Buche stradali e marciapiedi rovinati, quando spetta il risarcimento danni

Ilena D’Errico

6 Gennaio 2024 - 21:57

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Incidenti e cadute a causa di buche stradali e marciapiedi rovinati, ecco di chi è la responsabilità, quando spetta il risarcimento e come richiederlo.

Buche stradali e marciapiedi rovinati, quando spetta il risarcimento danni

Le buche stradali sono una fastidiosa realtà in tante città italiane e in alcuni casi si presentano anche in quantità e grandezza importanti. Oltre a inevitabili disagi, le buche favoriscono gli incidenti, aumentando i rischi per i veicoli e i loro passeggeri.

Non che i marciapiedi si salvino, ma anzi sono spesso danneggiati, tanto che è facile inciamparvi o cadervi. Le conseguenze cambiano a seconda dell’incidente ma anche dello stato di salute della persona e sono quindi molto variabili.

Spesso ci si chiede se in casi come questi sia dovuto un risarcimento per i danni subiti, tanto alle persone quanto alle cose. Pensando alle riparazioni dei veicoli, alle spese mediche è facile che le spese si possano fare ingenti. Il risarcimento, però, non è sempre dovuto. In alcuni casi la responsabilità è di chi non ha prestato attenzione, sia alla guida che camminando, mentre in altri casi non è individuabile alcuna colpa.

Buche stradali e marciapiedi rovinati, di chi è la responsabilità

Le strade e i marciapiedi sono normalmente di competenza del Comune, al quale spetta l’esecuzione della manutenzione ordinaria e straordinaria affinché si mantengano in buono stato. Questo è necessario innanzitutto per le ovvie questioni di sicurezza e viabilità (soprattutto in tema di barriere architettoniche), ma anche per il decoro della città e la preservazione del suo valore estetico.

Di conseguenza, se il marciapiede presenta ostacoli, buche, gradini rovinati e similari o manca delle apposite discese bisogna segnalare la questione al Comune di competenza. Lo stesso anche per quanto riguarda le strade e le eventuali buche.

Il dovere del Comune di preservare strade e marciapiedi, tuttavia, non determina automaticamente la responsabilità dell’ente rispetto agli infortuni e ai danni. Ciò accade soltanto quando è configurabile una colpa.

Si ricorda, peraltro, che in alcuni casi la competenza riguardo alla manutenzione è provinciale (ad esempio per le strade che collegano i capoluoghi comunali alla rete statale o regionale). Per le strade private, invece, si considera comunque il dovere dell’Ente pubblico. Infine, in autostrada si valuta la responsabilità del gestore della rete autostradale. I criteri di colpa, comunque, sono i medesimi.

Quando spetta il risarcimento

Il risarcimento danni per gli incidenti causati dalle buche spetta soltanto quando l’ente comunale ne ha colpa. Affinché ciò accada è necessario che si presentino determinati elementi. In primo luogo, non ci deve essere il caso fortuito, ovvero un evento del tutto eccezionale e imprevedibile.

Per esempio, se in caso di vento forte cade un albero che danneggia il manto stradale o blocca il passaggio non si può certo presumere la responsabilità del Comune. Quest’ultimo è tenuto a commissionare gli interventi necessari tempestivamente, ma non può certo prevedere le eventualità casuali.

In secondo luogo, l’incidente non deve essere causato dalla disattenzione o dalla mancanza di prudenza del cittadino. In tal proposito non ci si affida – ovviamente – su parametri personali, ma sulle dinamiche oggettive in cui si è svolto l’incidente.

In particolare, secondo la giurisprudenza il giudice valuta:

  • Il momento della giornata (se buio o meno);
  • le condizioni atmosferiche (ad esempio le forti piogge possono aggravare le possibilità di incidente ma dovrebbero anche invitare a maggiore attenzione);
  • la visibilità della buca o dell’ostacolo e l’eventuale segnalazione;
  • la prevedibilità della buca o dell’ostacolo, nei casi in cui era noto al cittadino (o secondo la “comune diligenza” doveva essere tale).

Citiamo qualche esempio per chiarire il concetto, direttamente dalla Corte di Cassazione. L’ordinanza n. 25460/2020 ha escluso il risarcimento in favore di un automobilista che ha avuto un incidente a causa di una buca stradale, considerando che quest’ultima fosse perfettamente visibile per le dimensioni e l’ora diurna.

La sentenza n. 16034/2023, invece, ha escluso il risarcimento per una donna caduta a causa del marciapiede danneggiato, poiché il danno era presente da tempo e la donna abitava proprio in quell’area, dunque ragionevolmente ne era a conoscenza.

Come richiedere il risarcimento per buche stradali

Se l’ostacolo non era visibile o prevedibile e non causato da un caso fortuito, il cittadino ha diritto a un risarcimento danni. Per richiederlo bisogna inviare all’Ente una lettera, con una dettagliata narrazione dei fatti e la quantificazione dei danni riportati documentata.

La lettera può essere notificata al Sindaco a mezzo pec o raccomandata a/r anche senza un avvocato, seppur l’assistenza legale si rivela molto utile per quantificare i danni. Se l’Ente non cerca un accordo (o paga) entro la data indicata bisogna intentare una causa, questa volta con l’assistenza di un avvocato. La causa servirà ad accertare la responsabilità del Comune e a quantificare i danni con l’aiuto dei periti, per poi terminare con una sentenza che intima il pagamento (se dovuto).

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