Se per un motivo a noi non imputabile non possiamo più prendere un aereo, abbiamo il diritto di ottenere il rimborso del biglietto (anche senza assicurazione)
Viaggiare in aereo è ormai diventata un’abitudine consolidata per milioni di persone, sia per motivi di piacere che per necessità e lavoro. Secondo i dati dell’IATA (International Air Transport Association), nel solo 2024 il traffico aereo passeggeri è cresciuto del 27% rispetto al 2023, con oltre 4,7 miliardi di passeggeri trasportati nel mondo. In Europa, circa il 64% dei viaggiatori leisure pianifica e prenota i voli con largo anticipo, approfittando delle offerte lanciate dalle compagnie aeree low-cost o tradizionali.
Prenotare un biglietto aereo con mesi di anticipo è spesso una scelta strategica: si riesce a risparmiare anche oltre il 60% rispetto ai prezzi dell’ultimo minuto. In molti casi, si può volare anche con poche decine di euro, specialmente sulle tratte brevi e nelle fasce di minor affluenza.
Tuttavia, questa pratica comporta anche alcuni rischi. Più è lunga la distanza temporale tra l’acquisto del volo e la data di partenza, maggiori sono le possibilità che qualcosa vada storto. Un imprevisto di salute, un evento naturale, la perdita dei documenti, oppure un contrattempo lavorativo o familiare: sono numerose le circostanze che possono impedire a una persona di partire, nonostante abbia prenotato con attenzione e anticipo.
In questi casi sorge spontanea una domanda: se non abbiamo acquistato una polizza assicurativa, possiamo comunque ottenere un rimborso per il biglietto aereo non utilizzato? La risposta è sì, in determinate condizioni. Vediamo quali sono e come procedere per ottenere il rimborso totale del volo non usufruito.
I voli sono rimborsabili anche senza assicurazione: ecco quando
I biglietti aerei non utilizzati seguono regole specifiche per il rimborso. Secondo il Regolamento Comunitario 261/2004, i passeggeri hanno diritto al rimborso completo del biglietto in caso di volo cancellato dalla compagnia aerea. Questo diritto si applica anche quando il ritardo supera le 5 ore, poiché viene equiparato a una cancellazione.
In caso di cancellazione, il rimborso deve essere corrisposto entro 7 giorni e deve comprendere il prezzo pieno del biglietto al momento dell’acquisto. I passeggeri possono inoltre scegliere tra il rimborso o un volo alternativo, secondo quanto stabilito dall’articolo 8 del Regolamento.
Il diritto al rimborso del biglietto vale sempre a prescindere se in fase di acquisto abbiamo acquistato una polizza assicurativa che ci tuteli o meno. Spesso le compagnie fanno leva su tale polizza autorizzando il rimborso soltanto a coloro che l’hanno sottoscritta.
Tuttavia, se il passeggero rinuncia volontariamente al volo per motivi personali, le possibilità di rimborso variano significativamente. Il Decreto Legislativo n.79/2011 del Codice del Turismo stabilisce che i consumatori possono cancellare un viaggio già pagato e ottenere un rimborso in presenza di «fatti sopraggiunti non imputabili». Questi includono:
- malattia debilitante improvvisa del passeggero;
- decesso o malattia grave di un familiare stretto;
- incidenti o altri eventi imprevedibili al momento della prenotazione.
In mancanza di tali circostanze, i biglietti non rimborsabili - generalmente più economici - offrono poche possibilità di recupero dell’intero importo. Nonostante ciò, il passeggero ha sempre diritto al rimborso delle tasse e degli oneri aeroportuali per i voli non utilizzati, poiché questi importi vengono corrisposti solo se il passeggero effettivamente vola.
È importante notare che molte compagnie low cost, come Ryanair, per i biglietti non utilizzati prevedono solo il rimborso della tassa governativa, spesso applicando una tariffa amministrativa (circa 20€) che può superare l’importo rimborsabile.
