Stipendi salvi con aiuti di Stato: così si evitano i licenziamenti nel dl Rilancio

Teresa Maddonni

21/05/2020

25/10/2022 - 11:56

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Stipendi salvi con gli aiuti di Stato: così si evitato i licenziamenti secondo quanto stabilito dal decreto Rilancio in Gazzetta Ufficiale per aiutare quelle imprese che hanno continuato a lavorare nonostante l’emergenza COVID-19.

Stipendi salvi con aiuti di Stato: così si evitano i licenziamenti nel dl Rilancio

Stipendi salvi con aiuti di Stato: così si evitano i licenziamenti con il decreto Rilancio in Gazzetta Ufficiale dal Consiglio dei Ministri.

Un testo corposo con misure per famiglie, lavoratori, imprese, salute e sicurezza e che vale 55 miliardi.

Il testo prevede gli aiuti di Stato per gli stipendi dei dipendenti ai datori che ne facciano richiesta per un periodo non superiore ai dodici mesi, questo permetterebbe di evitare i licenziamenti è disciplinata dall’articolo 60 del decreto Rilancio.

Il decreto ha previsto anche un’altra misura per evitare i licenziamenti, vale a dire lo stop per ulteriori cinque mesi a quelli di tipo economico e la possibilità, per chi abbia avviato procedure tra il 23 febbraio e il 17 marzo, di revocarle e accedere alla cassa integrazione che è stata tra le altre cose prorogata.

Vediamo nel dettaglio come si evitano i licenziamenti con il decreto Rilancio attraverso gli aiuti di Stato per salvare gli stipendi.

Stipendi salvi con gli aiuti di Stato: così si evitano i licenziamenti

Gli stipendi sono salvi con gli aiuti di Stato che permettono di evitare i licenziamenti come da articolo 60 del decreto Rilancio. Per capire cosa si intende e come funzionano andiamo al testo del decreto da poco approvato.

L’articolo in oggetto su Aiuti sotto forma di sovvenzioni per il pagamento dei salari dei dipendenti per evitare i licenziamenti durante la pandemia di COVID-19 stabilisce al comma 1 quanto segue:

“Le Regioni, le Provincie autonome, anche promuovendo eventuali azioni di coordinamento in sede di Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, gli altri enti territoriali, le Camere di commercio possono adottare misure di aiuto, a valere sulle proprie risorse, ai sensi della sezione 3.10 della Comunicazione della Commissione europea C (2020) 1863 final – “Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19 ” e successive modifiche e integrazioni nei limiti e alle condizioni di cui alla medesima Comunicazione ed al presente articolo.”

In particolare, andando a visionare la Comunicazione della Commissione Europea questa prevede quanto segue:

“Al fine di proteggere l’occupazione, gli Stati membri possono prevedere di contribuire ai costi salariali delle imprese (compresi i lavoratori autonomi) che, a causa della pandemia di COVID-19, sarebbero altrimenti costrette a licenziare i dipendenti. Se riguardano tutta l’economia, tali regimi di sostegno esulano dal campo di applicazione del controllo dell’Unione sugli aiuti di Stato. Se conferiscono alle imprese un vantaggio selettivo, circostanza che può verificarsi se sono limitati a determinati settori, Regioni o tipi di imprese, essi comportano aiuti ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 1, del TFUE.”

Sempre all’articolo 60 e ai commi 2 e 3 si comprende che gli aiuti di Stato per mettere in salvo gli stipendi dei dipendenti contribuiscono al costo del salario e quindi anche a quanto concerne i contributi e quote assistenziali.

Gli aiuti non riguardano solo le imprese per gli stipendi dei dipendenti, ma anche gli autonomi. Vediamo come funzionano gli aiuti di Stato per salvare gli stipendi dei dipendenti per imprese e autonomi in difficoltà ed evitare tanti possibili licenziamenti come stabilito dal decreto Rilancio.

Stipendi salvi con aiuti di Stato: come funzionano

Gli stipendi potranno essere salvi con gli aiuti di Stato, ma come funzionano nel dettaglio? Per questo bisogna continuare l’analisi e la lettura dell’articolo 60 del decreto Rilancio.

Si legge nel testo che gli aiuti per gli stipendi vengono concessi per un periodo non superiore ai dodici mesi dall’invio della richiesta o anche con decorrenza retroattiva fino al 1°febbraio 2020 per quei dipendenti che altrimenti sarebbero stati licenziati a seguito della sospensione o della riduzione dell’attività lavorativa per COVID-19. Il dipendente che ne beneficia deve continuare però a svolgere l’attività lavorativa, è dunque un meccanismo differente dalla cassa integrazione.

A quanto ammonta? L’aiuto di Stato non supera l’80% dello stipendio lordo in cui sono compresi anche i contributi a carico del datore di lavoro.

Per quanto riguarda la compatibilità o incompatibilità degli aiuti di Stato per gli stipendi il decreto Rilancio stabilisce che non si possono richiedere se l’azienda ha fatto già richiesta di cassa integrazione. L’articolo 60 del Cura Italia stabilisce che:

“La sovvenzione per il pagamento dei salari può essere combinata con altre misure di sostegno all’occupazione generalmente disponibili o selettive, purché il sostegno combinato non comporti una sovracompensazione dei costi salariali relativi al personale interessato.”

Compatibili quindi gli aiuti di Stato con altre forme di sovvenzione a patto che non sia la cassa integrazione e a patto che non si superino i costi dell’azienda per lo stipendio del dipendente interessato.

Gli aiuti di Stato, concessi da Regioni e Province autonome, aiuteranno le aziende che hanno continuato a lavorare per pagare gli stipendi dei lavoratori ed evitare così anche licenziamenti futuri.

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