Adozione internazionale: la procedura necessaria

Marco Montanari

28 Febbraio 2022 - 10:01

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Adottare un minore comporta un iter lungo e complesso. Questo è vero soprattutto in caso di adozione internazionale: vediamo, di seguito, qual è la procedura necessaria.

Adozione internazionale: la procedura necessaria

Chi intende adottare un minore deve sapere che va incontro a un iter burocratico lungo e complesso.

Ciò è valido soprattutto quando si ha a che fare con l’adozione internazionale, ovvero con l’adozione che avviene tra cittadini italiani e un minore appartenente a uno stato estero.

Il procedimento in Italia è disciplinato dagli articoli 29 e seguenti della Legge 4 maggio 1983, n. 184 (“Disciplina dell’adozione e dell’affidamento dei minori”).

In particolare, l’articolo 29 dispone che:

L’adozione di minori stranieri ha luogo conformemente ai principi e secondo le direttive della Convenzione per la tutela dei minori e la cooperazione in materia di adozione internazionale, fatta a L’Aja il 29 maggio 1993, di seguito denominata “Convenzione”, a norma delle disposizioni contenute nella presente legge.”

Nell’articolo che segue cercheremo di illustrare quest’istituto e la procedura necessaria per ottenere l’adozione.

I requisiti per adottare

Non tutti possono fare domanda di adozione; è infatti necessario il possesso di determinati requisiti previsti dalla legge (art. 6, L. ad.).

Al riguardo, possono procedere all’adozione soltanto i coniugi uniti in matrimonio da almeno 3 anni, tra i quali non sia intervenuta alcuna separazione personale, neppure di fatto, nei 3 anni precedenti.

Tale requisito può ritenersi realizzato anche quando i coniugi abbiano convissuto in modo stabile e continuativo prima del matrimonio per un periodo di 3 anni.

In questo caso, è il Tribunale per i minorenni ad accertare la continuità e la stabilità della convivenza, avuto riguardo a tutte le circostanze del caso concreto.

I coniugi, inoltre, devono essere affettivamente idonei e capaci di educare, istruire e mantenere i minori che intendono adottare.

Esiste altresì un requisito anagrafico; in particolare, l’età degli adottanti deve superare di almeno 18 e di non più di 45 anni l’età dell’adottando.

Anche tale requisito può essere derogato quando il Tribunale per i minorenni accerti che, dalla mancata adozione, possa derivare un danno grave e non altrimenti evitabile per il minore.

Vi sono eccezioni al limite di età, in base alle quali l’adozione non è preclusa quando si verifica una delle seguenti condizioni:

  • il limite massimo di età degli adottanti sia superato da uno solo di essi in misura non superiore a 10 anni;
  • gli adottanti siano genitori di figli, anche adottivi, dei quali almeno uno sia minorenne;
  • l’adozione riguardi un fratello o una sorella del minore già adottato.

La dichiarazione di disponibilità

L’iter prende avvio con la dichiarazione di disponibilità da parte dei futuri adottanti, corredata dalla richiesta di dichiarazione di idoneità all’adozione.

Al riguardo, le persone residenti in Italia, che possiedono i requisiti indicati in precedenza, devono presentare la dichiarazione di disponibilità al Tribunale per i minorenni competente in base al luogo di residenza, chiedendo che lo stesso dichiari la loro idoneità all’adozione.

Il Tribunale per i minorenni può:

  • pronunciare immediatamente un decreto di inidoneità per manifesta carenza dei requisiti; oppure
  • trasmettere, entro 15 giorni dalla presentazione della domanda, copia della dichiarazione di disponibilità ai servizi sociali degli Enti locali per le operazioni di competenza.

La relazione dei servizi sociali

Ricevuta la domanda, i servizi sociali si occuperanno di:

  • informare gli interessati sull’adozione internazionale e sulle relative procedure, sugli enti autorizzati e sulle altre forme di solidarietà nei confronti dei minori in difficoltà;
  • preparare gli aspiranti all’adozione;
  • acquisire elementi sulla situazione personale, familiare e sanitaria degli aspiranti genitori adottivi.

A questo ultimo riguardo, i servizi sociali reperiscono informazioni sugli adottanti relative a:

  • l’ambiente sociale;
  • le motivazioni che li determinano;
  • l’attitudine a farsi carico di un’adozione internazionale;
  • la capacità di rispondere, in modo adeguato, alle esigenze del minore;
  • le eventuali caratteristiche particolari dei minori che essi sarebbero in grado di accogliere.

Infine, acquisiscono ogni altro elemento utile per la valutazione, da parte del Tribunale, dell’idoneità all’adozione.

In seguito, entro i 4 mesi successivi alla trasmissione della dichiarazione di disponibilità, i servizi sociali trasmettono al Tribunale una relazione completa di tutti gli elementi così acquisiti.

Il decreto di idoneità

Una volta ricevuta la relazione da parte dei servizi sociali, il Tribunale per i minorenni sente gli interessati all’adozione e dispone, se necessario, opportuni approfondimenti.

Infine, entro i 2 mesi successivi, pronuncia decreto motivato di idoneità o di inidoneità ad adottare.

Il decreto di idoneità avrà efficacia per tutta la durata della procedura, che deve essere promossa dagli interessati entro un anno dalla comunicazione del provvedimento.

Esso contiene anche le indicazioni per favorire il migliore incontro tra gli aspiranti all’adozione e il minore da adottare.

