Azioni gratis ai dipendenti, esenti fino a 2.065,83 euro: cosa dice la risposta 194

Redazione Fisco

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Per l’Agenzia delle Entrate anzianità minima di tre anni ed esclusione dei vertici non fanno perdere l’esenzione. Tetto, vincolo triennale e cosa succede se si vende.

Azioni gratis ai dipendenti, esenti fino a 2.065,83 euro: cosa dice la risposta 194

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Tre anni di anzianità minima, vertici aziendali esclusi. Un piano di azioni gratuite per i dipendenti costruito così resta agevolato? Sì, secondo l’Agenzia delle Entrate, che si è espressa con la risposta a interpello n. 194 del 28 ottobre 2026. Il tema sono le free shares, le azioni che l’azienda regala ai propri lavoratori: fino a 2.065,83 euro l’anno non pagano tasse, se il piano è aperto alla «generalità dei dipendenti» e le azioni non vengono vendute prima di tre anni.

Il caso: un piano per l’85% del personale

A chiedere il parere è una società italiana che distribuisce materiale elettrico e fa parte di un gruppo multinazionale. Ogni anno il gruppo vuole assegnare gratis azioni di una società estera che possiede circa il 13% della capogruppo. Stessa quantità a tutti, operai, impiegati e quadri, senza obiettivi di performance. Chi le riceve può tenerle o venderle, con diritto di voto e dividendi.

Fuori restano tre gruppi. Chi alla data della delibera non ha ancora tre anni di servizio, chi alla stessa data ha già dato il preavviso di dimissioni e i livelli apicali: presidente e massimi dirigenti operativi, lo 0,35% dei dipendenti del gruppo, sette persone in Italia. Per loro, scrive la società, esistono «già piani incentivanti diversi». Secondo la società, i dipendenti idonei sono circa l’85%.

L’Agenzia non vede problemi. L’anzianità minima «non sembra realizzare una effettiva disparità di trattamento», perché serve solo a garantire che il lavoratore sia davvero inserito in azienda. Quanto ai manager, sono pochissimi e hanno già i loro strumenti: escluderli evita doppioni. Conta che le azioni arrivino a prescindere dal contratto e dal tipo di lavoro svolto. La prassi nega l’agevolazione quando i vantaggi vanno «ad personam» o ad «alcuni e ben individuati lavoratori», e qui non succede.

Un limite però c’è. L’interpello riguardava solo la generalità dei destinatari. Gli altri requisiti di legge, cioè tetto, vincolo di tre anni e appartenenza al gruppo della società che emette le azioni, non sono stati esaminati: la società li ha dati per assodati, e il via libera vale a condizione che siano rispettati anche quelli.

Tetto annuo e azioni del gruppo

La regola sta nell’articolo 51, comma 2, lettera g) del TUIR. Il limite è scritto ancora in lire, 4 milioni, cioè 2.065,83 euro per periodo d’imposta. Sopra quella cifra si tassa solo l’eccedenza, come reddito di lavoro dipendente.

Qualche numero aiuta. Azioni per 2.000 euro nell’anno: nessuna imposta. Azioni per 3.000 euro: 2.065,83 restano esenti, gli altri 934,17 si sommano allo stipendio e scontano l’aliquota IRPEF marginale del lavoratore.

Non vale qualsiasi titolo. Il comma 2-bis ammette solo le azioni della società datrice di lavoro o di società dello stesso gruppo: controllanti, controllate, controllate dalla stessa capogruppo. Nelle multinazionali è la situazione tipica, perché spesso si distribuiscono le azioni della casa madre estera.

Vendere prima dei tre anni

Qui il dipendente deve fare attenzione. Le azioni non vanno cedute, né riacquistate dall’emittente o dal datore di lavoro, prima di tre anni. La legge li conta «dalla percezione», la prassi dell’Agenzia «a far data dall’assegnazione».

Vendere prima non è vietato. Si perde però il beneficio: l’importo esentato viene tassato nel periodo d’imposta in cui avviene la cessione. Chi ha ricevuto 2.065,83 euro di azioni esenti e le vende dopo un anno se li ritrova nel reddito di quell’anno, non in quello dell’assegnazione.

Dopo il triennio: dividendi e plusvalenze

Passati i tre anni, le azioni sono un investimento come gli altri. Per le persone fisiche dividendi e guadagni da vendita scontano, in linea generale, il prelievo del 26% sui redditi finanziari; se la società è estera può aggiungersi la ritenuta del suo Paese. Per il calcolo vale la disciplina del capital gain.

Il nodo è il costo fiscale. Nella circolare 54/E del 2008 l’Agenzia indicava come costo il valore già tassato come reddito di lavoro e precisava che, per le azioni assegnate gratis, alla vendita «l’intero importo del corrispettivo percepito continua a configurarsi come plusvalenza». Se l’orientamento resta questo, ciò che oggi è esente rischia di tornare domani come plusvalenza più alta. La risposta 194 non tocca il punto: meglio chiarirlo con la banca o il commercialista prima di vendere.

Stock option, premi in azioni e nuovo TUIR

Le free shares non sono stock option, cioè il diritto di comprare azioni a un prezzo prefissato. Il regime agevolato delle stock option è stato abolito nel 2008, e già allora l’Agenzia precisava che l’esenzione per l’azionariato diffuso «rimane ferma».

Altro capitolo ancora sono le azioni date al posto dei premi di risultato. La legge n. 76 del 2025 sulla partecipazione dei lavoratori ha reso esenti al 50%, per il 2025 e fino a 1.500 euro, i dividendi di quelle azioni; la legge di Bilancio 2026 (legge n. 199 del 2025, articolo 1, comma 13) ha esteso la misura anche al 2026. Le free shares della lettera g) restano fuori. Anche il limite dei fringe benefit è un’altra cosa: le azioni hanno una regola e un tetto propri.

Dal 1° gennaio 2027 entra in applicazione il nuovo Testo unico delle imposte sui redditi (D.Lgs. 19 giugno 2026, n. 117). La lettera g) diventa l’articolo 53, comma 2, lettera l); il limite alle azioni del gruppo passa all’articolo 53, comma 3. Lo ricorda la stessa risposta 194. Chi gestisce un piano di azionariato, tra regolamenti, accordi integrativi e comunicazioni ai dipendenti, ha meno di due mesi per aggiornare i riferimenti.

DISCLAIMER Le informazioni contenute nel presente articolo hanno natura divulgativa e non costituiscono consulenza fiscale personalizzata. Per la propria situazione specifica si raccomanda di rivolgersi a un professionista abilitato (commercialista, consulente del lavoro) o agli uffici dell’Agenzia delle Entrate. Normative e interpretazioni possono cambiare: verificare sempre la data di questo articolo e l’eventuale aggiornamento della materia.

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