SIM (Società di Intermediazione Mobiliare): cos’è, cosa fa, requisiti normativi

Flavia Provenzani

30/05/2019

30/05/2019 - 18:02

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Cos’è una SIM, cosa fa e quali sono i requisiti normativi e le dotazioni di capitale minimo da rispettare per ottenere l’autorizzazione all’apertura.

SIM (Società di Intermediazione Mobiliare): cos’è, cosa fa, requisiti normativi

Cos’è una SIM, cosa fa e quali requisiti normativi deve rispettare?
Con il termine SIM ci si riferisce ad un acronimo per Società di Intermediazione Mobiliare, figure previste dalla normativa in sostituzione agli agenti di cambio.

Alle SIM è richiesta l’iscrizione ad un albo tenuto e monitorato dalla Consob, l’organo italiano per la regolamentazione finanziaria, che controlla anche i requisiti delle società di intermediazioni mobiliare che voglio essere legalmente riconosciute come tali.

L’attività delle SIM è operare sui mercati finanziari (riconosciuti dalla Consob) e offrire servizi professionali di investimento al pubblico, ruolo riservato anche e solamente alle banche e ad altre società di investimento.

Cos’è una SIM

Le Società di Intermediazione Mobiliare sono state istituite nel 1991 con successiva riforma tramite decreto Eurosim nel 1996 e l’arrivo di una normativa definitiva grazie al Testo unico della finanza nel 1998.

Le SIM vengono definite imprese di investimento con autorizzazione a svolgere e offrire servizi di investimento e differiscono dalle banche e dagli intermediari elencati all’art. 107 del Testo unico delle banche. Le SIM, secondo la normativa, devono avere sede legale e direzione generale in Italia.
Queste società sono autorizzate ad offre servizi professionali a terzi, anche cittadini privati, e altre attività finanziarie, insieme a servizi connessi e attività strumentali.

Le società autorizzate dalla Consob possono operare sia in Italia, sia nei Paesi dell’UE sia anche in uno Stato extracomunitario. Per operare fuori dall’UE, tuttavia, alla SIM occorre un’autorizzazione ufficiale da parte della Banca d’Italia.

Cosa fa una SIM

Tra le attività tipiche di una SIM troviamo:

  • brokerage - trading di titoli per conto di terzi
  • selling - vendita di titoli senza garanzia
  • dealing - trading indipendente di di titoli
  • underwriting - collocamento di titoli con garanzia
  • gestione portafoglio
  • raccolta e trasferimento di ordini di acquisto e vendita

Le SIM che offronto servizi di underwriting e dealing posseggono un portafoglio di investimento proprio, quindi risultato maggiormente soggette al rischio di mercato, poiché direttamente legate all’andamento dei titoli prescelti e inseriti nel portafoglio.

Le SIM specializzate in selling e brokerage operano per conto di terzi, aggirando il rischio di mercato ma incontrando pienamente quello operativo.

SIM: i requisiti imposti dalla Consob

La Consob, sentita la Banca d’Italia, autorizza entro sei mesi dalla presentazione della domanda completa l’esercizio dei servizi e delle attività di investimento da parte di una Società di Intermediazione Mobiliare quando ricorrono i seguenti requisiti (previsti dal comma 1 dell’art. 19, del D.Lgs. 58/98):

  • forma societaria della società per azioni (SpA);
  • denominazione sociale che comprenda le parole “società di intermediazione mobiliare” (SIM);
  • sede legale e direzione generale della società situate sul territorio della Repubblica Italiana;
  • capitale versato di ammontare non inferiore da quello determinato dalla Banca d’Italia;
  • presentazione, unitamente all’atto costitutivo e allo statuto, di un programma riguardante l’attività iniziale, in cui sia compresa l’illustrazione dei tipi di operazioni previste, delle procedure adottate per l’esercizio dell’attività e dei tipi di servizi accessori che si intendono esercitare e di una relazione sulla struttura organizzativa che comprenda l’illustrazione dell’eventuale affidamento a terzi di funzioni operative essenziali;
  • i soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo debbono avere i requisiti di professionalità, indipendenza e onorabilità specificati nel DM 468/1998 (dell’allora Ministero del Tesoro);
  • i titolari di partecipazione abbiano i requisiti di onorabilità stabiliti dallo stesso DM 468/1998;
  • la struttura del gruppo di cui è parte la società non deve essere tale da pregiudicare l’effettivo esercizio della vigilanza sulla società stessa e devono essere fornite almeno le informazioni richieste dal comma 5, art. 15 del D.Lgs. 58/98;

SIM: le dotazioni di capitale

Le dotazioni minime di capitale per le SIM sono commisurate alla tipologia di servizio o di attività di investimento svolte e deve essere pari, rispettivamente, a:

120.000 euro per le SIM che intendano prestare esclusivamente il servizio di consulenza in materia di investimenti, a condizione che non detengano, neanche in via temporanea, disponibilità liquide e strumenti finanziari di pertinenza della clientela e a condizione che non assumano rischi in proprio. Tali condizioni devono essere espressamente previste nello statuto della SIM.

385.000 euro per le SIM che intendono prestare, anche congiuntamente, i servizi di collocamento di strumenti finanziari senza assunzione a fermo né assunzione di garanzia nei confronti dell’emittente; gestioni di portafogli; ricezione e trasmissione di ordini. Il medesimo importo è richiesto anche qualora questo tipo di SIM prestino il servizio di consulenza in materia di investimento. Lo statuto di queste SIM deve espressamente prevedere che la società non detenga, neanche in via temporanea, disponibilità liquide e strumenti finanziari di pertinenza della clientela e che non assuma rischi in proprio.

1.000.000 di euro per le SIM che intendano prestare, anche congiuntamente, i servizi sopra elencati pur detenendo stabilmente o temporaneamente disponibilità liquide e strumenti finanziari di pertinenza della clientela e riservandosi la possibilità di assumere rischi in proprio. Lo stesso capitale minimo deve essere detenuto da una SIM che intenda prestare servizi di: sottoscrizione e/o collocamento di strumenti finanziari con assunzione a fermo ovvero con assunzione di garanzia nei confronti dell’emittente; di negoziazione per conto proprio; di esecuzione di ordini per conto dei clienti; di gestione di sistemi multilaterali di negoziazione.

L’autorizzazione della SIM è negata nel caso in cui, dalla verifica dei requisiti, non risulta garantita la sana e prudente gestione della SIM e quando non è assicurata la capacità dell’impresa di esercitare correttamente i servizi o le attività di investimento.

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