Relativamente agli approfondimenti fiscali e legislativi, oggi trattiamo un argomento di non poco conto, ovvero dell’estensione del fallimento per la società di fatto esistente tra una persona fisica e una o più società di capitali unite da un unico progetto imprenditoriale e da interessi comuni, tratto recentemente dalla sentenza n. 846/2012 della Corte di Appello di Catanzaro, finalizzata altresì a fornire ulteriori informazioni e chiarimenti sui criteri e i parametri che determinano una società di fatto e sul loro intrinseco significato.
Cosa è una società di fatto?
Partiamo dall’inizio, ovvero: cosa è una società di fatto?
Una società di fatto è sostanzialmente una società formata da persone fisiche che non necessita di un atto di costitutivo in forma scritta, ma che si può perfezionare per comportamenti concludenti non formalizzati, il che porta le persone fisiche a comportarsi come soci veri e propri che abbiano costituito una vera società.
Disciplina delle società di fatto
Una società di fatto viene regolata dalla normativa su cui si basa la società semplice, nel caso in cui eserciti un’attività non commerciale; oppure, qualora eserciti un’attività commerciale, la disciplina a cui deve attenersi si basa sulla normativa vigente per la società in nome collettivo.
Fallimento di una società di fatto
Una società di fatto che esercita attività commerciale è soggetta a fallimento, che coinvolgerà tutti i soci, palesi e occulti.
Si può così dichiarare il fallimento per estensione della società di fatto esistente tra una persona fisica e una o più società di capitali, come stabilito dalla Corte di Appello di Catanzaro di cui sopra.
I motivi a seguito del fallimento stabiliti e ribaditi dalla sentenza risultano essere i seguenti:
- copertura del ruolo di amministrazione e gestione della società da parte della stessa persona e/o dei suoi parenti;
- le società hanno la sede legale nello stesso stabile;
- somiglianza del logo commerciale;
- ulteriori rapporti finanziari ed economici e passaggi di denaro tra le due società;
- cessione di un ramo aziendale a un prezzo irrisorio, attestante l’inserimento dell’operazione nell’ambito della distribuzione dei rapporti all’interno di un’unica società.
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