Violazione di corrispondenza: disciplina e come difendersi

Isabella Policarpio

14 Marzo 2019 - 13:30

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La violazione di corrispondenza è un delitto punito con la reclusione fino al massimo di un anno. La vittima può fare querela alle Forze dell’Ordine entro 3 mesi. Come fare.

Violazione di corrispondenza: disciplina e come difendersi

La violazione di corrispondenza è una condotta illecita che mette in pericolo la segretezza delle comunicazioni sia di carattere personale e privato che di carattere amministrativo. Infatti chi viola, si appropria o distrugge volontariamente la corrispondenza altrui può venire a conoscenza di informazioni private, credenziali bancarie, dati anagrafici e così via.

Per difendersi dalla violazione di corrispondenza, la vittima può sporgere una querela alle Forze dell’ordine e manifestare la volontà di perseguire penalmente il fatto. Il colpevole rischia fino ad un anno di detenzione e, se divulga il contenuto della corrispondenza, fino a 3 anni.

La dottrina giuridica ha ribadito che il termine “corrispondenza” va inteso in senso ampio: vi è compresa la corrispondenza cartacea, telematica ed informatica, purché il contenuto sia attuale e personale.

Violazione, sottrazione e soppressione di corrispondenza: cosa fare?

La violazione, sottrazione e soppressione della corrispondenza altrui è una condotta illecita, a prescindere dalla lettura del suo contenuto. A prevederlo è l’articolo 616 del Codice Penale che si riferisce a chiunque si appropri della corrispondenza altrui senza esse il destinatario della comunicazione.

Potrebbe sembrare una condotta banale ma, al contrario, può avere notevoli risvolti negativi nei confronti del destinatario originario. Infatti la corrispondenza potrebbe contenere informazioni personali e riservate, dati bancari, credenziali di accesso o avvisi di accertamentoda parte dell’Amministrazione finanziaria. Insomma la violazione della corrispondenza è una condotta dalla quale riguardarsi.

Cosa rischia chi viola, sottrae, distrae o distrugge la corrispondenza altrui? In questi casi, il Codice Penale prevede due misure alternative tra loro:

  • la reclusione fino ad un anno;
  • la multa che va da un minimo di 30 euro ad massimo di 516 euro.

Inoltre, se il colpevole rivela tutto o in parte - senza giusta causa - il contenuto della corrispondenza rischia fino a 3 anni di reclusione.

Come avviene la violazione di corrispondenza?

Come abbia accennato, il delitto di violazione di corrispondenza può avvenire secondo diverse modalità:

  • prendere cognizione del contenuto della corrispondenza altrui in busta chiusa;
  • sottrarre o distrarre la corrispondenza altrui per prenderne conoscenza o farne perdere conoscenza al destinatario;
  • distruggere o sopprimere la corrispondenza.

Precisiamo che il termine “corrispondenza” va inteso in senso ampio; quindi comprende anche la corrispondenza informatica, telematica ed effettuata con ogni altra forma di comunicazione a distanza.

Inoltre il reato ex 616 C.P. si riferisce solo ed esclusivamente alla corrispondenza di carattere attuale e personale. Ciò vuol dire che se la comunicazione diventa risalente e non più attuale a causa del trascorrere del tempo, il reato non sussiste.

Come difendersi?

Chi ha subito o pensa di aver subito una condotta ascrivibile al delitto di violazione, sottrazione e soppressione di corrispondenza, ex articolo 616 del Codice Penale, può reagire con la querela.

Fare una querela è molto semplice: basta recarsi presso uno degli uffici territoriali delle Forze dell’ordine (Arma dei Carabinieri, Polizia di Stato, ecc.) e compilare l’apposito modulo. Qui il querelante deve indicare:

  • le proprie generalità;
  • indicare il reato subito (in questo caso la violazione di corrispondenza);
  • aggiungere quanti più dettagli possibile;
  • allegare le prove, ove disponibili, come ad esempio fotografie o filmati;
  • manifestare espressamente la volontà di perseguire penalmente il fatto.

Ricordiamo che la querela deve essere presentata necessariamente entro o non oltre 3 mesi dal compimento del reato.

Argomenti

# Reato

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