Aumentano i reati non punibili per “tenuità del fatto”: ultima decisione della Consulta

Isabella Policarpio

22 Luglio 2020 - 13:38

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La Corte costituzionale riconosce l’applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto anche ai reati senza minimo edittale di pena, tra cui la ricettazione attenuata.

Aumentano i reati non punibili per “tenuità del fatto”: ultima decisione della Consulta

Una recente decisione della Corte costituzionale (depositata il 21 luglio 2020) ha esteso il campo di applicazione dell’esimente della tenuità del fatto, con la quale si esclude la pena detentiva per fatti non gravi con lo scopo di non “ingolfare”la macchina giudiziaria con provvedimenti inutili.

La Consulta ha stabilito che scatta la non punibilità per tenuità del fatto anche per i reati per i quali il Codice penale non stabilisce il limite minimo di pena, nel caso di specie all’illecito di ricettazione attenuata. In questo modo si allunga la lista dei reati che potranno essere “perdonati” in corso di giudizio poiché ritenuti non gravi.

Non punibilità per particolare tenuità del fatto: cosa ha stabilito la Consulta

La sentenza in questione (relatore Stefano Petitti) va a toccare il dettato dell’articolo 131-bis del Codice penale “Esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto” nella parte in cui prevede che l’esclusione della punibilità trova applicazione soltanto ai reati per cui la legge prevede 5 anni di reclusione come massimo edittale di pena.

Tale articolo risulta illegittimo nella parte in cui non esclude dalla pena anche i reati per i quali il Codice penale non stabilisce un minimo edittale. Ciò vale anche per la fattispecie di Ricettazione (articolo 648 Codice penale) per la quale non è prevista una pena minima e, in assenza di indicazioni codicistiche, la legge ne ha stabilito il minimo di pena detentiva a 15 giorni. Dunque in caso di ricettazione di lieve entità il carcere deve essere escluso.

I giudici costituzionali ritengono che la scelta di stabilire in ogni caso un minimo di pena - 15 giorni di reclusione - manifesta la volontà del legislatore di riconoscere la scarsa offensività della condotta, cosa che, di conseguenza, giustifica l’applicazione dell’esimente di particolare tenuità del fatto.

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