Turismo: cambiano le regole per imprese e viaggiatori a partire dal 1°luglio

Maria Stella Rombolà

02/07/2018

02/07/2018 - 11:26

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Dal 1° luglio parte l’applicazione del decreto che segue le direttive impartite dall’Unione Europea per il comparto turismo; la nuova normativa imporrà regole più rigide alle imprese tutelando così i diritti dei viaggiatori-consumatori.

Turismo: cambiano le regole per imprese e viaggiatori a partire dal 1°luglio

A partire dal 1° luglio cambia la disciplina in materia di pacchetti turistici e servizi turistici collegati con notevoli conseguenze sulle imprese di questi settori e sui consumatori che verranno maggiormente tutelati.

Il cambiamento segue la direttiva Ue 2015/2302, attraverso il decreto legislativo n. 62 del 21 maggio 2018; è prevista l’introduzione di regole più ferree che attribuiscono all’Autorità garante della concorrenza e del mercato (Agcm) nuovi poteri di controllo e sanzione per tutelare i consumatori.

La questione è disciplinata dal Codice del Turismo e costituisce un’eccezione rispetto alle norme contenute nel Codice del Consumo che continueranno ad essere applicate solo per le eventualità non previste dal decreto.

Novità del decreto

Ma quali sono concretamente le novità in materia? In realtà non si tratta di un vero e proprio cambiamento ma più che altro di un’estensione delle disposizioni previste per i pacchetti turistici e i servizi collegati ad altre tipologie.

In particolare da oggi in poi anche anche alle compagnie aeree, alle imprese di trasporto passeggeri via aerea, terrestre, ferroviaria, marittima, alle piattaforme online che offrono o vendono servizi turistici verranno applicate le stesse norme previste per le agenzie di viaggio e i tour operators tradizionali. Il decreto enuncia tale definizioni:

Nel servizio turistico rientrano il trasporto di passeggeri, l’alloggio, il noleggio di auto e di altri veicoli a motore e qualunque altro servizio turistico mentre il pacchetto è la combinazione di almeno due tipi diversi di servizi turistici ai fini dello stesso viaggio o della stessa vacanza qualora siano combinati da un unico professionista, oppure siano acquistati presso un unico punto vendita offerti, venduti o fatturati ad un prezzo globale”.

Per pacchetto turistico o servizio collegato si intende anche l’acquisto mirato di almeno un servizio turistico aggiuntivo presso un altro professionista entro le 24 ore dalla conferma della prenotazione del primo servizio.

Oneri per le imprese

Tali novità in materia implicano una maggiore tutela del consumatore-viaggiatore e di conseguenza un incremento degli obblighi e degli oneri per le imprese eroganti servizi le quali dovranno adeguarsi alla normativa e modificare i propri processi di vendita. In particolare è richiesto loro di:

  • adottare i maggiori e più qualificati oneri informativi richiesti dal decreto in fase precontrattuale e contrattuale anche con il ricorso ai modelli standard allegati allo stesso;
  • gestire nuovi diritti riconosciuti ai consumatori come la possibilità di cedere il pacchetto turistico ad un altro viaggiatore o il diritto di recedere prima dell’inizio del pacchetto;
  • innalzare la responsabilità in caso di inesatta esecuzione delle prestazioni derivanti dal pacchetto, anche se l’inadempimento non dipende dal venditore, in caso di insolvenza o fallimento così come in relazione al nuovo obbligo di sottoscrivere un contratto di assicurazione e di prestare assistenza al viaggiatore in difficoltà.

Sanzioni

Bisognerà poi prestare attenzione al fatto che tali disposizioni favorevoli ai consumatori sono inderogabili: è previsto infatti un rigido apparato sanzionatorio che determina per ogni violazione multe che vanno da un minimo di 1.000 a un massimo di 20.000 euro.

L’Agcm ha esposto fin dal 22 marzo del corrente anno alcuni dubbi su tale apparato di sanzioni: secondo quest’autorità il suddetto decreto limiterebbe sostanzialmente il campo di azione del Codice del Consumo non consentendo l’applicazione di due sanzioni per la stessa violazione a tutela dello stesso interesse.

Ciò comporterebbe che la stessa Agcm dovrebbe applicare sanzioni addirittura più leggere rispetto a quello adottate fino ad oggi nel settore sulla base del Codice del Consumo.

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