Con la Risoluzione 41/E l’Agenzia delle Entrate contribuisce a chiarire alcuni fondamentali aspetti relativi alla tassazione dei redditi da terreni agricoli condotti da coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali.
L’Agenzia delle Entrate ha recentemente pubblicato la Risoluzione 41/E del 18 aprile 2014 con la quale interviene sul tema della tassazione dei redditi dei terreni agricoli posseduti e condotti da coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali, e per i quali risulta essere dovuta la “mini Imu” per il 2013. La Risoluzione – afferma l’Agenzia – si è resa necessaria in seguito alle richieste di chiarimenti – da parte delle principali associazioni di categoria – in merito alle modalità di compilazione della dichiarazione dei redditi in presenza di terreni e, in maniera specifica, di quelli che sono posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali, per i quali è prevista la c.d. mini Imu per l’anno di imposta 2013.
Vediamo quindi, con maggior ordine, cosa sostiene in tema la Risoluzione di cui sopra si è appena fatto cenno.
Per quanto concerne le premesse, le Entrate sottolineano che l’Imu sostituisce – per la componente immobiliare – l’Irpef e le addizionali che derivano dai redditi fondiari relativi ai beni non locati. L’effetto di sostituzione opera altresì quando l’Imu è dovuta, ma non versata per effetto del riconoscimento delle detrazioni o di altre motivazioni. Per quanto attiene i terreni (vedi circolare del Dipartimento delle Finanze n. 3 del 18 maggio 2012, e la Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 5 dell’11 marzo 2013), l’effetto si esplica sulla componente dominicale dei terreni che non sono affittati.
Per quanto attiene il 2013, è stato previsto che l’Imu non sia dovuta sui terreni agricoli (nonché quelli non coltivati), se posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali che sono iscritti nella previdenza agricola. Tuttavia, entro il 24 gennaio 2014 l’ordinamento ha previsto che il contribuente fosse tenuto a versare la mini Imu, per una quota pari al 40% della differenza eventuale tra l’imposta municipale unica determinata dall’applicazione dell’aliquota e delle detrazioni deliberate dal comune per il 2013, e quella risultante dall’applicazione dell’aliquota e delle detrazioni di base (cioè, stabilite dalle norme statali).
Stabilito quanto precede, la Risoluzione stabilisce le modalità di compilazione della dichiarazione dei redditi e il regime di tassazione da applicare in presenza dei terreni sopra elencati:
- Nel caso di terreni posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali per i quali non è dovuta l’Imu per il 2013, nel quadro A va indicato il codice 2 nella colonna 9 Imu non dovuta; il reddito dominicale andrà invece ad essere assoggettato all’Irpef e relative addizionali.
- Nel caso di terreni posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali per i quali è dovuta la mini Imu per il 2013, nel quadro A non va compilata la colonna 9 Imu non dovuta, e il reddito dominicale del terreno non affittato non sarà assoggettato all’Irpef e alle relative addizionali.
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