Cessione del credito e remissione in bonis, è valida per l’asseverazione Enea?

Nadia Pascale

01/08/2023

01/08/2023 - 13:00

condividi

Se la piattaforma Enea è sovraccarica posso inviare in ritardo l’asseverazione del tecnico per la certificazione dell’efficientamento energetico e ottenere la cessione del credito?

Cessione del credito e remissione in bonis, è valida per l’asseverazione Enea?

Cosa succede se i termini per l’invio dell’asseverazione all’Enea per poter usufruire delle agevolazioni fiscali legate al Superbonus non sono rispettati perché il portale è sovraccarico?
Posso accedere comunque allo sconto in fattura e alla cessione del credito?

Un problema concreto di fronte al quale nello scorso mese di marzo si sono trovati tanti tecnici.
La questione è diventata un interpello all’Agenzia delle Entrate, che ha fornito delucidazioni il 31 luglio 2023 con la risposta a Interpello n°406.

L’istante chiede se è possibile avvalersi della remissione in bonis anche per sanare questo ritardo sebbene lo stesso sia dovuto di fatto a un errore tecnico indipendente dall’istante stesso e dal tecnico.

Il caso, mancato invio di asseverazione Enea per sovraccarico della piattaforma

Il Superbonus ha generano un quadro normativo abbastanza complesso in cui l’errore è frequente e comune.
Nel caso in oggetto, l’istante afferma di aver eseguito i lavori nel corso del 2022 su un immobile da inquadrare come edificio composto da due a quattro unità immobiliari distintamente accatastate.
In esito al raggiungimento del primo SAL ( Stato Avanzamento Lavori), ditte e professionisti hanno emesso fatture che riportano l’opzione per lo sconto in fattura.

In base alle disposizioni relative allo sconto in fattura e cessione del credito, per i lavori di efficientamento energetico la normativa richiede che per le spese sostenute nel 2022 entro il 31 marzo 2023 doveva essere presentata “Comunicazione dell’opzione relativa agli interventi di recupero del patrimonio edilizio, efficienza energetica, rischio sismico, impianti fotovoltaici e colonnine di ricarica".

Prodromico rispetto a tale adempimento è l’invio della comunicazione precedente all’ENEA (Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l’energia e lo sviluppo economico sostenibile ) da parte dei tecnici abilitati, dell’asseverazione di cui al DM 6.8.2020 c.d. decreto ’’Asseverazioni’’.

Nel caso in oggetto l’istante sottolinea che il tecnico non è riuscito a inviare la comunicazione a ENEA nei termini stabiliti a causa di un sovraccarico della piattaforma Enea e intende quindi inviarla a partire dal 1° aprile 2023.

L’istante chiede quindi di poter usufruire della remissione in bonis di cui all’articolo 2, comma 1, del decreto legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44 anche inviando la comunicazione a Enea in ritardo rispetto ai tempi inizialmente previsti.

L’istante sottolinea che il tecnico riferisce di non essere riuscito a generare l’asseverazione

in quanto risultava impossibile caricare le informazioni e la documentazione essendo il portale ENEA sovraccarico

Ricordiamo che caricare la documentazione, utilizzando il modello precompilato messo a disposizione da Enea, debitamente firmato e timbrato, completo di data, è l’unico modo per comunicare con Enea, non sono ammesse altre forme (decreto 6 agosto 2020).

Cos’è la remissione in bonis?

Prima di affrontare l’interpello, occorre una breve digressione sulla remissione in bonis, introdotta dall’articolo 2, comma 1, del Dl 16/2012, questa consente di rimediare a dimenticanze di tipo formale nel caso in cui siano comunque presenti requisiti sostanziali che consentono di accedere a un’agevolazione fiscale. Nel caso del Superbonus è stata introdotta con il decreto Cessioni e prevede il pagamento di una sanzione di 250 euro per sanare il “difetto”.

Agenzia delle Entrate, remissione in bonis solo entro 90 giorni dal termine dei lavori

L’Agenzia delle Entrate nella risposta a Interpello 406/2023 esamina le ragioni che precludono all’istante di poter accedere alla remissione in bonis.

In particolare ricorda che tale istituto prevede la possibilità di sanare l’errore formale nel caso in cui la violazione non sia stata constatata o non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento delle quali l’autore dell’inadempimento abbia avuto formale conoscenza.

Devono quindi essere presenti i requisiti sostanziali per accedere al beneficio fiscale per il quale si richiede la remissione dei termini e deve essere pagata la sanzione prevista.

Sottolinea però l’Agenzia che con la remissione in bonis è possibile sanare il difetto di comunicazione all’Enea ma la stessa deve essere predisposta e presentata entro novanta giorni dal termine di ciascuno Stato di Avanzamento dei Lavori, ovvero entro novanta giorni dal termine dei lavori, nel caso di asseverazioni che facciano riferimento a lavori conclusi (articolo 3 decreto ministeriale 6 agosto 2020).
Ne consegue che nel caso in oggetto, non essendovi stata alcuna comunicazione all’Enea entro il termine ora visto, non è possibile optare per la remissione in bonis.

Interpello 406/2023
Remissione in bonis per asseverazione Enea

Iscriviti a Money.it