devono essere due. In particolare, i testimoni di nozze non possono essere mai di meno due, mentre in alcuni casi particolari è non solo concessa ma anche richiesta la presenza di ben 4 testimoni. L’articolo 110 del Codice civile, infatti, richiede la presenza di 4 testimoni per i matrimoni celebrati al di fuori della casa comunale, a causa di impedimento o infermità di uno dei coniugi.

Di pari passo, per la trascrizione del matrimonio concordatario è sufficiente la partecipazione di 2 testimoni, considerando che eventuali testimoni aggiuntivi non avranno alcun riconoscimento legale. Ecco perché sono solo due i testimoni “che firmano”. Per i matrimoni religiosi bisogna rifarsi alle singole dottrine, per esempio il Canone 1108 richiede per la validità del matrimonio canonico la presenza di due testimoni, ammettendone un massimo di quattro (una coppia per ogni coniuge).

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# Legge

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