Assumere detenuti, vantaggi: credito d’imposta utilizzabile in compensazione

Federico Migliorini

8 Gennaio 2015 - 16:09

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Agevolazioni fiscali: le imprese che offrono assunzione o effettuano attività di formazione a soggetti detenuti possono fruire di un credito d’imposta utilizzabile in compensazione.

Assumere detenuti, vantaggi: credito d’imposta utilizzabile in compensazione

Le imprese che assumono lavoratori detenuti o internati, anche ammessi al lavoro esterno o alla semilibertà, possono fruire, ai sensi di quanto stabilito dal DM 24 luglio 2014 n.148, di un credito d’imposta se rispettano le seguenti condizioni:

  • Assunzione effettuata con contratto di lavoro subordinato per un periodo non inferiore a 30 giorni;
  • Trattamento economico non inferiore a quello previsto dai contratti collettivi di lavoro;
  • Stipula di apposita convenzione con la Direzione dell’istituto penitenziario ove sono ristretti i lavoratori assunti.

Inoltre, dal 2015, occorre presentare, entro il 31 ottobre dell’anno precedente a quello per cui si chiede la fruizione del credito, un’istanza, relativa sia alle assunzioni già effettuate che a quelle che si prevede di effettuare, presso l’istituto penitenziario con il quale hanno stipulato la convenzione, quantificando l’ammontare del credito d’imposta che intendono fruire per l’anno successivo.

Attività di formazione
Il credito spetta, alle stesse condizioni e modalità alle imprese che svolgono attività di formazione:

  • Nei confronti di detenuti o internati, a condizione che l’attività comporti, al termine del periodo di formazione, l’immediata assunzione dei detenuti formati per un periodo minimo corrispondente al triplo del periodo di formazione, per il quale hanno fruito del credito;
  • Mirata a fornire professionalità ai detenuti o internati da impiegare in attività gestite in proprio dall’amministrazione penitenziaria.

Misura del credito d’imposta
Il credito d’imposta è fissato nelle misure di seguito indicate. E’ fruibile per ciascun lavoratore a tempo pieno nei limiti del costo effettivamente sostenuto per lo stesso e in misura proporzionale alle giornate di lavoro prestate e comunque nel limite annuale massimo di 250.000 €. Per i contratti assunti con contratto di lavoro a tempo parziale, spetta in misura proporzionale alle ore prestate.

Il credito spetta nelle stesse misure anche per i 24 mesi successivi alla cessazione dello stato detentivo del lavoratore assunto, a condizione che il rapporto di lavoro sia iniziato mentre il soggetto era ristretto.
Il credito fruibile mensilmente per ciascun lavoratore è determinato nelle seguenti misure, a partire dall’anno 2014:

  • 520 € per i lavoratori detenuti o internati anche ammessi al lavoro esterno;
  • 300 € per i lavoratori semiliberi provenienti dalla detenzione o internati semiliberi.

Queste misure resteranno valide sino all’adozione di un nuovo decreto ministeriale, ai sensi dell’articolo 4, comma 1, L. 193/2000.

Utilizzo del credito d’imposta
Il credito è utilizzabile esclusivamente in compensazione mediante modello F24 e va indicato nella dichiarazione dei redditi (quadro RU) relativa al periodo d’imposta in riferimento al quale è concesso. Non concorre alla formazione della base imponibile IRES e IRAP e non assume rilievo ai fini del rapporto di deducibilità dal reddito d’impresa degli interessi passivi e delle spese generali.
Con apposito decreto ministeriale dovranno essere stabilite le modalità e i termini di utilizzo in compensazione del credito da applicarsi a decorrere dal 2015.

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