Il proprietario di casa può impedire all’affittuario di tenere animali domestici e in quali occasioni il condominio può vietarlo?
Il proprietario di un immobile può impedire agli affittuari di tenere animali domestici? Un dubbio che si può facilmente presentare sia nella fase di ricerca di un appartamento o di un locatario. Ma cosa dice la legge in queste occasioni, e in quale momento entrano in campo anche le opinioni delle altre persone presenti in un palazzo?
Al riguardo la giurisprudenza è piuttosto chiara: è fondamentale il momento in cui vengono inserite all’interno del contratto di locazione le eventuali clausole in relazione alla possibilità di tenere animali. Vediamo quindi di seguito come funziona e quali sono gli obblighi dei proprietari di casa e dei proprietari di animali domestici in queste situazioni.
Quando il proprietario può vietare di tenere animali
Il locatore non ha il diritto o la possibilità di vietare a un locatario di prendere e tenere con sé uno o più animali domestici a meno che questo non venga esplicitamente segnalato con un’apposita clausola all’interno del contratto. Questo divieto infatti, che il proprietario dell’immobile ha il diritto di inserire, non è presente nei contratti standard e deve essere esplicitamente aggiunto per volere del locatore.
In pratica, nel momento in cui si affitta un immobile non si può impedire all’affittuario di tenere animali, a meno che questo non sia stato precedentemente aggiunto al contratto e specificato anche al locatario, che dovrà aver letto il suddetto contratto, compreso la clausola, avendola liberamente accetta, firmato il contratto. In caso contrario l’inquilino ha sempre il diritto di tenere con sé uno o più animali, prendendoli anche dopo essere entrato in casa, a patto che questo non vada contro le regole del condominio.
Il proprietario di casa non può minacciare di sfrattare il locatario a seguito dell’adozione di un animale nei casi in cui la clausola in questione non è presente. Non può essere aggiunta al contratto in un secondo momento costringendo l’inquilino ad accettarla, se non alla scadenza ed eventuale rinnovo dello stesso. Se invece era presente fin dall’inizio, e si prende un animale, allora il suo mancato rispetto sarebbe causa di risoluzione del contratto per inadempimento da parte del locatario, obbligandolo quindi a lasciare la casa.
Se si vive in affitto quindi è necessario, prima di prendere un animale domestico:
- assicurarsi che non sia vietato dal contratto di locazione;
- controllare che non vada contro il regolamento del palazzo.
Divieti del condominio
Con la riforma del codice civile del 2012 i condomini non possono vietare ai condomini, in affitto o meno, di tenere animali. Questo significa che, tranne in situazioni particolari, un palazzo non può impedire a un singolo di avere un animale da compagnia e che in Italia non esistono, in linea generale, dei condomini pet-free.
Questa regola però non impedisce a un locatore di vietare ai locatari di adottarne e aggiungere una clausola all’interno del contratto. Ma in quali situazioni l’intero condominio ha la possibilità di impedire a un locatario di tenere animali domestici?
Unanimità dei condomini
Nel caso in cui tutti i condomini, proprietari degli appartamenti, decidessero di inserire all’interno dello statuto del condominio il divieto di tenere animali o scegliessero di inserire dei limiti (come quantità, o dimensioni), allora il palazzo potrà essere considerato pet-free. In questa situazione quindi l’opinione di qualcuno che vive in affitto non è rilevante, poiché non può presenziare e votare alle assemblee di condominio, se non con apposita delega.
Il voto in questo caso deve essere assolutamente unanime, e non può passare con la sola maggioranza, e il divieto può venire discusso e tolto durante le riunioni seguenti, rispettando l’iter richiesto dal condominio, con un solo voto contrario o astenuto. Un proprietario di casa che mette in affitto un appartamento in un condominio pet-free ha il dovere di avvisare i futuri locatari riguardo questa situazione.
Nel caso in cui il divieto venisse discusso dopo che è stato firmato un contratto di affitto, il locatore dovrà discutere la situazione con gli affittuari e informarsi riguardo alle loro opinioni (in particolare in casi di affitto a lungo termine), per evitare incomprensioni di ogni genere.
Infine, si ricorda che il tribunale di Cagliari, con l’ordinanza n. 7170/2014 del 22.07.2016 ha stabilito che tutte le clausola di divieto condominiali inseriti nei diversi regolamenti, stabilite anche all’unanimità, prima della riforma precedentemente citata sono da ritenersi nulle e dovranno quindi essere ridiscusse e rivotate, seguendo le nuove leggi al riguardo.
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Doveri e diritti del proprietario di animali
Il proprietario di un animale, indipendentemente dal fatto che sia o meno in affitto, ha alcuni doveri nei confronti degli altri condomini. Ovvero quello di assicurarsi che l’animale non rechi disturbo agli altri abitanti del palazzo, nei limiti del buon senso, e che non sporchi o rovini le parti comuni, occupandosi tempestivamente di risolvere gli eventuali danni.
Il locatario inoltre dovrà anche preoccuparsi che il suo animale non danneggi i mobili e l’immobile di proprietà altrui. In entrambi i casi è necessario che tutte le parti coinvolte agiscano con buon senso. È normale che un cane abbai qualche volta. Il rumore, in particolare in città e in un condominio, è normale. È infatti giusto ricordare la presenza di specifiche regole in relazione alla quantità e agli orari in cui è consentito fare rumore senza che terzi possano lamentarsene.
Ma nel caso in cui questo dovesse farlo troppo spesso, e/o sempre durante le ore di riposo, e più persone dovessero lamentarsi, sarà necessario procedere con l’isolamento acustico del proprio immobile, per esempio.
In generale comunque il proprietario di un animale domestico è protetto da quanto riferito dal codice civile, che afferma nell’articolo 1138 in un condominio, “le norme del regolamento non possono vietare di possedere o detenere animali domestici“. Questi rapporti infatti sono considerati quindi da salvaguardare al pari di ogni altro rapporto familiare.
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