Ai fini fiscali l’assegno di mantenimento versato all’ex coniuge è trattato diversamente da quello in favore dei figli: vediamo di seguito le differenze e a chi spetta la deduzione Irpef.
L’assegno di mantenimento versato all’ex coniuge è deducibile dal reddito imponibile Irpef di chi lo corrisponde ed è reddito imponibile per chi lo incassa. Ecco come va indicato in dichiarazione dei redditi modello 730/2022 o modello redditi PF alla luce degli ultimi chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate contenuti nella Circolare n.24/E/2022.
Assegno di mantenimento: a chi spetta la deduzione nella dichiarazione dei redditi
La deduzione fiscale dell’assegno di mantenimento versato all’ex coniuge è disciplinata dall’articolo 10, comma 1 lettera c) del DPR n.917/1986. Per il coniuge erogante i versamenti sono considerati oneri deducibili: abbattono la base imponibile Irpef e gli permettono di pagare meno tasse.
Tuttavia non spetta in tutti i casi, ma solo quando i versamenti sono corrisposti a seguito di:
- separazione legale ed effettiva,
- scioglimento o annullamento del matrimonio,
- cessazione degli effetti civili del matrimonio.
La deducibilità fiscale è dunque condizionata dalla presenza di un provvedimento dell’autorità giudiziaria che attesti l’entità dell’importo agevolato. In ogni caso la deduzione dei versamenti periodici spetta fino a concorrenza del reddito complessivo.
Nel prossimo paragrafo analizziamo i casi specifici in cui è ammessa la deduzione, ma prima sintetizziamo in quali situazioni non spetta:
- per le somme versate in un’unica soluzione;
- per l’assegno una tantum stabilito dal Giudice, anche se il versamento avviene a rate;
- per le somme versate titolo di quota di mutuo in sostituzione dell’assegno di mantenimento, nel caso in cui l’altro coniuge abbia comunque rinunciato all’assegno di mantenimento (Circolare n. 50/E/2000)
Deducibilità assegno di mantenimento
Chiarito a chi spetta la deduzione dell’assegno di mantenimento, passiamo ora ad esaminare tutti i casi di deducibilità dell’assegno di mantenimento.
L’Agenzia delle Entrate specifica infatti che, quando l’importo indicato nel provvedimento del Giudice comprende anche la quota per il mantenimento dei figli, la quota deducibile, salvo diverse indicazioni, si attesta al 50% del totale.
Le somme corrisposte a titolo di adeguamento Istat sono deducibili solo se la sentenza del giudice prevede espressamente un criterio di adeguamento automatico degli importi.
Sono deducibili gli importi pagati a titolo di arretrati anche se pagati in un’unica soluzione. Devono tuttavia rappresentare una integrazione di assegni periodici precedenti.
Ammesso alla deducibilità anche l’assegno alimentare tramite trattenute sulla pensione ed erogato con il meccanismo della compensazione (Risoluzione n. 157/2009).
L’Agenzia delle Entrate ha ammesso la deducibilità dei canoni di locazione e delle spese condominiali corrisposti periodicamente e determinati dal Giudice. Se l’immobile è a disposizione dell’ex coniuge e dei figli, la deducibilità è limitata al 50% delle spese sostenute.
Assegno di mantenimento all’ex coniuge e ai figli: differenze
Quanto visto fino ad ora si riferisce alle somme corrisposte all’ex coniuge a seguito di un provvedimento del Giudice che accerti una condizione economica che non permette alla parte richiedente di mantenere un tenore di vita pari a quello della convivenza coniugale.
Per ottenere l’assegno, il coniuge richiedente deve rispettare alcuni requisiti, che vediamo di seguito:
- non dispone di «adeguati redditi propri» o non può procurarseli per ragioni oggettive;
- non gli è stata addebitata la separazione;
- il coniuge a cui è stata addebitata la separazione ha i mezzi idonei per corrispondere l’assegno.
Un discorso a parte deve essere fatto per l’assegno di mantenimento dei figli, dal momento che esistono già le detrazioni per figli a carico. Ai fini fiscali, dunque, tali somme non sono deducibili dal reddito imponibile di chi le corrisponde.
Ai fini della certificazione ISEE è possibile indicare nella DSU (quadro FC5) gli assegni periodici corrisposti al coniuge dopo separazione o divorzio, così da tenere conto della quota di reddito destinata al mantenimento dei figli (non conviventi) dopo la separazione.
Assegno di mantenimento in dichiarazione dei redditi
La parte che eroga l’assegno di mantenimento all’ex coniuge può dunque portare in deduzione il relativo importo indicandolo in dichiarazione dei redditi:
- al rigo E22 (del modello 730/2022)
- al rigo RP 22(modello redditi PF)
- il codice fiscale del coniuge percettore
Il contribuente dovrà inoltre conservare la seguente documentazione:
- Sentenza di separazione o divorzio
- Bonifici ovvero ricevute rilasciate dal soggetto che ha percepito la somma per verificare gli importi effettivamente versati
- contratto d’affitto e documentazione da cui risulti l’importo delle spese condominiali oltre alla documentazione che provi l’avvenuto versamento.
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