Reato di vilipendio: significato, disciplina e sanzioni

Isabella Policarpio

06/12/2019

06/12/2019 - 08:59

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Reato di vilipendio: qual è il suo significato e quali sono le pene previste? Qui disciplina, sanzioni e tipologie.

Reato di vilipendio: significato, disciplina e sanzioni

Che significa vilipendio? Cosa prevede questa fattispecie di reato? Spesso questo termine viene utilizzato senza saperne il vero significato; cerchiamo quindi di fare chiarezza e spiegare chi commette vilipendio, quando e quali sono le pene previste dal legislatore.

Il vilipendio acquisisce il suo significato dall’accostamento di due termini latini vilis e pendere che assieme hanno il valore di “ritenere vile”. Il vilipendio è un reato e, come tale, chi lo commette è esposto a pene che vanno da una multa di almeno 1.000 euro fino alla reclusione.

Il reato di vilipendio non è una fattispecie unica, ma può riferirsi alle Istituzioni, ai culti religiosi e ai valori dello Stato. Per questo motivo nel Codice penale si parla di vilipendio alla bandiera, vilipendio di cadavere, vilipendio di religione o alle Forze Armate.

In questo articolo spiegheremo dettagliatamente cosa si intende per vilipendio, la disciplina di questo reato, le tipologie e le pene previste.

Vilipendio: significato, storia e relazione con la libertà di opinione

Il significato di vilipendio, come già esposto, consiste nel “tenere a vile” l’oggetto del dileggiato, implicandone una svalutazione del valore o un oltraggio nei suoi confronti.

Il reato di vilipendio è inteso come negazione del prestigio, rispetto o fiducia nei confronti di istituzioni (civili o religiose) o oggetti dotati di particolare valore (bandiera, cadaveri, oggetti di culto).

Originariamente il reato di vilipendio veniva inteso nel Codice Rocco del 1930 come reati contro la personalità dello Stato (Libro II, Titolo I) e, in quanto tali, dotati di particolare valore e significato soprattutto sotto il periodo del fascismo. Con l’avvento della Repubblica il reato di vilipendio è stato inizialmente messo in secondo piano perché concorrente nel significato con un altro diritto concesso al cittadino: quello di libera opinione.

Il vilipendio è però parte integrante dell’attuale codice penale e la Corte Costituzionale (sentenza 20/1974) ha preso specificamente in esame il significato del vilipendio e il suo rapporto con libertà di manifestare la propria opinione (art. 21 Costituzione). In proposito la sentenza ha indicato come, per vilipendio alle istituzioni (art. 290 c.p.):

la tutela del buon costume non costituisce il solo limite alla libertà di manifestazione del pensiero, sussistendo invece altri limiti - impliciti - dipendenti dalla necessità di tutelare beni diversi, che siano parimenti garantiti dalla Costituzione. [...] Orbene, la Corte ritiene doversi affermare che, fra i beni costituzionalmente rilevanti, va annoverato il prestigio del Governo, dell’Ordine giudiziario e delle Forze Armate in vista dell’essenzialità dei compiti loro affidati. Ne deriva la necessità che di tali istituti sia garantito il generale rispetto anche perché non resti pregiudicato l’espletamento dei compiti predetti.

Il significato del vilipendio come reato viene così configurarsi come un abuso del diritto di libera opinione concesso ad ogni cittadino, venendone a travalicare i limiti e ad infangare la reputazioni delle istituzioni o il decoro pubblico. Il rapporto tra vilipendio e libertà di pensiero e di critica ad ogni buon conto non è ancora oggetto di alcune perplessità.

Tipologie di vilipendio: allo Stato, di cadavere, alla religione

Il reato di vilipendio non ha come oggetto unicamente le istituzioni dello Stato ma può essere indirizzato anche ad altri destinatari. Nello specifico si lasciano ricondurre al significato di vilipendio comportamenti oltraggiosi e dileggio per:

  • vilipendio alla religione nei confronti di oggetti o persone rappresentanti una confessione religiosa;
  • vilipendio alle istituzioni dello Stato come nei confronti del Presidente della Repubblica, della bandiera o di altri simboli dello Stato;
  • vilipendio delle Forze Armate;
  • vilipendio di cadaveri o di cimiteri.

Vilipendio, pene: dalle multe fino alla reclusione

All’avvenuto reato di vilipendio può essere conseguente l’imposizione delle specifiche sanzioni previste e che vanno dalla multa pecuniaria fino a 6 anni di reclusione a seconda del significato e della rilevanza dell’atto.

Le multe previste per vilipendio vanno dai 1.000 ai 5.000 euro per i seguenti casi:

  • Vilipendio della Repubblica, delle istituzioni costituzionali e delle Forze Armate (art.290 c.p.);
  • Vilipendio alla nazione italiana (art. 291 c.p.);
  • Vilipendio o danneggiamento alla bandiera o ad altro emblema dello Stato (art. 292 c.p.).
  • Vilipendio nei confronti di una confessione religiosa (art. 403 c.p.)

Per quest’ultimo caso le multe possono essere aumentate fino a 10.000 euro se il vilipendio è stato attuato durante una ricorrenza pubblica o una cerimonia ufficiale, aggravandone il significato. Per vilipendio alla bandiera o emblema dello Stato si rischiano inoltre fino a 2 anni di carcere.

Inoltre le pene prese disposte per il reato di vilipendio possono riguardare la reclusione per i casi seguenti:

  • Offesa all’onore e prestigio del Presidente della Repubblica (art. 278 c.p.),
  • Distruzione di oggetti di culto o consacrati (art. 404 c.p.),
  • Vilipendio di cadaveri o cimiteri (artt. 408, 410 c.p.).

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