Una recente sentenza della Corte di Cassazione stoppa gli automatismi del Fisco negli accertamenti fiscali. I bonifici dai parenti non possono essere assoggettati automaticamente a tassazione.
Anche se le indagini sui movimenti bancari restano uno degli strumenti centrali dei controlli del Fisco, i bonifici tra parenti devono essere valutati attentamente e non possono essere assoggettati automaticamente a tassazione. A ribadirlo è la recente ordinanza, la n. 2211 del 3 febbraio 2026, della Corte di Cassazione secondo la quale il Fisco non può presumere in automatico la natura reddituale degli importi bonificati dai parenti, ma deve valutare con attenzione le giustificazioni che il contribuente fornisce.
Si tratta di bilanciare il delicato equilibrio tra il potere di accertamento del Fisco e la realtà dei rapporti familiari. La sentenza rappresenta un importante scudo per i contribuenti contro gli automatismi burocratici.
Secondo la Cassazione, infatti, il rapporto tra flussi finanziari e la capacità reddituale di un contribuente non può essere sempre basato su automatismi che trasformano ogni somma in entrata in reddito imponibile da assoggettare a tassazione.
Come sottolineato anche in altre sentenze, nel caso del bonifico tra parenti l’onere della prova resta in capo al contribuente, ma l’Agenzia delle Entrate deve tenere conto delle giustificazioni del contribuente e il giudice ha l’obbligo di esaminare analiticamente tale prova e non può scartarla come «generica» senza motivazione.
Bonifico dai parenti: niente tassazione automatica
Senza una prova concreta il Fisco non può assoggettare automaticamente a tassazione un bonifico effettuato da un parente.
Il caso preso in esame dagli Ermellini riguarda un accertamento fiscale avviato dall’Agenzia delle Entrate per gli anni di imposta 2013 e 2014. L’amministrazione fiscale aveva chiesto chiarimenti al contribuente su numerosi movimenti bancari di nove conti correnti.
Il contribuente aveva evidenziato che molti dei movimenti contestati erano riferiti a operazioni senza rilevanza fiscale:
- movimenti tra un conto corrente e l’altro intestati allo stesso soggetto:
- operazioni legate alla chiusura e riapertura di conti correnti presso lo stesso istituto bancario;
- versamenti effettuati a un’associazione agricola in qualità di socio;
- bonifici effettuati tra padre e figlio per sostenere un progetto di primo insediamento in agricoltura, ma gli importi, in parte, erano già stati restituiti.
In tutti i casi il contribuente giustificava le movimentazioni come reddito non imponibile. Nonostante questo l’Agenzia delle Entrate riteneva le operazioni non giustificate e qualificava le somme come reddito imponibile procedendo a recuperare le imposte non versate.
Anche i giudici tributari, in appello, avevano dato ragione all’amministrazione tributaria poiché le giustificazioni del contribuente erano soltanto affermazioni non sono supportate da prove, fatti concreti o motivazioni solide.
La sentenza della Cassazione
La questione giunge dinanzi alla Corte di Cassazione che accoglie il ricorso del contribuente poiché le precedenti sentenze si basano sull’interpretazione della presunzione legale riconosciuta all’Agenzia delle Entrate secondo la quale i movimenti bancari non giustificati sono considerati come ricavi e compensi e devono essere tassati.
I Supremi Giudici, però, fanno notare che la presunzione legale negli accertamenti bancari non è assoluta, ma relativa e può essere superata dal contribuente fornendo prova contraria. Il ruolo del giudice tributario è quello di valutare le prove presentate per ogni operazione. Nel caso preso in esame, però, il giudice d’appello aveva valutato la difesa del contribuente in modo generico, senza confrontare le operazioni con la documentazione giustificativa.
I giudici tributari non possono confermare un accertamento fiscale liquidando le difese del cittadino come generiche: estratti conto, scritture private e anche messaggi che spiegano la natura di un bonifico presentate dal cittadino devono essere sempre confrontate con l’operazione contestata dall’amministrazione tributaria entrando nel merito della singola movimentazione. Se un padre scrive al figlio «ti mando 5.000 euro per l’anticipo della casa», quel messaggio oggi ha un peso probatorio che in passato veniva spesso ignorato.
I bonifici tra parenti non sono reddito imponibile
La Cassazione, inoltre, critica alla corte di appello anche di non aver considerato operazioni prive di capacità reddituale i giroconti tra conti correnti intestati allo stesso contribuente e i trasferimenti di importi tra familiari. I bonifici dei genitori per aiutare i figli, la restituzione di una somma anticipata da terzi, importi regalati sono movimenti bancari che rientrano in quella che viene definita solidarietà familiare e devono rimanere esclusi dalla tassazione.
La sentenza della Corte di Cassazione ribadisce, ancora una volta, che pur essendo le indagini bancarie fondamentali per il contrasto dell’evasione fiscale, quelli che provengono dai parenti non possono essere equiparati a reddito da assoggettare a tassazione se il contribuente dimostra che gli importi hanno altra natura.
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