Accise, c’è tempo fino al 30 aprile per chiedere il rimborso

Nadia Pascale

20 Aprile 2026 - 15:52

Fino al 30 aprile 2026 è possibile richiedere il rimborso delle accise sul gasolio relativo al primo trimestre 2026. Beneficiari e istruzioni.

Accise, c’è tempo fino al 30 aprile per chiedere il rimborso

Accise gasolio, dal 1° al 30 aprile 2026 è possibile presentare la dichiarazione per ottenere il rimborso delle accise relative al consumo del gasolio del primo trimestre 2026, cioè gennaio, febbraio e marzo 2026. La dichiarazione per accedere al Bonus gasolio deve essere presentata dalle imprese di autotrasporto.

A comunicarlo è l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli con la nota 196676 del 27 marzo 2026.

Nota dogane, rimborso accise 1° trimestre
Nota ADM

Ecco gli importi delle accise che si possono ricevere con il bonus gasolio e come presentare istanza.

Novità 2026 rimborso accise gasolio

Dal 1° gennaio 2026 ci sono importanti novità in tema di rimborso delle accise per il gasolio in favore delle imprese impegnate nel settore degli autotrasporti.
La prima novità è stata introdotta con il decreto legislativo 43 del 28 marzo 2025, articolo 3. Allo scopo di ottemperare al riallineamento delle aliquote di accisa sul gasolio e sulla benzina, a partire dal 1° gennaio 2026 l’aliquota relativa alle accise sul gasolio è pari a euro 672,90 per mille litri. Risulta, quindi, aumentata rispetto al passato.

Il D.lgs. n. 43/2025, all’art. 3, comma 4, ha previsto che ai gasoli paraffinici
ottenuti da sintesi o da idrotrattamento
(HVO), a cui è attribuita, in base al criterio di tassazione per equivalenza, l’aliquota di accisa sul gasolio impiegato come carburante, ed immessi in consumo tal quali per essere impiegati come carburanti, si applichi un’aliquota di accisa ridotta pari ad euro 617,40 per mille litri.

C’è però un’ulteriore variazione intervenuta in seguito alla crisi internazionale che ha portato nuovamente una crescita dei prezzi dei carburanti. Ne consegue che dal 19 marzo 2026 per effetto dell’art. 2, comma 1, del decreto-legge 18 marzo 2026, n. 33 l’aliquota normale di accisa sul gasolio impiegato come
carburante scende a euro 472,90 euro per mille litri.

La nota sottolinea che il riallineamento delle accise non riguarda gli esercenti
attività di trasporto di merci e di determinate categorie di trasporto di persone, per tali soggetti resta la specifica aliquota di accisa sul gasolio commerciale prevista dal punto 4-bis della Tabella A pari a 403,22 euro per mille litri. L’entità del rimborso varia, invece, in base alla categoria di appartenenza del carburante/biocarburante di volta in volta rifornito.

A quanto ammonta il rimborso delle accise sui carburanti?

Fatta questa premessa si ricorda che, il rimborso delle accise per il gasolio e/o i gasoli paraffinici ottenuti da sintesi o da idrotrattamento (HVO), che non soddisfano le condizioni di cui all’art. 3, comma 4, secondo periodo, del D.Lgs. n. 43/2025:

  • per il periodo dal 1° gennaio al 18 marzo è pari a 269,68 euro per mille litri, tenuto conto della maggiore accisa (aliquota normale di 672,90 € per mille litri) che grava su tali carburanti, (Quadro A-1 della dichiarazione);
  • per il periodo dal 19 marzo al 31 marzo è pari a 69,68 euro per mille litri, tenuto conto della maggiore accisa (aliquota normale di 472,90 euro per mille litri) che grava su tali carburanti, (Quadro A-2 della dichiarazione).

