Può avvalersi del termine biennale per la vendita dell’immobile già acquistato con i vantaggi prima casa chi non è riuscito a vedere casa entro il 31 dicembre? Cosa dice l’Agenzia delle Entrate?
Agevolazioni acquisto prima casa, il termine per la vendita dell’immobile per il quale si è già fruito delle agevolazioni raddoppia anche per le vendite 2024. Ecco quando si può fruire dei vantaggi raddoppiati anche per il 2024 e perché.
L’Agenzia delle Entrate nella risposta a Interpello 127 del 5 maggio 2025 fornisce importanti chiarimenti sui termini per la vendita della prima casa per poter fruire nuovamente delle agevolazioni, in molti casi è possibile avvalersene anche per atti del 2024.
Ecco in quali casi anche per gli atti del 2024 si può fruire del termine raddoppiato per l’alienazione dell’immobile già acquistato con le agevolazioni prima casa.
Vantaggi raddoppiati per chi deve vendere l’immobile pre-posseduto con agevolazioni prima casa
Il Dpr 131 del 1986 disciplina l’imposta di registro e stabilisce l’aliquota agevolata al 2% per l’acquisto della prima casa.
La norma prevede che l’aliquota agevolata sia applicabile al verificarsi di determinate condizioni e in particolare:
- l’immobile deve trovarsi nel territorio del comune in cui l’acquirente ha o stabilisca la propria residenza entro diciotto mesi dall’acquisto;
- l’acquirente deve dichiarare di non essere titolare, esclusivo o in comunione con il coniuge, dei diritti di proprietà, usufrutto, uso e abitazione di altra casa di abitazione nel territorio del comune in cui è situato l’immobile da acquistare;
- l’acquirente deve dichiarare all’atto dell’acquisto di non essere titolare neanche per quota di un immobile acquistato con le agevolazioni previste per la prima casa, in poche parole si può fruire solo una volta del beneficio. La normativa prevede però una deroga a questo principio, cioè il soggetto interessato deve impegnarsi a vendere entro un anno l’immobile precedentemente acquistato con le agevolazioni prima casa. Nel caso in cui non riesca nell’intento, le agevolazioni si perdono ed è necessario versare un’ulteriore quota fino a raggiungere l’imposta ordinaria.
La Legge di Bilancio 2025 prevede un raddoppio del termine previsto per la vendita dell’immobile preposseduto e acquistato con i benefici “prima casa”. A partire dal 1° gennaio 2025 si può ottenere l’agevolazione alienando l’immobile nel termine di due anni dal nuovo acquisto.
Chi non riesce ad alienare l’immobile entro il 31 dicembre 2024, può avvalersi dei termini raddoppiati?
Nell’istanza di Interpello il richiedente è proprietario di un’abitazione acquistata nel 2018 con le agevolazioni ’’prima casa’’, afferma che in data 25 gennaio 2024, ha acquistato, nello stesso comune, un’altra abitazione, avvalendosi della agevolazione in esame e impegnandosi ad alienare entro un anno l’immobile agevolato posseduto.
A causa di ritardi della banca dell’acquirente, non è riuscito a perfezionare l’atto di vendita entro il 31 dicembre 2024. L’istante quindi chiede se, visto che il termine annuale non è ancora trascorso nel momento in cui è entrata in vigore la nuova norma, cioè il 1° gennaio 2025, può comunque avvalersi anche lui del termine biennale previsto dal comma 116, dell’articolo 1 della Legge di Bilancio 2025.
In poche parole, per chi ha acquistato casa a febbraio 2024 ( ad esempio), il termine annuale dovrebbe spirare a febbraio 2025, siccome il 1° gennaio è entrato in vigore il nuovo termine biennale, è possibile avvalersi di tale termine più favorevole?
Nella risposta a istanza di Interpello l’Agenzia delle Entrate ha precisato che con risposta fornita nel corso dell’8° Forum dei Commercialisti, tenutosi il 27 gennaio 2025 e pubblicata su Italia Oggi il 28 gennaio 2025, è stato chiarito che il citato articolo 1, comma 116, della Legge di Bilancio 2025 non prevede che l’estensione del predetto limite temporale sia riservata agli atti di acquisto di immobili stipulati a far data dal 1 gennaio 2025 e che lo stesso si applica anche nel caso in cui, al 31 dicembre 2024, non sia ancora decorso il termine di un anno, entro cui il contribuente è tenuto ad alienare l’immobile pre-posseduto.
Ne consegue che nel caso in cui nel momento dell’entrata in vigore del termine biennale, non sia ancora scaduto il termine annuale per l’alienazione, comunque trovano applicazione le nuove agevolazioni con termini raddoppiati.
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