Le agevolazioni contributive hanno la funzione di favorire l’inserimento / reinserimento lavorativo di determinate categorie di soggetti, altrimenti suscettibili di incontrare difficoltà nell’accedere al mondo del lavoro.
Grazie, di norma, ad una riduzione (in taluni casi totale) dei contributi previdenziali ed assistenziali a carico azienda, i datori di lavoro vengono incentivati ad occupare, ad esempio:
- Giovani under 36;
- Ultracinquantenni disoccupati da oltre dodici mesi;
- Donne di qualsiasi età prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno sei / ventiquattro mesi;
- Precari con figli minori;
- Percettori dell’indennità di disoccupazione NASpI o del Reddito di Cittadinanza;
- Under 30 che non studiano e non lavorano.
A fronte dei vantaggi riconosciuti all’azienda, esistono una serie di condizioni da rispettare. Tra queste figura la corretta trasmissione della comunicazione telematica di assunzione, inviata con modello «UnificatoLav» o «UniLav».
Analizziamo in dettaglio gli errori da evitare.
Assunzione agevolate e comunicazione UniLav, 5 errori da evitare
Inviare in ritardo la comunicazione
A norma dell’articolo 31 «Principi generali di fruizione degli incentivi», comma 3 del Decreto legislativo 14 settembre 2015 numero 150 l’inoltro tardivo «delle comunicazioni telematiche obbligatorie inerenti l’instaurazione e la modifica di un rapporto di lavoro o di somministrazione producono la perdita di quella parte dell’incentivo relativa al periodo compreso tra la decorrenza del rapporto agevolato e la data della tardiva comunicazione».
La comunicazione UniLav di assunzione dev’essere infatti trasmessa entro le ore 24 del giorno precedente quello di instaurazione del rapporto.
Ipotizziamo il caso di un contratto di lavoro subordinato con un giovane under 36, per il quale l’azienda può ottenere una riduzione dei contributi previdenziali ed assistenziali a suo carico.
La data di avvio del rapporto è il 1° ottobre 2023. Tuttavia, l’UniLav è inviato il successivo 15 ottobre.
Ai sensi del citato articolo 31 l’azienda interessata non può applicare lo sgravio con riferimento al periodo 1° ottobre - 14 ottobre 2023.
Attenzione anche alle trasformazioni a tempo indeterminato
La perdita dello sgravio a seguito dell’invio tardivo della comunicazione UniLav riguarda non solo gli eventi di assunzione ma, altresì, le modifiche ai rapporti di lavoro. Tale è il caso, ad esempio, delle agevolazioni riconosciute a fronte della trasformazione a tempo indeterminato di un contratto a termine.
In queste situazioni, il modello UniLav dev’essere trasmesso in via telematica entro cinque giorni dall’evento.
L’articolo 31, comma 3 sopra citato afferma infatti che l’inoltro tardivo delle comunicazioni telematiche obbligatorie tanto nei casi di instaurazione quanto di «modifica di un rapporto di lavoro» produce la perdita di quella parte dell’incentivo relativa al periodo compreso tra la decorrenza del rapporto agevolato e la data della tardiva comunicazione.
Inviare in ritardo la comunicazione ed applicare comunque lo sgravio
L’azienda che invia in ritardo l’UniLav e, rendendosi conto dell’errore, non applica lo sgravio, evita il pagamento di interessi e sanzioni, previsti invece per il datore di lavoro che, in maniera consapevole o meno, fruisce comunque dello sgravio per intero, anche per il periodo che, come nell’esempio precedente, non dovrebbe essere coperto dall’agevolazione contributiva.
Sbagliare la tipologia contrattuale
Gli sgravi contributivi sono di norma legati ad una serie di requisiti soggettivi, riferiti cioè alla persona assunta, ovvero oggettivi, riguardanti la tipologia contrattuale con cui viene instaurato il rapporto di lavoro.
Per esempio, i datori di lavoro che assumono a tempo indeterminato, tra il 1° gennaio 2023 ed il 31 dicembre 2023, giovani:
- Di età fino a 35 anni (36 anni non compiuti);
- Per i quali non risultano precedenti rapporti a tempo indeterminato con il medesimo o altro datore di lavoro;
è previsto un esonero totale dal versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali conto azienda.
Lo sgravio spetta altresì per le trasformazioni a tempo indeterminato di un contratto a termine, a condizione che il lavoratore sia in possesso del requisito anagrafico alla data di conversione del rapporto.
Il beneficio ha una durata di trentasei mesi, a partire dalla data di assunzione / trasformazione e spetta nel limite di 8.000,00 euro annui, corrispondenti a 666,66 euro mensili. Per i rapporti di lavoro instaurati o risolti nel corso del mese, la soglia dev’essere riproporzionata prendendo a riferimento euro 21,50 (666,66 euro / 31 giorni) per ogni giorno di fruizione dell’esonero contributivo.
Di conseguenza, l’azienda che intende fruire dello sgravio in parola deve prestare particolare attenzione nella compilazione del flusso UniLav, evitando di indicare, ad esempio, che la tipologia contrattuale è un contratto a tempo determinato ovvero a chiamata rapporti, questi ultimi, esclusi dallo sgravio contributivo.
Un’altra casistica, di segno opposto, è lo sgravio riconosciuto ai datori di lavoro (con meno di venti dipendenti) che assumono con contratto a termine (anche part-time) lavoratori in sostituzione di dipendenti assenti per congedo di maternità (anche anticipata) o di paternità, congedo parentale e congedo per malattia del figlio.
In tal caso l’UniLav deve riportare, come tipologia contrattuale, il contratto a termine per ragioni sostitutive.
Da notare che l’agevolazione in parola comporta la riduzione del 50% dei contributi previdenziali ed assistenziali a carico azienda, oltre che dei premi assicurativi Inail, calcolati sulla retribuzione del lavoratore assunto a termine, fino al compimento di un anno di età del bambino del sostituito.
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Attenzione a mansioni e sede di lavoro
All’interno della comunicazione UniLav, tra i dati da indicare figurano:
- Mansione ricoperta dal lavoratore;
- Sede di lavoro del dipendente.
L’azienda è tenuta a prestare la massima attenzione alle informazioni citate, posto che, a seconda dello sgravio applicato, l’indicazione di un dato errato può portare sino alla contestazione dell’agevolazione stessa, da parte degli enti competenti, se non addirittura alla richiesta di restituzione delle somme ottenute.
Un esempio è il già citato sgravio per le aziende che assumono under 36. Il beneficio è infatti revocato, con recupero di quanto già fruito dall’azienda, se il datore di lavoro, nei sei mesi successivi all’assunzione incentivata, procede al licenziamento per giustificato motivo oggettivo:
- Di un lavoratore assunto con l’incentivo;
- In alternativa, di un lavoratore impiegato nella medesima unità produttiva e inquadrato con la stessa qualifica.