Bonus Renzi non pagato in busta paga: come recuperarlo con 730/2022

Simone Micocci

30/05/2022

30/05/2022 - 12:41

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Bonus 100 o 80 euro non goduto nel 2021: è possibile recuperarlo in dichiarazione dei redditi. Ecco le istruzioni per chi utilizza il modello 730/2022.

Bonus Renzi non pagato in busta paga: come recuperarlo con 730/2022

Con la dichiarazione dei redditi è possibile recuperare il bonus Renzi - trasformato dalla legge di Bilancio 2020 in trattamento integrativo - non pagato in busta paga dal datore di lavoro.

D’altronde, sono diversi i lavoratori che hanno scelto di rinunciare al bonus 100 euro, che si riduce sopra i 28 mila euro, in busta paga in quanto temevano che superando il reddito previsto avrebbero poi dovuto restituire tutto, o una parte, di quanto ricevuto. Per non rischiare spiacevoli sorprese, dunque, questi hanno preferito attendere la dichiarazione dei redditi, con la possibilità di recuperare il bonus 100 euro non pagato con il modello 730/2022 o con il modello Redditi Pf (a seconda dei casi).

Senza dimenticare poi che ci sono delle categorie di lavoratori per i quali il datore di lavoro non opera come sostituto d’imposta. È il caso di chi lavora con contratto di lavoro domestico, come ad esempio colf, badanti e baby sitter, ai quali il trattamento integrativo spetta ma non viene pagato in busta paga visto che, come detto sopra, il datore di lavoro non opera come sostituto d’imposta.

Per questi, dunque, la dichiarazione dei redditi è l’unico modo utile per recuperare il trattamento integrativo. D’altronde, la dichiarazione dei redditi rappresenta il momento in cui il contribuente calcola effettivamente le imposte dovute, così come i bonus e le detrazioni fiscali spettanti. Nel modello 730 entra quindi anche il recupero del bonus Irpef non erogato dal datore di lavoro.

Bonus Renzi non goduto nel 2021: chi può recuperarlo in dichiarazione dei redditi

Come noto ai più, la normativa che regola il diritto al bonus Renzi, oggi chiamato trattamento integrativo, è stata rivista con la riforma fiscale entrata in vigore il 1° gennaio scorso. Nel modificare il sistema delle detrazioni da lavoro dipendente, infatti, il diritto al trattamento integrativo è stato mantenuto solamente per i redditi inferiori a 15.000 euro.

Tuttavia, con la dichiarazione dei redditi si guarda al periodo d’imposta che va dal 1° gennaio al 31 dicembre 2021, quindi bisogna fare riferimento alle regole ancora in vigore lo scorso anno.

Nel dettaglio, la regola - come modificata dalla legge di Bilancio 2020 - vuole che l’ex bonus Renzi, trasformato in trattamento integrativo e portato da 80 a 100 euro, spetti per i redditi fino a 28 mila euro.

Per coloro che superano questa soglia è invece prevista la cosiddetta “ulteriore detrazione”, per un valore di massimo 80 euro che decresce progressivamente con l’aumentare del reddito, fino ad arrivare a zero oltre la soglia di 40 mila euro.

Si ricorda in ogni caso che non ne hanno diritto gli incapienti, ossia i contribuenti con redditi esenti Irpef in quanto non superiori all’importo di 8.174 euro.

Dunque, per chi nel 2021 ha soddisfatto i suddetti requisiti ma per un qualsiasi motivo non ha beneficiato del trattamento integrativo di 100 euro, o comunque dell’ulteriore detrazione di 80 euro, la dichiarazione dei redditi è il momento giusto per recuperare quanto spetta.

Come recuperare il trattamento integrativo in dichiarazione dei redditi con modello 730/2022

È la Sezione V del quadro C del modello 730/2022 lo spazio dedicato al trattamento integrativo. Qui sarà necessario indicare i dati riportati nella Certificazione Unica, al fine di recuperare l’importo non ricevuto mensilmente in busta paga, fino a un massimo ai 1.200 euro per l’anno 2021.

In questo spazio, infatti, chi presta l’assistenza fiscale ricalcola l’ammontare del trattamento integrativo o dell’ulteriore detrazione tenendo dunque conto di tutti i redditi dichiarati, i quali verranno indicati nel cosiddetto prospetto di liquidazione - il modello 730-3 - che viene rilasciato al dichiarante una volta effettuato il calcolo delle imposte. Per questo motivo, se il datore di lavoro non dovesse aver erogato, in tutto o in parte, le due agevolazioni, chi presta l’assistenza fiscale riconoscerà qual è l’ammontare spettante con la dichiarazione.

