I chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate sul calcolo del fringe benefit per le auto concesse in uso promiscuo ai lavoratori a partire da luglio 2025.
Per le auto aziendali a uso promiscuo come si calcola il valore del fringe benefit? Il calcolo deve seguire il valore del bene aziendale al netto del suo utilizzo a fini lavorativi. Il problema si pone per i veicoli ordinati dall’azienda entro il 31 dicembre 2024 e concessi ai dipendenti in uso promiscuo a luglio 2025. A fornire chiarimenti al riguardo è la circolare 10/E del 3 luglio 2025 dell’Agenzia delle Entrate la quale chiarisce come si determina il fringe benefit goduto dai dipendenti.
La novità sulle tassazioni auto aziendali
La Legge di Bilancio 2025 ha previsto che per i veicoli concessi in uso promiscuo ai dipendenti a decorrere dal 1° gennaio 2025 si desume il 50% dell’importo corrispondente alla percorrenza forfettaria di 15.000 km (calcolando il valore sul costo chilometrico previsto dalle tabelle ACI per marca e modello del veicolo).
La percentuale deve essere ridotta del 10% se il veicolo è completamente elettrico e del 20% per i veicoli elettrici plug-in. La nuova disciplina si applica ai veicoli che risultano immatricolati al 1° gennaio 2025 e concessi in uso promiscuo ai dipendenti.
Per i veicoli ordinati nel 2024 e non ancora consegnati a inizio 2025, invece, si applica una disciplina transitoria che determina in denaro il reale valore del fringe benefit concesso al dipendente per la quota del mezzo concesso in godimento a uso privato a patto che siano stati consegnati ai dipendenti entro il 30 giugno 2025.
Riassumendo, la nuova disciplina prevista dalla Legge di Bilancio 2025 si applica ai veicoli che:
- siano stati immatricolati a decorrere dal 1° gennaio 2025;
- siano stati concessi in uso promiscuo ai lavoratori dipendenti con contratti stipulati a decorrere dal 1° gennaio 2025;
- siano stati assegnati (i.e. consegnati) ai lavoratori dipendenti a decorrere dal 1° gennaio 2025.
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I chiarimenti sul nuovo calcolo
Su questo punto era intervenuta già la circolare 46/E del 2020 con la quale l’Agenzia affermava che in caso di veicolo a uso promiscuo concesso al dipendente il benefit si calcolava fiscalmente solo sul valore riferibile all’uso privato e non a quello aziendale del veicolo. Dal valore del leasing pagato dal datore di lavoro, quindi, deve essere sottratta la quota di chilometri percorsa per l’interesse dell’azienda.
Con la circolare dello scorso 3 luglio, invece, le Entrate precisano che il criterio di valore normale, sempre al netto dei chilometri percorsi per interesse aziendale, deve essere applicato il criterio del valore normale per il calcolo del fringe benefit anche per i veicoli ordinari entro il 31 dicembre 2024, immatricolati nel 2025 e concessi al dipendente da luglio 2025.
In questo caso, infatti, non può applicarsi quanto previsto dalla Legge di Bilancio 2025, poiché l’immatricolazione e la consegna al dipendente non avvengono entrambe entro la fine del 2024. Allo stesso tempo non può essere applicata neanche la disciplina transitoria, prevista solo in caso di consegna entro il 30 giugno 2025 al dipendente per veicoli ordinati entro la fine del 2024.
Per consentire l’attuazione progressiva della norma è stata introdotta una disciplina transitoria per i
“veicoli concessi in uso promiscuo dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2024», sia a quelli «ordinati dai datori di lavoro entro il 31 dicembre 2024 e concessi in uso promiscuo dal 1° gennaio 2025 al 30 giugno 2025”
Il regime di tassazione previgente si applica, quindi, solo laddove siano rispettati tutti i requisiti di ordinazione, immatricolazione e consegna al dipendente.
Nella circolare dell’Agenzia delle Entrate, si specifica che le auto ordinate nel 2024 e concesse entro il 30 giugno 2025 godono di percentuali di agevolazione più elevate e al di fuori di questa casistica si applica il valore reale del bene percepito dal dipendente.
Per i veicoli consegnati al dipendente a partire dal 1° luglio 2025
“il benefit dovrà essere fiscalmente valorizzato per la sola parte riferibile all’uso privato dell’autoveicolo, motociclo o ciclomotore, scorporando quindi dal suo valore normale, l’utilizzo nell’interesse del datore di lavoro”.
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