Tfr in busta paga: soggetti, requisiti, importo, richiesta. Ecco le istruzioni dell’INPS sulla Qu.I.R.

Vittoria Patanè

23/04/2015

Tfr in busta paga: soggetti destinatari, requisiti richiesti, importo, domanda. Ecco le istruzioni operative dell’INPS sulla Qu.I.R.

Tfr in busta paga: soggetti, requisiti, importo, richiesta. Ecco le istruzioni dell’INPS sulla Qu.I.R.

Pochi minuti fa, l’Inps ha diramato la circolare n.82 del 23 aprile 2015, nella quale sono contenute le istruzioni relative alla liquidazione della quota integrativa della retribuzione (Qu.I.R.), meglio noto come TFR in busta paga.

La Legge di Stabilità prevede infatti che, in via sperimentale e in relazione ai periodi di paga decorrenti dal 1° marzo 2015 al 30 giugno 2018, i lavoratori dipendenti del settore privato - ad eccezione dei lavoratori domestici e di quelli del settore agricolo - con un rapporto di lavoro in essere da almeno sei mesi, possano richiedere al datore di lavoro la liquidazione della quota maturanda del trattamento di fine rapporto (TFR),sotto forma di integrazione della retribuzione mensile (Qu.I.R).

Ai fini della relativa corresponsione, i datori di lavoro con meno di cinquanta addetti e non tenuti all’obbligo del versamento al fondo per l’erogazione ai lavoratori dipendenti del settore privato dei trattamenti di fine rapporto di cui all’art. 2120 c.c. possono accedere a un finanziamento assistito da garanzia Detta garanzia è rilasciata da uno specifico fondo appositamente costituito presso l’INPS (di seguito, anche “Fondo di garanzia”) e, in ultima istanza, dallo Stato.

Di seguito ecco tutte le istruzioni dell’INPS

TFR in busta paga: soggetti destinatari ed esclusi
Hanno diritto a richiedere al datore di lavoro la liquidazione mensile della Qu.I.R. tutti i lavoratori dipendenti settore privato, con rapporto di lavoro subordinato in essere da almeno sei mesi con il medesimo datore di lavoro, per i quali trova applicazione l’istituto del TFR.

Non potranno invece accedere alla liquidazione mensile Qu.I.R.:
- lavoratori dipendenti domestici;
- lavoratori dipendenti del settore agricolo. Nell’ambito della predetta nozione vanno inclusi tutti i lavoratori subordinati del settore a prescindere dalla specifica qualifica (operai, impiegati, dirigenti, ecc.)
- lavoratori dipendenti per i quali il CCN prevede la corresponsione periodica del TFR ovvero l’accantonamento del TFR medesimo presso soggetti terzi.
- lavoratori dipendenti da datori di lavoro sottoposti a procedure concorsuali;
- lavoratori dipendenti da datori di lavoro che abbiano iscritto nel registro delle imprese un accordo di ristrutturazione dei debiti
- lavoratori dipendenti da datori di lavoro che abbiano iscritto presso il Registro delle imprese un piano di risanamento
- lavoratori dipendenti da datori di lavoro per i quali, ai sensi delle disposizioni normative vigenti, siano stati autorizzati interventi di integrazione salariale straordinaria e in deroga, se in prosecuzione dell’integrazione straordinaria stessa. Detta esclusione opera limitatamente ai lavoratori in forza presso l’unità produttiva interessata dai predetti interventi e in relazione al periodo di durata stabilito nell’ambito dei provvedimenti ministeriali;
- lavoratori dipendenti da datori di lavoro che abbiano sottoscritto un accordo di ristrutturazione dei debiti e di soddisfazione dei crediti
- lavoratori dipendenti che hanno utilizzato il proprio TFR come garanzia di contratti di finanziamento stipulati.

L’Inps precisa inoltre che:

Fatte salve le esclusioni sopra riportate, sul piano generale possono optare per la liquidazione mensile della Qu.I.R. anche i dipendenti che, in conseguenza della scelta operata a seguito della riforma della destinazione del TFR, hanno aderito, sulla base di modalità tacite o esplicite, alle forme pensionistiche complementari ovvero coloro il cui TFR è versato al Fondo di Tesoreria.

TFR in busta paga: requisiti per ottenere la Qu.iR
Come già anticipato, ai fini del diritto alla liquidazione della Qu.I.R., il lavoratore deve avere in essere un rapporto di lavoro subordinato con un datore di lavoro privato da almeno sei mesi.

