Tutti ormai conosciamo la TARES, la nuova tassa sui rifiuti che da questo 2013 dovrebbe sostituite le vecchie TIA e TARSU, ma ancora a nessuno è chiaro quando entrerà effettivamente in vigore. Inizialmente infatti, la prima rata della TARES doveva essere corrisposta a gennaio, poi è slittata ad aprile, infine a luglio. Ma non è finita qui, perché le ultime notizie delineano la possibilità di un ulteriore rinvio, addirittura ad anno nuovo.
TARES nel 2014
La Conferenza Stato Regioni, sulla scia delle richieste della Regione Campania e dell’ANCI, pare abbia intenzione di chiedere al Governo di rimandare al 2014 l’entrata in vigore della TARES, reintroducendo per il 2013 la vecchia TARSU.
I continui rinvii legati al pagamento della prima rata della TARES hanno creato non pochi problemi alle casse dei comuni che potrebbero anche causare complicazioni per il normale servizio di raccolta e smaltimento rifiuti. Se venisse accolta la richiesta della Conferenza Stato Regioni, si metterebbe almeno un punto fermo sulla questione e, in attesa dell’entrata in vigore della TARES, gli enti locali potrebbero fare affidamento sulla vecchia TARSU che dovrebbe essere interamente pagata per il 2013.
Linee guida per l’elaborazione delle tariffe
Mentre si cerca di dirimere la questione legata all’entrata in vigore della TARES, intanto il Dipartimento delle Finanze ha emanato le linee guida per la redazione del piano finanziario e l’elaborazione delle tariffe.
In base ai commi 15, 16 e 18 dell’art. 14 del Decreto Salva Italia il comune può concedere agevolazioni atipiche e riduzioni tariffarie che possono essere:
- nella misura massima del 30% per determinati tipi di abitazione (con unico occupante, tenute a disposizione per uso stagionale o altro uso limitato e discontinuo, altri locali ad uso stagionale, abitazioni di persone con dimora all’estero per almeno sei mesi, fabbricati rurali ad uso abitativo);
- nella misura massima del 40% per le zone in cui non è effettuata la raccolta;
- proporzionali alle quantità di rifiuti assimilati che il produttore dimostri di aver avviato al recupero.
Le agevolazioni atipiche sono ulteriori agevolazioni o riduzioni deliberate dal consiglio comunale: queste agevolazioni devono essere iscritte nel bilancio comunale come autorizzazioni di spesa, e la relativa copertura va assicurata da risorse diverse dai proventi del tributo di competenza dell’esercizio. In sostanza, queste agevolazioni non possono essere controbilanciate da un aumento della tassazione per i contribuenti che pagano la Tares.
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