L’Agenzia delle entrate con un nuovo orientamento ha messo in allarme aziende e lavoratori
La recente risposta dell’Agenzia delle entrate, la n° 233/2025 in materia di assegnazione a uso promiscuo dell’auto aziendale ai dipendenti ha messo in allarme sia i lavoratori sia i datori di lavoro.
Infatti, l’Agenzia delle entrate ha chiarito nello specifico la concorrenza al reddito del lavoratore di eventuali optional richiesti e pagati dallo stesso lavoratore.
La questione è legata all’interpretazione della norma, ex art.51, c.4 lett .a) del DPR 917/86, TUIR il quale dispone che nella determinazione del fringe benefit tassato in busta paga per l’utilizzo dell’auto a uso promiscuo devono essere sottratti eventuali addebiti a carico del lavoratore.
Tuttavia, secondo l’Agenzia delle entrate un eventuale addebito per optional richiesti dal lavoratore non può ridurre il fringe benefit, ciò comporta che il benefit sottoposto a tassazione nonché a contribuzione previdenziale non si riduce comportando un maggiore esborso per il lavoratore.
Detto ciò, cerchiamo di capire in che modo l’impresa che concede l’auto al lavoratore dovrà gestire al meglio le conseguenze legate non solo i comportamenti passati che potrebbero essere ancora oggetto di accertamento da parte dell’Agenzia delle entrate ma anche quelli tenuti da qui in avanti per evitare ulteriori conseguenze negative .
Il principio di onnicomprensività
Prima di entrare nel merito della questione, è necessario riprendere il principio sul quale si basa la tassazione del reddito da lavoro dipendente.
Ebbene si parla di principio di onnicomprensività
Infatti, ’articolo 51, comma 1, del Tuir, prevede che costituiscono reddito di lavoro dipendente «tutte le somme e i valori in genere, a qualunque titolo percepiti nel periodo d’imposta, anche sotto forma di erogazioni liberali, in relazione al rapporto di lavoro».
Nei fatti, gli emolumenti in denaro, sia i valori corrispondenti ai beni, ai servizi e alle opere offerti dal datore di lavoro ai
propri dipendenti costituiscono redditi imponibili e, in quanto tali, concorrono alla determinazione del reddito di lavoro dipendente.
Concorrono sia ai fini Irpef sia ai fini previdenziali.
Inoltre si deve tenere conto del principio di cassa allargata: le somme e i valori (come stipendi e retribuzioni) corrisposti dai datori di lavoro entro il 12 gennaio dell’anno successivo a quello di riferimento si considerano, ai fini fiscali, percepiti nell’anno precedente.
Fin qui nulla di difficile.
L’auto aziendale al dipendente. La tassazione dell’uso promiscuo
Ci sono alcuni beni e servizi erogati dal datore di lavoro in favore del lavoratore che non concorrono al reddito tassato in busta paga in maniera analitica.
Infatti alcuni beni o servizi vengono tassati in via forfettaria.
È il caso dell’auto assegnata a uso promiscuo al lavoratore dipendente.
Infatti, in tale caso e in molti altri opera una deroga al principio di onnicomprensività.
Il comma 4, lettera a) dell’art.51 del TUIR definisce il regime fiscale dei veicoli concessi in uso promiscuo ai dipendenti, prevedendo una determinazione forfettaria del benefit da assoggettare a tassazione:
per
gli autoveicoli indicati nell’articolo 54, comma 1, lettere a), c) e m), del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, i motocicli e i ciclomotori di nuova immatricolazione, concessi in uso promiscuo con contratti stipulati a decorrere dal 1° gennaio 2025, si assume il 50 per cento dell’importo corrispondente a una percorrenza convenzionale di 15.000 chilometri calcolato sulla base del costo chilometrico di esercizio desumibile dalle tabelle nazionali (..).
Dunque, il fringe benefit viene individuato sulla base delle tabelle ACI:
- ragguagliato al periodo di assegnazione dell’auto;
- tolte eventuali trattenute in capo al dipendente.
La risposta n° 233-2025 cambia le regole di tassazione
Con la risposta n°233/2025 sul fringe benefit auto, l’Agenzia delle entrate ha chiarito che:
- qualora il datore di lavoro trattenga in capo ai dipendenti delle somme per la richiesta di optional aggiuntivi da installare sui veicoli concesso in uso promiscuo, che non sono ricompresi nella valorizzazione determinata nelle tabelle ACI,
- le stesse non riducono il valore del fringe benefit da assoggettare a tassazione e contribuzione INPS.
Di conseguenza le eventuali somme corrisposte dal dipendente per l’acquisto degli optional dovranno essere trattenute dall’importo netto corrisposto in busta paga.
Come gestire al meglio gli optional in busta paga
Tale affermazione ha messo in allarme imprese e lavoratori dipendenti.
Infatti, le aziende saranno tenute a rivedere le posizioni relative agli ultimi cinque anni, nel rispetto dei termini di decadenza per gli accertamenti (vedi art.43 del DPR 600/1973).
Inoltre dovranno inoltre riconsiderare tutte le auto aziendali — inclusi gli optional e le componenti non ricomprese nelle tabelle ACI — per calcolare correttamente le imposte e i contributi dovuti.
Ciò vale sia per il dipendente che per l’impresa (in termini di verifica dei costi deducibili).
Sulle somme oggetto di recupero fiscale andranno applicati anche sanzioni e interessi.
Nel complesso il rischio accertamento riguarda pure i lavoratori che hanno già lasciato l’azienda, considerati i suddetti termini di accertamento.
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