A questo riguardo, all’interno della circolare, l’INPS chiarisce che:

Per quanto riguarda la durata del rapporto di lavoro necessaria per il diritto alla liquidazione della Qu.I.R., si sottolinea che si tratta di anzianità di lavoro minima maturata presso il medesimo datore di lavoro, per cui la successione di rapporti di lavoro azzera l’anzianità di servizio e rende inefficace la pregressa istanza finalizzata alla liquidazione della Qu.I.R.. Alla predetta regola fanno eccezione le fattispecie nell’ambito delle quali, pur mutando il datore di lavoro, il rapporto prosegue senza soluzione di continuità. Ci si riferisce, in particolare, alla cessione del contratto di lavoro in forma individuale ai sensi dell’art. 1406 c.c., nonché alle variazioni di datore di lavoro per effetto delle operazioni di cessione d’azienda o di ramo di azienda ai sensi dell’art. 2112 c.c..

Inoltre i periodi di sospensione del rapporto per cause diverse da infortunio, malattia, gravidanza e puerperio che non prevedano la maturazione del TFR (es. lavoratori in aspettativa non retribuita) non rilevano ai fini dell’anzianità di servizio utile per la maturazione del diritto alla liquidazione della Qu.I.R. (6 mesi).

Ulteriore requisito di natura oggettiva è l’assenza di disposizione del TFR, da parte del lavoratore, a garanzia di contratti di finanziamento.

TFR in busta paga: importo della Qu.I.R.
La Qu.I.R. è pari alla misura della quota maturanda del TFR determinata secondo le disposizioni di cui all’articolo 2120 del codice civile, al netto della detrazione operata dal datore di lavoro (0,50%), ove dovuto e non oggetto di agevolazioni contributive.

Nel merito, si ricorda che il predetto contributo dello 0,50% non opera per i lavoratori con qualifica di apprendista e che, con riferimento ai lavoratori assunti con misure agevolate, il datore di lavoro applicherà la detrazione esclusivamente nei limiti della contribuzione effettivamente versata, dopo l’applicazione delle misure di agevolazione.

Per i lavoratori aderenti a forme pensionistiche complementari che optano per la liquidazione della Qu.I.R., la relativa misura è pari all’intera quota del TFR maturando.

TFR in busta paga: come richiedere la Qu.I.R.
I lavoratori che possiedono i requisiti elencanti sono tenuti a presentare al datore di lavoro apposita richiesta per accedere al TFR in busta paga.

Il datore di lavoro, una volta accertato il possesso dei requisiti e l’assenza delle condizioni ostative sopra richiamati, provvederà a erogare liquidazione della Qu.I.R. a partire dal mese successivo a quello di presentazione della domanda, sino al periodo di paga che scade il 30 giugno 2018 o a quello in cui si verifica la risoluzione del rapporto di lavoro, se antecedente.

La liquidazione della Qu.I.R. è effettuata sulla base delle modalità in uso ai fini dell’erogazione dello stipendio:
- a partire dalla busta paga del mese successivo a quello di presentazione dell’istanza, per i dipendenti da datori di lavoro che non ricorrono al Finanziamento. A titolo di esempio, per i lavoratori che presentino l’istanza il 24 aprile 2015, l’erogazione della Qu.I.R. avverrà mensilmente a partire dalle competenze di maggio 2015 (Qu.I.R. maturata nel mese di maggio 2015) sino a quelle di giugno 2018 (Qu.I.R. maturata nel mese di giugno 2018), in costanza di rapporto di lavoro;
. a partire dalla busta paga del quarto mese successivo a quello di presentazione dell’istanza, per i dipendenti da datori di lavoro che ricorrono al Finanziamento assistito da garanzia. A titolo di esempio, per i lavoratori che presentino l’istanza il 24 aprile 2015, l’erogazione della Qu.I.R. avverrà mensilmente a partire dalle competenze di agosto 2015 (Qu.I.R. maturata nel mese di maggio 2015) sino a quelle di settembre 2018 (Qu.I.R. maturata nel mese di giugno 2018), in costanza di rapporto di lavoro.

Durante tutto il periodo di operatività della Qu.I.R. la scelta del lavoratore è irrevocabile.

In relazione ai lavoratori dipendenti per i quali si procede all’erogazione mensile della Qu.I.R., e per tutto il periodo di operatività, si sospende – ove dovuto - il versamento delle quote di TFR al Fondo di Tesoreria e alle forme pensionistiche complementari

Per quanto concerne i termini di decorrenza delle disposizioni, il primo periodo di paga utile per l’accesso alla citata erogazione coincide con il periodo di paga di maggio 2015. In particolare, i lavoratori che hanno presentato o presenteranno, ai rispettivi datori di lavoro, domanda a partire dal 3 aprile 2015 e fino al 30 dello stesso mese, avranno accesso alla Qu.I.R. che matura con il periodo di paga di maggio 2015, con la relativa liquidazione nell’ambito delle competenze retributive di maggio 2015, nel caso in cui il datore di lavoro non ricorra al Finanziamento garantito, ovvero delle competenze retributive di agosto, nel caso in cui il datore di lavoro faccia ricorso al predetto Finanziamento.

Argomenti

# TFR

Accesso completo a tutti gli articoli di Money.it

A partire da
€ 9.90 al mese

Abbonati ora

Iscriviti a Money.it