Borsa di studio e tirocinio vanno in dichiarazione dei redditi 2024?

Patrizia Del Pidio

21 Marzo 2024 - 17:01

Per chi beneficia di una borsa di studio o di un tirocinio è necessario inserire i compensi nel 730/2024? Vediamo cosa prevede la normativa al riguardo.

Borsa di studio e tirocinio vanno in dichiarazione dei redditi 2024?

Borsa di studio e tirocinio, i redditi vanno dichiarati nel 730/2024? La stagione reddituale sta per iniziare visto che a breve l’Agenzia delle Entrate metterà a disposizione dei contribuenti la dichiarazione precompilata. Ogni contribuente potrà consultare il proprio 730/2024 precompilato a partire dal 30 aprile 2024, mentre per le modifiche e l’invio è necessario attendere l’11 maggio.

Non sempre è facile comprendere quali sono i redditi con l’obbligo di inserimento nella dichiarazione dei redditi. Un esempio classico sono, infatti, le borse di studio e i tirocini formativi o di orientamento: la somme percepite fanno reddito e si devono dichiarare?

A rispondere è direttamente l’articolo 50 del TUIR, il quale prevede che le somme corrisposte come borse di studio, assegno, premio o sussidio per studio o addestramento professionale sono considerate redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente. Si tratta, però, di una risposta che è più articola di quello che si può pensare perché ci sono borse di studio che sono esenti da tassazione e altre, invece, che devono essere obbligatoriamente dichiarate al pari del reddito da lavoro dipendente.

In questa definizione rientrano anche le indennità corrisposte a titolo ti tirocinio formativo e di orientamento al lavoro. Di seguito, analizziamo le regole previste.

Borsa di studio e tirocinio in dichiarazione dei redditi: quando c’è l’obbligo di fare il 730

A spiegare quando borse di studio e tirocini debbano essere inseriti in dichiarazione dei redditi sono due documenti del MEF e dell’Agenzia delle Entrate.

Per quel che riguarda le borse di studio, la circolare MEF n. 326 del 23 dicembre 1997 chiarisce che le somme corrisposte per attività di studio, ricerca scientifica e di specializzazione sono classificabili come redditi assimilati a quelli da lavoro dipendente.

Per queste somme, così come per assegni, premi o sussidi erogati per finalità di studi o addestramento professionale, scatta quindi l’obbligo per il sostituto d’imposta di applicare la ritenuta Irpef e l’obbligo per il percettore di presentazione della dichiarazione dei redditi.

Allo stagista o borsista verrà inoltre consegnata la certificazione unica, contenente il totale di somme erogate e importi trattenuti a fini Irpef.

Sono considerati redditi assimilati a quelli da lavoro dipendenti anche gli importi corrisposti per tirocini formativi e di orientamento.

Come chiarito nella risoluzione dell’Agenzia delle Entrate n. 95 del 21 marzo 2002, anche per le indennità corrisposte per stage o tirocinio scatta quindi l’obbligo di presentazione della dichiarazione dei redditi. Un caso tipico riguarda il tirocinio Garanzia Giovani.

Per la precisione devono essere dichiarate le borse di studio percepite da contribuenti residenti in Italia, a meno che non sia prevista un’esenzione specifica.

La regola della tassazione in Italia si applica generalmente anche sulla base delle Convenzioni per evitare le doppie imposizioni sui redditi.

Ad esempio, con la Francia, la Germania, il Regno Unito e gli Stati Uniti, è previsto che se un contribuente residente in Italia soggiorna per motivi di studio in uno degli Stati esteri considerati ed è pagato da un soggetto residente nel nostro Paese, è tassabile soltanto in Italia.

Se invece la borsa di studio è pagata da un soggetto residente nello Stato estero di soggiorno, quest’ultimo può tassare il reddito ma il contribuente deve dichiararlo anche in Italia e chiedere il credito per l’imposta pagata all’estero.

Borse di studio e tirocini nella dichiarazione dei redditi

Borse di studio e tirocini non esenti devono pertanto essere inseriti nel quadro RC del modello 730 (nel caso di borse di studio italiane) o del modello Redditi PF, indicando nel rigo RC6 il numero dei giorni per cui è stata concessa l’agevolazione.

Nel quadro CE del modello Redditi PF va inserito il credito per imposte estere nel caso si siano versate imposte estere a titolo definitivo nello Stato estero è stata percepita la borsa di studio.

Borsa di studio e fuoriuscita dal carico fiscale

Un altro aspetto da considerare è la possibilità che la borsa di studio possa portare alla fuoriuscita dal carico fiscale di un genitore del figlio percettore dell’agevolazione. Per essere soggetto a carico fiscalmente e godere delle detrazioni per familiari a carico (ancora in essere per i figli oltre 21 anni, dopo l’introduzione dell’assegno unico), il reddito complessivo annuo del soggetto non deve superare 2.840,51 euro o 4.000 euro per i figli sotto in 24 anni di età.

Esenzione borse di studio: quando non vanno in dichiarazione dei redditi

Non tutte le borse di studio sono tassate secondo le regole ordinarie. Vi sono specifici casi in cui è prevista l’esenzione dall’obbligo di presentare la dichiarazione dei redditi.

Non bisogna presentare il modello 730 e sono considerate, quindi, esenti da tassazione (non concorrono alla formazione del reddito imponibile) le seguenti borse di studio:

  • le borse di studio corrisposte dalle regioni a statuto ordinario, in base al decreto legislativo n. 68 del 29 marzo 2012, agli studenti universitari e quelle corrisposte dalle regioni a statuto speciale e dalle province autonome di Trento e Bolzano allo stesso titolo;
  • le borse di studio corrisposte dalle università e dagli istituti di istruzione universitaria e dalla provincia autonoma di Bolzano, in base alla L. 30 novembre 1989, n. 398, per la frequenza dei corsi di perfezionamento e delle scuole di specializzazione, per i corsi di dottorato di ricerca, per attività di ricerca post dottorato e per i corsi di perfezionamento all’estero;
  • le borse di studio bandite dal 1° gennaio 2000 nell’ambito del programma “Socrates” istituito con decisione n. 819/95/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 14 marzo 1995, come modificata dalla decisione n. 576/98/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio, nonché le somme aggiuntive corrisposte dall’Università, a condizione che l’importo complessivo annuo non sia superiore a euro 7.746,85;
  • le borse di studio corrisposte ai sensi del D.Lgs. 8 agosto 1991, n. 257 per la frequenza delle scuole universitarie di specializzazione delle facoltà di medicina e chirurgia;
  • borse di studio a vittime del terrorismo e della criminalità organizzata nonché agli orfani ed ai figli di quest’ultimi (legge 23 novembre 1998, n. 407);
  • le borse di studio nazionali per il merito e per la mobilità erogate dalla Fondazione Articolo 34 (art. 1, comma 285, legge 11 dicembre 2016, n. 232;
  • per l’intera durata del programma “Erasmus +”, le borse di studio per la mobilità internazionale erogate a favore degli studenti delle università e delle istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM), ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 1, e dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) n. 1288/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 dicembre 2013;
  • per proventi ricevuti a titolo di contributi in natura per progetti di innovazione sociale (art. 5-ter decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58).

Riassumendo, non è obbligatorio presentare la dichiarazione dei redditi se la borsa di studio percepita rientra nell’ambito di quelle riconosciute per il diritto allo studio universitario, per le attività di ricerca post-laurea, così come per la mobilità internazionale.

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