Anticipo Tfr, come è tassato?

Patrizia Del Pidio

3 Ottobre 2023 - 16:11

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Le tasse non si pagano solo al momento della liquidazione del TFR, ma anche se si chiede un anticipo sul trattamento di fine rapporto. Vediamo come è tassato l’eventuale anticipo.

Anticipo Tfr, come è tassato?

Il dipendente del settore privato per poter beneficiare del suo Tfr non deve attendere necessariamente la cessazione dell’attività lavorativa. Per questi lavoratori, infatti, vi è la possibilità di richiedere l’anticipo del Tfr, acronimo che sta per trattamento di fine rapporto, al proprio datore di lavoro, ma solo al ricorrrere di determinate condizioni.
Il Tfr, così come anche il suo anticipo, viene tassato esattamente come altri introiti. Tuttavia la tassazione dell’anticipo del Tfr segue delle regole particolari.

Le regole riguardanti il calcolo dell’aliquota per l’anticipo del Tfr sono assoggettate al prelievo fiscale sulla base del meccanismo della tassazione separata. Ma come funziona e in quali casi si può effettivamente richiedere un anticipo sul trattamento di fine rapporto?

Sia il Tfr, sia il suo anticipo e la tassazione di quest’ultimo infatti seguono alcune regole ben precise, ecco tutto quello che bisogna sapere per evitare sorprese ed essere preparati a capire effettivamente quanto si riceverà nel caso in cui si andasse a richiederlo e si avessero i requisiti per riceverlo.

Cos’è il trattamento di fine rapporto

Per ogni anno di lavoro dipendente il datore di lavoro mette da parte una specifica quota che il dipendente si vedrà poi riconosciuta alla fine del rapporto di lavoro come compenso ricevuto in differita, più brevemente chiamato Tfr.

Infatti lo stipendio ricevuto da un lavoratore dipendente non è la totalità della sua retribuzione, dove una parte di questa va appunto a comporre il Tfr in questione, che aumenta al passare di ogni anno.

Le regole con cui viene calcolato il Tfr sono molto precise. Come base si tiene conto di tutte le retribuzioni ricevute dal dipendente nel corso dell’anno, siano esse fisse od occasionali, con la sola eccezione dei rimborsi spese. La somma che si ottiene va divisa per il coefficiente 13,5.

A questo punto l’importo che è stato accumulato progressivamente, a eccezione di quello dell’anno in corso, al 31 dicembre di ogni anno viene rivalutato con un tasso fisso dell’1,5% a cui si aggiunge il 75% dell’aumento dell’indice Istat dei prezzi al consumo, ovvero l’inflazione, rilevato in relazione dell’anno precedente.

L’importo calcolato in questa modalità è lordo, quindi non al netto delle tasse, e una volta ricevuto seguirà le regole della tassazione separata.

Normalmente si riceve il Tfr alla fine del rapporto lavorativo (da qui il nome), tuttavia ci sono situazioni in cui è possibile richiederne un anticipo, dopo un minimo di otto anni di lavoro dipendente.

Chi può richiedere l’anticipo del Tfr

Come accennato poco prima, per poter richiedere l’anticipo del Tfr è necessario avere almeno otto anni di lavoro dipendente con lo stesso datore di lavoro. Tuttavia questi non sono gli unici requisiti richiesti.

È infatti richiesto, per legge, che si giustifichi tale richiesta. La giustificazione in questione deve rientrare in una delle seguenti:

  • acquisto della prima casa o dell’abitazione principale, per il lavoratore o per il figlio maggiorenne. Sarà necessario documentare le spese attraverso un atto notarile;
  • sostenimento di spese sanitarie, che siano del dipendente o di un familiare a carico. Questo dovrà essere certificato dall’Asl o da una struttura sanitaria privata;
  • sostenimento di spese per congedi di formazione o parentali;
  • per poter sostenere le spese di ristrutturazione dell’abitazione principale o prima casa, oppure anche per interventi di manutenzione ordinaria per le parti condominiali o comuni.

L’anticipo sul Tfr si può richiedere una sola volta e può essere al massimo pari al 70% dell’ammontare del trattamento di fine rapporto.

Come viene tassato l’anticipo del Tfr

L’anticipo sul Tfr che si riceve è lordo, quindi dovrà ancora essere tassato. Le regole della sua tassazione sono diverse a quelle seguite dallo stipendio normale, infatti è soggetto alla cosiddetta “tassazione separata”.

Per poter calcolare le tasse da pagare è necessario quindi fare una serie di operazioni e passaggi:

  • calcolare la somma lorda che si va a ricevere;
  • bisogna poi dividere la somma ottenuta per gli anni per anni lavorati (all’interno dell’azienda a cui si è chiesto il Tfr) alla data della richiesta, e moltiplicare il risultato per 12. In questo modo si ottiene il reddito annuale;
  • a questo punto è necessario applicare l’aliquota Irpef alla base imponibile. Questa è pari al rapporto tra l’imposta calcolata applicando al reddito annuale di riferimento l’aliquota Irpef e l’ammontare del reddito annuo.

L’anticipo è tassato con aliquota che può variare anche in base alla motivazione per cui è stato richiesto. Se si richiede l’anticipo per spese mediche, infatti, è applicata un’aliquota del 15% a cui si sottrae, a scalare, lo 0,3% per ogni anno successivo al 15esimo di servizio presso la stessa azienda

Se si richiede, invece, per acquistare o ristrutturare casa per se stessi o per i figli, la tassazione incide a partire dal 23% e prevede la tassazione separata (applicando aliquota ordinaria) come in caso di liquidazione del Tfr.

Una volta ottenuto l’anticipo del Tfr questo verrà scalato da quanto è stato messo da parte nel corso degli anni, che andrà quindi a diminuire nel momento in cui lo si riceverà alla fine del rapporto lavorativo. Anche il Tfr segue le stesse regole di tassazione separata.

Quanto si deve attendere per riceverlo

Nel momento in cui si richiede l’anticipo utilizzando l’apposita procedura, questo non viene erogato immediatamente, ma l’attesa può essere di alcuni mesi, anche più di quattro.

Il processo non è immediato e non è detto che il datore di lavoro lo conceda. Infatti, dal canto suo, per legge il datore di lavoro è tenuto a soddisfare, ogni anno, un minimo del 10% delle richieste ricevute dagli aventi diritto, e del 4% del numero totale dei dipendenti.

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