Se si riceve un bonifico per errore del disponente, si possono trattenere le somme o scatta il reato di appropriazione indebita? Ecco cosa dice la Corte di Cassazione.
Storica sentenza della Corte di Cassazione: se si riceve un bonifico sbagliato i soldi non devono essere restituiti, non si tratta di un reato.
Trattenere una somma accreditata per errore costituisce un illecito civile e non un reato penale, questo il nocciolo della sentenza 9843 del 13 marzo 2026 della Corte di Cassazione.
Ecco in quali casi e perché non restituire i soldi di un bonifico sbagliato non è reato.
Il caso: bonifico errato, le somme devono essere restituite?
Per capire l’ambito di applicazione della sentenza si deve partire dal decreto legislativo 7 del 2016 che prevede la depenalizzazione del reato di appropriazione di cose ricevute per errore previsto dall’articolo 647 del codice penale.
Fatta questa premessa, ecco la vicenda che ha portato la Corte di Cassazione a stabilire che nel caso in cui si riceva un bonifico per errore, non è reato non restituire i soldi. Nel caso in oggetto, l’imputato riceve erroneamente un bonifico bancario e non provvede “sua sponte” alla restituzione delle somme.
Il giudice di primo grado e appello condanna l’imputato per il reato di appropriazione indebita previsto dall’articolo 646 del codice penale.
La difesa però sostiene che nel caso in oggetto non debba essere applicato l’articolo 646 del codice penale, ma l’articolo 647, che, appunto, come detto all’inizio di questa disamina è stato in realtà depenalizzato, cioè non costituisce più reato penale il trattenere le somme ricevute attraverso un bonifico errato.
Trattenere soldi del bonifico errato non è reato: la sentenza della Corte di Cassazione
La Corte di Cassazione accoglie il ricorso, nel ripercorrere la ratio di tale decisione sottolinea la Suprema Corte che il denaro costituisce sicuramente un bene fungibile e può essere oggetto di appropriazione indebita nel momento in cui viene trasferito per una ragione specifica.
La Corte di Cassazione però distingue tra 3 distinte ipotesi:
- trasferimento di denaro con vincolo specifico, in questo caso può trattarsi di appropriazione indebita;
- trasferimento di denaro senza vincolo specifico, in questo caso può verificarsi appropriazione indebita ma non costituisce reato penale. Il fatto ha rilievo solo in ambito civilistico;
- trasferimento per errore del disponente, in questo caso il ricevente trattiene le somme “sine titulo”, si verifica l’ipotesi prevista dall’articolo 647 del codice penale che risulta però depenalizzato dal 2016.
Nel caso in oggetto, quindi, la Corte di Cassazione dispone l’annullamento della sentenza di condanna e sottolinea che la parte può eventualmente agire in sede civile per ottenere la restituzione dell’indebito.
La sentenza dimostra che a volte per evitare perdita di tempo e risorse, il giusto inquadramento giuridico del fatto può portare notevoli benefici, infatti, se la parte avesse agito fin da subito in sede civile per la restituzione delle somme, senza iniziare una lunga procedura penale, avrebbe ottenuto in minori tempo il maltorto.
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