Inoltre, non hanno diritto al rimborso i passeggeri che viaggiano gratuitamente o a tariffe ridotte non accessibili al pubblico generale, come dipendenti di compagnie aeree o agenzie di viaggio.
Normative che regolano il rimborso dei biglietti aerei non utilizzati
Il già citato Regolamento (CE) n. 261/2004 rappresenta la principale normativa europea che tutela i passeggeri in caso di disservizi aerei. Entrato in vigore nel 2004, questo regolamento stabilisce regole chiare per i rimborsi dei biglietti aerei non utilizzati in specifiche circostanze.
L’ambito di applicazione della normativa è ampio e include tutti i voli in partenza da aeroporti dell’Unione Europea, indipendentemente dalla nazionalità della compagnia aerea. Inoltre, copre anche i voli in arrivo nell’UE, purché operati da vettori europei. Tale protezione si estende anche a Norvegia, Islanda, Svizzera e alle cosiddette «regioni ultra-periferiche» come Canarie, Azzorre e Madera.
In caso di cancellazione del volo, il regolamento garantisce ai passeggeri tre opzioni fondamentali: il rimborso completo del prezzo del biglietto entro sette giorni, l’imbarco su un volo alternativo il prima possibile, oppure un volo alternativo in data successiva più conveniente.
Il diritto alla compensazione pecuniaria varia in base alla distanza del volo.
- Per tratte fino a 1.500 km, l’indennizzo è di 250 euro;
- per voli intracomunitari superiori a 1.500 km, sale a 400 euro;
- mentre per voli extracomunitari oltre 3.500 km, raggiunge i 600 euro.
Tuttavia, questa compensazione non è dovuta se la compagnia aerea dimostra che la cancellazione è stata causata da «circostanze eccezionali» come condizioni meteorologiche avverse o scioperi.
Altrettanto importante è sapere che, qualora la cancellazione sia comunicata con almeno due settimane di preavviso, non spetta alcun indennizzo al passeggero. Se l’informazione viene fornita tra due settimane e sette giorni prima, l’indennizzo non è dovuto solo se viene offerto un volo alternativo con orari simili.
Come richiedere il rimborso del biglietto aereo
Richiedere il rimborso di un biglietto aereo non utilizzato richiede un approccio sistematico. Innanzitutto, è necessario raccogliere tutta la documentazione pertinente, che generalmente include:
- copia della carta d’imbarco;
- copia del documento d’identità;
- lettera di richiesta rimborso con dettagli specifici.
La procedura standard prevede di contattare direttamente la compagnia aerea attraverso i canali ufficiali. Molte compagnie offrono la possibilità di gestire le richieste di rimborso in modo autonomo tramite i loro siti web o applicazioni mobile. Nel caso di ITA Airways, ad esempio, è possibile effettuare la procedura online per i biglietti con codice che inizia con 055.
Successivamente, occorre compilare il modulo specifico fornito dalla compagnia aerea, inserendo tutte le informazioni richieste relative al volo e alle circostanze che hanno portato alla mancata fruizione del servizio.
Inoltre, è importante sapere che in Italia il termine standard per presentare la richiesta di rimborso è di 26 mesi. Tuttavia, le tempistiche effettive per ricevere l’indennizzo variano considerevolmente, oscillando mediamente tra i 3 e i 6 mesi per le compagnie più note.
Qualora la compagnia aerea non risponda o rifiuti ingiustificatamente il rimborso, è possibile presentare un reclamo formale all’ENAC, l’autorità nazionale competente per l’aviazione civile in Italia.
È fondamentale tenere presente che alcune situazioni richiedono procedure particolari. Per esempio, i biglietti acquistati tramite agenzie di viaggio devono essere rimborsati attraverso le stesse agenzie. Analogamente, i biglietti premio, quelli con assistenza speciale o gli itinerari multi-tratta spesso necessitano di procedure di rimborso specifiche gestite dal servizio clienti della compagnia.
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