Per i gasoli paraffinici ottenuti da sintesi o da idrotrattamento (HVO) che soddisfano le condizioni di cui all’art. 3, comma 4, secondo periodo, del D.Lgs. n. 43/2025 (Quadro A-3 della dichiarazione):

  • per l’intero trimestre (1° gennaio - 31 marzo) è pari a 214,18 euro per mille litri, tenuto conto della maggiore accisa (aliquota ridotta di 617,40 euro per mille litri) che grava su tali carburanti.

Per i gasoli paraffinici ottenuti da sintesi o da idrotrattamento (HVO) di cui non si hanno informazioni da parte del fornitore sul rispetto delle condizioni di cui all’art. 3, comma 4, secondo periodo, del D.Lgs. n. 43/2025:

  • per il periodo dal 1° gennaio al 18 marzo è pari a 214,18 euro per mille litri, tenuto conto della maggiore accisa (aliquota ridotta di 617,40 euro per mille litri) che grava su tali carburanti, (Quadro A-4 della dichiarazione);
  • per il periodo dal 19 marzo al 31 marzo è pari a 69,68 euro per mille litri, tenuto conto della maggiore accisa (aliquota normale di 472,90 euro per mille litri) che grava su tali carburanti, (Quadro A-2 della dichiarazione).

Bonus gasolio per autotrasportatori, come si presenta la domanda?

Per ricevere la somma è necessario trasmettere la domanda all’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli nella finestra temporale che va dal 1° aprile al 30 aprile 2026. Il rimborso può essere richiesto in denaro oppure essere fruito in compensazione. Vediamo tutti i dettagli.

I termini e le condizioni per poterlo richiedere sono stati illustrati dall’ADM: la domanda può essere presentata direttamente sul sito Internet dell’Agenzia seguendo il percorso Accise – Prodotti energetici - Benefici per il gasolio da autotrazione – Benefici gasolio autotrazione 1° trimestre 2026, attraverso il software messo a disposizione.

Nell’istanza va indicato come si intende fruire del beneficio tra:

  • compensazione tramite Modello F24;
  • restituzione in denaro in base alle modalità stabilite dal regolamento contenuto nel D.P.R. 9 giugno 2000, n.277. Per l’accreditamento su conto corrente in altro Stato dell’U.M.E. è richiesta l’indicazione dei codici BIC (Bank identification code) e IBAN (International bank address number).

Gli esercenti le attività di trasporto sono tenuti a comprovare gli acquisti del gasolio commerciale mediante le relative fatture emesse dal fornitore.

Chi può richiedere il rimborso gasolio?

Come già avvenuto in passato, possono beneficiare dell’agevolazione i soggetti impegnati in:

  • attività di trasporto di merci con veicoli di massa massima complessiva pari o superiore a 7,5 tonnellate, esercitata da:
    • persone fisiche o giuridiche iscritte nell’albo nazionale degli autotrasportatori di cose per conto di terzi;
    • persone fisiche o giuridiche munite della licenza di esercizio dell’autotrasporto di cose in conto proprio e iscritte nell’elenco appositamente istituito;
    • imprese stabilite in altri Stati membri dell’Unione europea, in possesso dei requisiti previsti dalla disciplina dell’Unione europea per l’esercizio della professione di trasportatore di merci su strada.
  • l’attività di trasporto di persone svolta da:
    • enti pubblici o imprese pubbliche locali esercenti l’attività di trasporto di cui al Decreto Legislativo 19 novembre 1997, n. 422, e alle relative leggi regionali di attuazione;
    • imprese esercenti autoservizi interregionali di competenza statale di cui al Decreto Legislativo 21 novembre 2005, n. 285;
    • imprese esercenti autoservizi di competenza regionale e locale di cui al citato Decreto Legislativo n. 422 del 1997;
    • imprese esercenti autoservizi regolari in ambito comunitario di cui al Regolamento (CE) n. 1073/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009. 3.
  • l’attività di trasporto di persone effettuata da enti pubblici o imprese esercenti trasporti a fune in servizio pubblico.

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