Il decreto è trasmesso immediatamente, insieme alla relazione dei servizi sociali e all’ulteriore documentazione esistente:

  • alla Commissione per le adozioni internazionali costituita presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri;
  • se già indicato dagli aspiranti all’adozione, all’ente autorizzato che si occupa di curare la procedura di adozione.

È possibile impugnare il decreto di idoneità o di inidoneità e l’eventuale provvedimento di revoca dell’idoneità tramite reclamo davanti alla Corte d’Appello, su iniziativa degli interessati o del Pubblico ministero.

L’attività dell’ente autorizzato

Successivamente all’ottenimento del decreto di idoneità, gli aspiranti adottanti devono conferire incarico di curare la procedura di adozione a uno degli enti autorizzati previsti dalla legge (art. 39 ter, L. ad.).

A questo punto, l’ente autorizzato svolge le seguenti attività:

  • informa gli aspiranti sulle procedure che inizierà e sulle concrete prospettive di adozione;
  • svolge le pratiche di adozione presso le competenti autorità del Paese estero, a cui trasmette la domanda di adozione, il decreto di idoneità e la relazione dei servizi sociali, affinché le autorità straniere formulino le proposte di incontro tra gli aspiranti all’adozione e il minore da adottare;
  • raccoglie dall’autorità straniera la proposta di incontro, accertandosi che sia accompagnata da tutte le informazioni di carattere sanitario riguardanti il minore, dalle notizie riguardanti la sua famiglia di origine e le sue esperienze di vita;
  • trasferisce tali informazioni agli aspiranti genitori adottivi, informandoli della proposta di incontro e assistendoli in tutte le attività da svolgere nel Paese straniero;
  • riceve il consenso scritto all’incontro da parte degli aspiranti all’adozione, ne autentica le firme e trasmette l’atto di consenso all’autorità straniera, svolgendo le altre attività da questa richieste;
  • riceve dall’autorità straniera l’attestazione circa l’esistenza delle condizioni di adottabilità previste dalla Convenzione dell’Aja (in particolare, l’esistenza dello stato di abbandono e l’impossibilità di adozione nel Paese d’origine);
  • concorda con la stessa l’opportunità di procedere all’adozione o, in caso contrario, prende atto del mancato accordo e ne dà immediata informazione alla Commissione per le adozioni internazionali, comunicandone le ragioni;
  • se richiesto dallo Stato di origine, approva la decisione di affidare il minore ai futuri genitori adottivi.

Al termine di questa fase, sarà l’autorità straniera a emettere un provvedimento con cui autorizza o meno l’adozione o, in alternativa, l’affidamento del minore ai futuri genitori adottivi.

Va infatti precisato che questo tipo di adozione è disposta nel Paese d’origine del minore, davanti alle autorità e alle leggi che vi operano e, solo successivamente, viene riconosciuta in Italia.

Una volta intervenuto il provvedimento dell’autorità straniera, l’ente autorizzato richiede alla Commissione l’autorizzazione all’ingresso e alla residenza permanente del minore in Italia.

Ma vediamo, nello specifico, di cosa si occupa la Commissione.

L’attività della Commissione

La Commissione per le adozioni internazionali ha il compito di autorizzare l’ingresso e la permanenza del minore in Italia ai fini dell’adozione.

In particolare, secondo il comma 1 dell’articolo 32:

La Commissione di cui all’articolo 38, ricevuti gli atti di cui all’articolo 31 e valutate le conclusioni dell’ente incaricato, dichiara che l’adozione risponde al superiore interesse del minore e ne autorizza l’ingresso e la residenza permanente in Italia.”

Tale dichiarazione non è ammessa:

  • quando, dalla documentazione trasmessa dall’autorità del Paese straniero, non emerge la situazione di abbandono del minore e l’impossibilità di affidamento o di adozione nello Stato di origine;
  • quando, in base alla legislazione del Paese straniero, non viene riconosciuto all’adottato lo status di figlio nato nel matrimonio e la cessazione dei rapporti giuridici fra il minore e la famiglia d’origine.

In merito a quest’ultima condizione, la legge consente che siano gli stessi genitori biologici a dare i loro consenso all’interruzione dei rapporti con il minore, rendendo così l’adozione riconoscibile in Italia.

Inoltre, qualora l’adozione di per sé non dovesse produrre tali effetti, essa potrà essere considerata comunque idonea laddove il Tribunale per i minorenni la riconosca conforme ai principi previsti dalla Convenzione dell’Aja.

Infatti, in base al comma 3 dell’articolo 32:

Anche quando l’adozione pronunciata nello Stato straniero non produce la cessazione dei rapporti giuridici con la famiglia d’origine, la stessa può essere convertita in una adozione che produca tale effetto, se il tribunale per i minorenni la riconosce conforme alla Convenzione. Solo in caso di riconoscimento di tale conformità, è ordinata la trascrizione.”

Infine, in caso di dichiarazione positiva, la Commissione comunica il provvedimento agli uffici consolari italiani nel Paese estero, i quali, a loro volta, rilasciano in visto di ingresso per adozione a favore del minore.

La trascrizione dell’adozione

La procedura si conclude con l’ordine emesso da parte del Tribunale per i minorenni di trascrizione del provvedimento di adozione nei registri dello stato civile.

A questo fine, il Tribunale accerta che l’adozione non sia contraria ai principi fondamentali del diritto di famiglia e dei minori, valutati in relazione al superiore interesse del minore e, in presenza degli altri requisiti di legge, ordina la trascrizione del provvedimento di adozione nei registri dello stato civile.

Per effetto della trascrizione, infine, il minore adottato acquista la cittadinanza italiana.

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