Guida al secondo acconto IRPEF di novembre. Chi deve pagare, le soglie di esonero a 51,65 euro, la rateizzazione e le regole per autonomi e dipendenti.
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È in arrivo una delle scadenze più temute del calendario fiscale, l’acconto Irpef di novembre. Entro il 30 novembre milioni di contribuenti saranno chiamati alla cassa per versare il secondo o unico acconto sulle imposte sul reddito dovute per l’anno in corso.
Chi è tenuto al versamento e chi è esonerato? Chi riguarda questo adempimento tanto temuto? In questo articolo faremo chiarezza sulle soglie minime, sui metodi di calcolo, sui soggetti chiamati al versamento e sugli errori da non commettere per evitare sanzioni.
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Chi deve versare l’acconto Irpef a novembre?
I contribuenti chiamati alla cassa entro il 30 novembre sono molti. L’obbligo di versare il secondo acconto riguarda tutti i contribuenti per i quali il debito di imposta emerso dalla dichiarazione dei redditi superi la soglia di 51,65 euro.
L’adempimento non riguarda soltanto i titolari di partita Iva, ma anche le società, i lavoratori dipendenti, i pensionati. Per qualunque soggetto la cui dichiarazione dei redditi ha fatto emergere un debito superiore alla soglia sopra menzionata, l’obbligo di versamento entro il 30 novembre sussiste. Sia che il pagamento avvenga con il modello F24, sia che la trattenuta scatti direttamente nella busta paga o nel cedolino della pensione di novembre.
I lavoratori autonomi, i professionisti, i forfettari, le imprese individuali e le società verseranno con il modello F24, pensionati e dipendenti, a meno che non scelgano diversamente, versano le imposte con le trattenute in busta paga o nel cedolino.
Il versamento è dovuto anche dai contribuenti che percepiscono redditi diversi, ma non sono titolari di partita Iva (chi possiede mobili affittati con l’opzione della cedolare secca).
Chi è esonerato dal versamento del secondo acconto?
Dopo questa premessa su chi è tenuto al versamento, è doverosa una precisazione: non tutti i contribuenti devono pagare entro il 30 novembre. Se l’imposta dovuta per l’anno precedente (quella indicata nel modello 730 o nel modello Redditi di quest’anno) non supera i 51,65 euro, il secondo acconto non è dovuto.
L’esonero dal versamento riguarda anche chi, pur avendo superato la soglia in questione per le imposte dell’anno precedente, prevede per l’anno in corso di non produrre redditi tassabili.
Come si calcola l’importo del secondo acconto?
Per calcolare l’importo da versare ci sono due diversi metodi:
- il metodo storico, che rappresenta la modalità più sicura e quella che non fa rischiare in alcun modo sanzioni. L’acconto in questo caso si calcola prendendo a riferimento il 100% dell’imposta dovuta per l’anno precedente. Se l’importo supera i 257,52 euro il 30 novembre è dovuto il secondo acconto (in caso contrario a novembre si versa il 100% dell’imposta). La scadenza di novembre è pari al 60% dell’intero importo, mentre il 40% è stato versato a giugno;
- il metodo previsionale, un metodo che sceglie chi pensa che subirà una riduzione di reddito rispetto all’anno precedente. In questo modo si calcola il 60% da versare a novembre sull’imposta che si prevede di dover effettivamente pagare (mentre il 40% di giugno si calcola sempre sull’imposta dell’anno precedente).
Tutti i contribuenti possono scegliere di usare il metodo previsionale, il Fisco non applica blocchi preventivi. Non esiste neanche una percentuale minima di calo del reddito fissata dalla legge per applicarlo, si tratta di una scelta libera del contribuente. In linea generale, però, conviene usare il metodo previsionale solo quando si è certi che il calo del reddito (o l’aumento delle detrazioni spettanti) generi un’imposta inferiore a quella versata nell’anno precedente.
Attenzione, la soglia di 51,65 euro determina se l’acconto è dovuto o no: se l’imposta da versare è pari o inferiore a questa soglia l’acconto non è dovuto.
La soglia di 257,52 euro, invece, stabilisce come e quando si deve versare l’acconto:
- imposta tra 51,65 e 257,52 euro l’acconto si versa in un’unica soluzione (100%) a novembre senza dover versare nulla a giugno;
- imposta superiore a 257,52 euro l’acconto si versa in due rate, il 40% a giugno e il 60% a novembre (per soggetti ISA e forfettari le due rate sono entrambe del 50%).
Per capire come si determina l’acconto Irpef di novembre procediamo a illustrare un esempio pratico. Ipotizziamo il caso di un lavoratore dipendente che per il 2025 ha versato un’imposta netta di 3.000 euro. L’importo dell’imposta supera entrambe le soglie, quindi sono dovuti i due acconti nel 2026 che con il metodo storico ammontano a:
- a giugno va versato il 40% (1.200 euro);
- a novembre va versato il 60% (1.800 euro)
Codici tributo acconti Irpef
Per chi gestisce il pagamento di novembre in autonomia (senza trattenute in busta paga o nel cedolino della pensione) il versamento avviene con il modello F24.
I codici tributo da utilizzare sono:
- Codice 4034: dedicato al secondo acconto o all’unica soluzione dell’IRPEF.
- Codice 1841: specifico per la seconda rata dell’acconto della Cedolare Secca sulle locazioni.
- Codice 4043: utilizzato dai forfettari per la seconda rata dell’Imposta Sostitutiva.
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