A tal proposito, per consentire a chi presta l’assistenza fiscale di calcolare correttamente l’ammontare del trattamento integrativo, o comunque dell’ulteriore detrazione, i lavoratori dipendenti (codice 2, 3 o 4 nella colonna 1 dei righi da C1 a C3) devono compilare il rigo C14.37.

Ecco le istruzioni passo per passo come indicate nella guida realizzata dall’Agenzia delle Entrate per la dichiarazione dei redditi con modello 730/2022:

Rigo C14 - Riduzione pressione fiscale
Colonna 1: (Codice)

Riportare il codice indicato nel punto 390 della Certificazione Unica 2022.

Nella Certificazione Unica è riportato:

  • il codice 1 se il datore di lavoro ha riconosciuto il trattamento integrativo e lo ha erogato tutto o in parte. In questo caso nella colonna 2 del rigo C14 va riportato l’importo del trattamento integrativo erogato dal sostituto d’imposta (punto 391 della Certificazione Unica 2022);
  • il codice 2 se il datore di lavoro non ha riconosciuto il trattamento integrativo ovvero pur avendolo riconosciuto, non ha provveduto ad erogarlo neanche in parte. In questo caso non va compilata la colonna 2 del rigo C14.

Colonna 2 (Trattamento erogato)

Riportare l’importo del trattamento integrativo erogato dal sostituto d’imposta, indicato nel punto 391 della Certificazione Unica 2022. In nessun caso, invece, deve essere riportato nel modello 730 l’importo del trattamento integrativo riconosciuto ma non erogato, indicato nel punto 392 della Certificazione Unica.

Colonna 3 (Esenzione ricercatori e docenti)

Riportare l’importo indicato nel punto 463 della Certificazione Unica se nel punto 462 è indicato il codice ‘2’. Se si fruisce in dichiarazione dell’agevolazione prevista per i docenti e ricercatori, riportare l’ammontare indicato nelle annotazioni alla Certificazione Unica con il codice BC per docenti e ricercatori. Se nelle annotazioni alla Certificazione Unica non sono presenti tali informazioni riportare la quota direddito da lavoro dipendente che non è stata indicata nei righi da C1 a C3.

Colonna 4 (Esenzione Impatriati)

Riportare l’importo indicato nel punto 463 della Certificazione Unica se nel punto 462 è indicato il codice 4, 6, 8, 9 o 13 o 14. Se si fruisce in dichiarazione dell’agevolazione prevista per gli impatriati, riportare l’ammontare indicato nelle annotazioni alla Certificazione Unica con il codice BD o CQ o CR o CS o CT o CU. Se nelle annotazioni alla Certificazione Unica non sono presenti tali informazioni riportarela quota di reddito da lavoro dipendente che non è stata indicata nei righi da C1 a C3.

Presenza di più Certificazioni

1) In presenza di più modelli di Certificazione Unica non conguagliati:

  • nella colonna 1 va riportato il codice 1 se in almeno in uno dei modelli di Certificazione Unica è indicato il codice 1 nel punto 390. Nella colonna 1 va invece indicato il codice 2 se in tutti i modelli di Certificazione Unica è indicato il codice 2 nel punto 390;
  • nella colonna 2 va riportata la somma degli importi indicati nel punto 391 dei modelli di Certificazione Unica non conguagliati;
  • nella colonna 3 va riportata la somma degli importi indicati nel punto 463 della Certificazione Unica se nel punto 462 è indicato il codice ‘2’;
  • nella colonna 4 va riportata la somma degli importi indicati nel punto 463 della Certificazione Unica se nel punto 462 è indicato il codice ‘4’ o ’6’ o ‘8’ o ‘9’ o ‘13’ o ‘14’.

2) In presenza di una Certificazione Unica che conguaglia tutti i precedenti modelli di Certificazione Unica, nelle colonne da 1 a 4 vanno riportati esclusivamente i dati indicati nella Certificazione rilasciata dal sostituto che ha effettuato il conguaglio (punti 390, 391, 462 e 463). Nelle colonne 3 e 4 vanno riportati esclusivamente i dati indicati nella Certificazione rilasciata dal sostituto d’imposta che ha effettuato il conguaglio.

3) In presenza di una Certificazione Unica che conguaglia solo alcuni modelli di Certificazione Unica, per la compilazione delle colonne da 1 a 4 vanno seguite le istruzioni sopra fornite per i modelli di Certificazione Unica non conguagliati, tenendo presente che la Certificazione Unica rilasciata dal sostituto che ha effettuato il conguaglio sostituisce i modelli di Certificazione Unica conguagliati.

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