Superbollo è dovuto dai disabili che non pagano il bollo auto?

Lorenzo Rubini

05/10/2021

05/10/2021 - 21:11

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Alcuni disabili hanno diritto all’esenzione del pagamento del bollo auto, ma sono esentati anche dal pagamento del superbollo?

Superbollo è dovuto dai disabili che non pagano il bollo auto?

I disabili che hanno una riduzione grave o l’assenza della capacità motoria possono richiedere l’esenzione dal pagamento del bollo auto. Ma per questi disabili vi è anche l’esenzione dal pagamento del superbollo?

Rispondiamo ad una lettrice di Money.it che ci scrive:

“Buona sera mio figlio ha invalidità 100% comma 3 e legge 104 con accompagnamento...so che ha diritto all’iva al 4% su acquisto auto (e altro) ed esenzione bollo ma nessuno ha mai saputo dirmi se è escluso anche il pagamento del superbollo perché ci sono auto 2.0 a benzina o 2.8 diesel che superano anche di poco i 185 kw (dopo si paga il superbollo per ogni kw in eccesso).”

Esenzione superbollo disabili

I disabili che hanno determinate patologie che ne impediscono o limitino gravemente la deambulazione, hanno diritto ad alcune agevolazioni sulla mobilità come l’acquisto dell’auto con Iva agevolata al 4% o come l’esenzione dal pagamento del bollo auto.

Per quel che riguarda l’esenzione dal pagamento del bollo auto, l’Agenzia delle Entrate sottolinea che il beneficio si applica solo ad autovetture che rispondano a determinati requisiti (che sono gli stessi che fanno rientrare gli autoveicoli nel diritto di acquisito con IVA agevolata) e nello specifico che:

  • Limite di 2000 centimetri cubici per le auto con motore a benzina
  • Limite di 2800 centimetri cubici per le auto diesel o ibride
  • Potenza non superiore ai 150 Kw se auto con motore elettrico.

Da precisare che il superbollo altro non è che una addizionale del bollo auto che si applica a determinati veicoli che hanno una cilindrata che va oltre i 185 kilowatt.
Essendo una addizionale erariale della tassa automobilistica, in ogni caso, il superbollo segue l’esenzione applicata alla tassa principale, ovvero al bollo. Il superbollo, quindi, non è dovuto laddove l’esenzione riguarda il bollo auto.

La stessa Agenzia delle Entrate specifica che «L’addizionale non è dovuta nei casi in cui il veicolo è esentato dalla tassa automobilistica.».

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